Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/11/2020, n. 25210

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/11/2020, n. 25210
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25210
Data del deposito : 10 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7139-2019 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, con ordinanza n. 577/2019 depositata il 25/02/2019 nella causa tra: SPOTO SALVATORE;
- ricorrente non costituitosi in questa fase -

contro

ASSESSORATO REGIONALE PER L'AGRICOLTURA E FORESTE, ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E AMBIENTE, DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FORESTE;
- resistenti non costituitisi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2020 dal Presidente L T;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale R S, il quale chiede affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

RITENUTO che

S S ha adito il Tribunale di Caltanissetta in via principale chiedendo - previa disapplicazione del decreto del Direttore generale del Dipartimento regionale foreste n. 410 del 2007 con il quale era stato disposto il proprio inquadramento nel Corpo Forestale della Regione Sicilia nonché del successivo decreto n. 32 del 2009 - di essere inquadrato a decorrere dal luglio 2007 nell'ambito del personale regionale, sulla base del criterio funzionale, come guardia scelta forestale, categoria C, posizione economica C5 con il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali susseguitesi nelle more in favore dei dipendenti del suddetto Corpo forestale con l'anzidetto livello di inquadramento richiesto, in relazione al titolo di studio posseduto e all'anzianità di servizio nonché all'equivalenza delle relative mansioni a quelle proprie di assistente capo, da ultimo svolte nel Corpo Forestale dello Stato;
che, in via subordinata, il ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nella categoria C, posizione economica "1", sin dal mese di luglio 2006 e, in via ulteriormente subordinata, domandava il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'inerzia e del ritardo colpevole del suindicato Dipartimento regionale, pari alle differenze retributive fra quanto percepito dal Ric. 2019 n. 07139 sez. SU - ud. 20-10-2020 -2- luglio 2006 e quanto avrebbe dovuto percepire per effetto dell'inquadramento nel livello C1;
che il Tribunale adito, con sentenza n. 860 del 2011, ha declinato la giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo;
che, pertanto, lo Spoto ha tempestivamente riassunto la causa dinanzi al TAR per la Sicilia, Palermo;
che alla prima udienza di trattazione il Presidente del Collegio, alla presenza dei difensori delle parti costituite, ha posto la questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
che, con ordinanza 25 febbraio 2019, n. 577, il TAR adito ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione, precisando, in primo luogo, che il Corpo forestale regionale non può essere assimilato ad un Corpo di polizia e sottolineando poi che - diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di Caltanissetta - lo Spoto non aspira ad ottenere una diversa configurazione dell'asseto macro-organizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, ma mira soltanto ad avere, nel Corpo Forestale regionale, in applicazione del criterio funzionale, il riconoscimento di un inquadramento migliore rispetto a quello attribuitogli, in quanto ritenuto più aderente alle mansioni effettivamente svolte;
che, pertanto, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario perché il petitum sostanziale fatto valere dal ricorrente è rappresentato dall'accertamento del diritto ad essere inquadrato nella categoria C, posizione economica C5, a decorrere dal mese di luglio 2007, con correlativo diritto alle progressioni orizzontali medio tempore avvenute;
che nessuna delle parti del giudizio ha svolto attività difensiva in questa sede;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del Pubblico ministero, ai Ric. 2019 n. 07139 sez. SU - ud. 20-10-2020 -3- sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., che ne ha chiesto l'accoglimento con conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
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