Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2021, n. 20136
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ OS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/12/2019 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO, la quale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23 dicembre 2019 il Tribunale del riesame dì Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., da RO ZA avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella città, il 7 novembre 2019, ha respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo dei terreni, siti nel comune di San Nicola la Strada ed a lei intestati, disposto con decreto del 10 giugno 2019. Ha, in proposito, rilevato che, circoscritto, con l'istanza di restituzione dei beni, il thema decidendum alla sola permanenza delle esigenze cautelari, l'appellante ha formulato doglianze anche in relazione al fumus commissi delicti, con specifico riferimento alla prescrizione del reato sanzionato dall'art. 439 cod. pen., oggetto di provvisorio addebito.
2. RO ZA propone, con il ministero dell'avv. Antonello Fabbrocile, ricorso in Cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge per avere il Tribunale del riesame omesso di considerare che l'ipotizzata condotta criminosa di avvelenamento, per contaminazione da arsenico, delle falde acquifere si sarebbe protratta non oltre l'inizio degli anni '80 del secolo scorso e, quindi, che il reato si è da tempo estinto per integrale maturazione del relativo termine prescrizionale.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 28 dicembre 2020, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato. 2. è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal "decisum" del provvedimento gravato, sicché