Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/12/2019, n. 51727

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/12/2019, n. 51727
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51727
Data del deposito : 23 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D B M nato a MILANO il 07/03/1959 avverso la sentenza del 14/12/2018 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A M;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 14/12/2018, confermava la sentenza del TRIBUNALE di MILANO in composizione monocratica in data 12/03/2018, con la quale D B M, all'esito di giudizio celebrato col rito abbreviato, era stata condannata a pena di giustizia per il reato di appropriazione indebita continuata e aggravata, commesso a MILANO in prossimità del 31/03/2012, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., prevalente sull'aggravante contestata. DI BIASE propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come motivo unico la sostanziale omessa motivazione da parte della CORTEterritoriale sul motivo di impugnazione costituito dalla entità della pena inflitta. Il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo proposto costituisce la mera riproposizione di censure in fatto dedotte in appello, esplicitamente affrontate e correttamente disattese dalla CORTE territoriale, con l'aggiunta di frasi incidentali di contestazione, della sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche (Sez. 6, Sentenza n. 34521 del 27/06/2013 Rv. 256133). La CORTE di APPELLO ha fornito congrua e logica motivazione sulla determinazione della sanzione inflitta, legandola sia all'entità del danno arrecato, di poco superiore a 60.000 euro, sia al comportamento processuale dell'imputata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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