Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2023, n. 04668
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Testo completo
ione di innocenza da parte del giudice di San Marino per avere deciso il risarcimento in favore della parte civile sulla base di osservazioni incoerenti con la ritenuta prescrizione del reato;
va ribadito, infatti, che ciò che rileva nella presente sede è l'esistenza di una ragione di credito - nell'accezione lata recepita dalla consolidal,Q, giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. n. 1893/2012) - che possa giustificare la conservazione della garanzia pat.rimoniale fornita dal patrimonio del debitore mediante la dichiarazione di inefficacia degli atti pregiudizievoli posti in essere dal medesimo.
2. Il secondo motivo deduce la «mera apparenza di motivazione in relazione alla dedotta preesistenza delle ragioni di credito di SMI, costituente fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti - ex art. 360 n. 5 c.p.c.». Il P contesta alla Corte di non avere adeguatamente motivato in merito alla dedotta inesistenza della motivazione di primo grado, non avendo preso posizione sull'eccezione di inesistenza della motivazione per relationem effettuata mediante -ichiamo ad un provvedimento di sequestro conservativo «non più esistente nell'ordinamento essendo stato annullato in sede di gravame», da ciò derivando che «è palese l'inesistenza di un percorso motivazionale adeguato».
2.1. Il motivo è infondato, in quanto la Corte ha ampiamente e adeguatamente motivato (a pag. 11) in ordine alla deduzione di inesistenza della motivazione di primo grado (per aver fatto rinvio ad un precedente provvedimento cautelare successivamente "annullato");
e ciò dando atto della censura e richiamando la motivazione del primo giudice nei passaggi in cui aveva affermato che le condotte che avevano generato il credito risarcitorio risultavano anteriori alla data degli atti revocandi;
in tal modo facendo proprie considerazioni che superavano e determinavano l'irrilevanza del richiamo al provvedimento cautelare "annullato". 3. 111----terzo motivo (indicato anch'esso come II) denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 6 156 c.c. e all'art. 711 c.p.c., all'art. 2751 n. 4) c.c. e agli artt. 2784 ss. c.c.. Insussistenza dell'elemento oggettivo dell'azione revocatoria: assenza di eventus damni - art. 360 n. 3 c.p.c.». Il ricorrente contesta «l'idoneità degli atti di disposizione patrimoniale ad arrecare un pregiudizio alle ragioni dell'asserito creditore», rilevando che la cessione in favore della moglie era «avvenuta a titolo di anticipata capitalizzazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione coniugale e, poi, divorzio» e «non arrecava alcun peggioramento della propria garanzia patrimoniale», «in considerazione della natura privilegiata del credito della signora Nasi, destinato a soddisfazione con prelazione sul credito chirografario della S.M.I.», e tenuto conto, altresì, che era «sempre il giudice a pronunciare la separazione, ancorché si tratti di separazione consensuale, attraverso il procedimento di omologazione degli accordi coniugali»;
quanto poi alla cessione in favore del figlio Emanuele, deduce che la sentenza impugnata non ha considerato che «le azioni trasferite sono oggetto di pegno in favore di un terzo, per un debito cambiario contratto molti anni prima dell'atto di trasferimento».
3.1. Il motivo è inammissibile in quanto propone - genericamente - profili di diritto non direttamente conferenti a specifiche tematiche trattate dalla sentenza ed è volto sostanzialmente alla rivisitazione dell'accertamento di merito sull'eventus damni.
4. rquarto motivo (indicato come III) deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. per «insussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria: assenza di scienti a damni». Il P rileva di avere argomentato già in primo grado sul fatto che all'epoca degli atti traslativi (9.12.2013) «non sussisteva alcun debito rilevato nel corso dell'ispezione della Banca Centrale che non fosse stato integralmente saldato e nel procedimento penale appena iniziato S.M.I. non risultava neppure costituita come parte civile»;
aggiunge che «le pretese successivamente svolte da S.M.I. erano destinate all'estinzione e in concreto si sono estinte per prescrizione il 10 settembre 2015, più di un anno prima della
va ribadito, infatti, che ciò che rileva nella presente sede è l'esistenza di una ragione di credito - nell'accezione lata recepita dalla consolidal,Q, giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. n. 1893/2012) - che possa giustificare la conservazione della garanzia pat.rimoniale fornita dal patrimonio del debitore mediante la dichiarazione di inefficacia degli atti pregiudizievoli posti in essere dal medesimo.
