Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 09/03/2023, n. 07114

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 09/03/2023, n. 07114
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07114
Data del deposito : 9 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6444/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege , –ricorrente –

contro

CARLOMAGNO CAMILLO,elettivamente domiciliato in Roma, via A. Bevignani n. 9, presso lo studio dell’avv. C F e dell’avv. F L F dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - controricorr ent e - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n. 5 150 /02/2018 , depositata il 1 8 luglio 2018;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre DINIEGORIMBORSO - IRPEF. R.G. N.6444/2019 Cons. est. V L 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere V L;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. F T , ha chiesto l’accoglimento del secondomotivo di ricorso, e, decidendo nel merito, il rigetto del ricorso introduttivo delcontribuente;
-Rilevato che:

1. Il sig. C C, titolare di una pensio ne integrativa corrisposta dall’INPS, richiedeva al suddetto istituto ed all’Agenzia d elle entrate il rilascio di una certificazione attestante l’importo imponibile, rideterminato ai sensi del nuovo regime fiscale introdotto dall’art. 11 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 2. Stante il mancato riscontro a tale istanza da parte di entrambi gli enti, il contribuente, qualificata l’inerzia della p.A. come silenzio-rifiuto, impugnava tale atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 23359/49/2016, depositata il 27 settembre 2016, qualificata l’istanza in oggetto come richiesta di rimborso, e riconosciuta l’estraneità dell’INPS, accoglieva il ricorso in questione, dichiarando l’Ufficio tenuto a riliquidare l’imposta versata in eccedenza dall’istituto, quale sostituto d’imposta.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5015/02/2018, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.
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