Cass. civ., sez. I, sentenza 13/12/2006, n. 26744
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La società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia capacità processuale, sicché legittimato ad agire in giudizio per gli interessi della società e per far valere diritti, ovvero per contestare eventuali obblighi ascritti alla stessa, è esclusivamente il soggetto che, rivesta la qualità di legale rappresentante.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO NI - elettivamente domiciliato in ROMA, via Magna Grecia, 30/A, presso lo studio dell'avv. Giampiero Stoppia, rappresentato e difeso dall'avv. Eustachio Giordano, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Lucana Ascensori s.n.c., in persona del legale rappresentante;
- intimata -
avverso la sentenza del Giudice di pace di Potenza depositata il 23 settembre 2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15 novembre 2006 dal Consigliere Dott. Luigi SALVATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di Potenza, su ricorso della Lucana Ascensori s.n.c., emetteva, in data 28 gennaio 2002, decreto ingiuntivo nei confronti della società costruzioni NO di NO NI, per il pagamento della somma di L. 720.000 (Euro 371,85), oltre interessi legali, quale prezzo dovuto per la fornitura di materiale, in virtù di contratto del 18 ottobre 1996.
Avverso detto decreto proponeva opposizione NO NI, il quale eccepiva: il difetto di legittimazione processuale passiva, dato che in data 25 settembre 1999 aveva donato la quota sociale ad NO TR IO e la società aveva conseguentemente mutato la ragione sociale;
la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, in quanto effettuata in violazione degli artt. 145 c.p.c., comma 2, e art. 160 c.p.p.. Nel giudizio si costituiva l'intimante, contestando la fondatezza dell'opposizione.
Il Giudice di pace di Potenza, con sentenza del 22 settembre 2003, così provvedeva;
"1) dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'opponendo NO UN;
2) per l'effetto rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto".
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso NO NI, affidato a quattro motivi;
non ha svolto attività difensiva l'intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia "contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)", deducendo che la sentenza ha affermato che "il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti della società costruzioni di NO NI e C. ed alla stessa notificato in persona del suo legale rappresentante della quale l'opponente NO NI non rivestiva tale carica ne' al momento dell'emissione del decreto, ne' al momento della notificazione dello stesso essendo fuoriuscito dalla società sin dal 25.09.1999".
Il Giudice di pace, sulla scorta di questa motivazione ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva da lui sollevata ma, contraddittoriamente, ha poi confermato il decreto ingiuntivo. Il difetto di legittimazione passiva comportava infatti la nullità di tutti gli atti compiuti, quindi anche del decreto, mentre, in virtù della sentenza, egli, da un canto, non potrebbe proporre opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto privo di legittimazione passiva, dall'altro, rimarrebbe in vita un provvedimento emesso nei confronti di un soggetto carente della legittimazione passiva. Inoltre, la pronuncia lo ha anche condannato a pagare le spese processuali. L'istante, con il secondo motivo, denuncia "violazione di norme di diritto" (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 2299 e 2269 c.c.), in quanto dette norme stabiliscono che, nel caso di recesso,
il socio risponde delle obbligazioni sociali contratte anteriormente allo scioglimento del rapporto sociale. Pertanto, egli, avendo ceduto la quota sociale nel 1999 non può rispondere dei debiti contratti dalla società successivamente a questa data.
NI NO, con il terzo motivo, denuncia "violazione di norme di diritto" (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 154 e 160 c.p.c., deducendo che il decreto ingiuntivo è stato notificato
presso la sua abitazione, a mani della moglie, non presso la sede della società, ne' a mani del legale rappresentante o di