2. Il secondo motivo deduce la «mera apparenza di motivazione in relazione alla dedotta preesistenza delle ragioni di credito di SMI, costituente fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti - ex art. 360 n. 5 c.p.c.». Il P contesta alla Corte di non avere adeguatamente motivato in merito alla dedotta inesistenza della motivazione di primo grado, non avendo preso posizione sull'eccezione di inesistenza della motivazione per relationem effettuata mediante -ichiamo ad un provvedimento di sequestro conservativo «non più esistente nell'ordinamento essendo stato annullato in sede di gravame», da ciò derivando che «è palese l'inesistenza di un percorso motivazionale adeguato».
2.1. Il motivo è infondato, in quanto la Corte ha ampiamente e adeguatamente motivato (a pag. 11) in ordine alla deduzione di inesistenza della motivazione di primo grado (per aver fatto rinvio ad un precedente provvedimento cautelare successivamente "annullato");
e ciò dando atto della censura e richiamando la motivazione del primo giudice nei passaggi in cui aveva affermato che le condotte che avevano generato il credito risarcitorio risultavano anteriori alla data degli atti revocandi;
in tal modo facendo proprie considerazioni che superavano e determinavano l'irrilevanza del richiamo al provvedimento cautelare "annullato". 3. 111----terzo motivo (indicato anch'esso come II) denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 6 156 c.c. e all'art. 711 c.p.c., all'art. 2751 n. 4) c.c. e agli artt. 2784 ss. c.c.. Insussistenza dell'elemento oggettivo dell'azione revocatoria: assenza di eventus damni - art. 360 n. 3 c.p.c.». Il ricorrente contesta «l'idoneità degli atti di disposizione patrimoniale ad arrecare un pregiudizio alle ragioni dell'asserito creditore», rilevando che la cessione in favore della moglie era «avvenuta a titolo di anticipata capitalizzazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione coniugale e, poi, divorzio» e «non arrecava alcun peggioramento della propria garanzia patrimoniale», «in considerazione della natura privilegiata del credito della signora Nasi, destinato a soddisfazione con prelazione sul credito chirografario della S.M.I.», e tenuto conto, altresì, che era «sempre il giudice a pronunciare la separazione, ancorché si tratti di separazione consensuale, attraverso il procedimento di omologazione degli accordi coniugali»;
quanto poi alla cessione in favore del figlio Emanuele, deduce che la sentenza impugnata non ha considerato che «le azioni trasferite sono oggetto di pegno in favore di un terzo, per un debito cambiario contratto molti anni prima dell'atto di trasferimento».
3.1. Il motivo è inammissibile in quanto propone - genericamente - profili di diritto non direttamente conferenti a specifiche tematiche trattate dalla sentenza ed è volto sostanzialmente alla rivisitazione dell'accertamento di merito sull'eventus damni.
4. rquarto motivo (indicato come III) deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. per «insussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria: assenza di scienti a damni». Il P rileva di avere argomentato già in primo grado sul fatto che all'epoca degli atti traslativi (9.12.2013) «non sussisteva alcun debito rilevato nel corso dell'ispezione della Banca Centrale che non fosse stato integralmente saldato e nel procedimento penale appena iniziato S.M.I. non risultava neppure costituita come parte civile»;
aggiunge che «le pretese successivamente svolte da S.M.I. erano destinate all'estinzione e in concreto si sono estinte per prescrizione il 10 settembre 2015, più di un anno prima della
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