Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2023, n. 01480
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Testo completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.35140/2018 R.G. proposto da : CETRANGOLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato M A (MGLRLD62S23G011U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro B S, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. SOMMEILLER N. 11, presso lo studio dell’avvocato T F (null) rappresentato e difeso dall'avvocato G M (GRNMRA69L13H703J) -controricorrente- nonchè contro B A, COMUNE ROCCAGLORIOSA, FINAMORE OTTAVIO, FINAMORE ELVIRA, FINAMORE DIANA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 661/2018 depositata il 16/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consiglieredr. M M . FATTI DI CAUSA G C conveniva O F, E F, D F nonché S B ed il Comune di Roccagloriosa avanti il Tribunale di Vallo della Lucania. Esponeva di essere proprietario di un fondo al quale accedeva tramite una via posta su un terreno appartenente ai Finamore ed alla B ed il cui tracciato era stato spostato dal Comune di Roccagloriosa, in modo tale da impedirgli il passaggio. Il giudice adito, qualificata la domanda come confessoria servitutis nei confronti dei Finamore e della B e come domanda di risarcimento danni nei confronti del Comune, la respingeva. Su impugnazione del soccombente, con sentenza n. 661, depositata il 16 maggio 2018, la Corte d’appello di Salerno – in parziale riforma – condannava il Com une di Roccagloriosa al pagamento dell’importo di euro 1.500, a titolo di risarcimento del danno, confermando il rigetto della confessoria servitutis. A tale riguardo, la Corte distrettuale valorizzava il dato conclusivo riferito dal consulente tecnico, officiato in primo grado, secondo cui la strada sarebbe stata regolarmente riportata in mappa come derivazione della via comunale. Conseguentemente, né i Finamore né la B avrebbero potuto reputarsi legittimati passivi. Né si sarebbe potuto negare valore probatorio, o almeno indiziario, ai rilievi catastali, mancando fra l’altro la dimostrazione dei conferimenti da parte dei proprietari dei fondi limitrofi, ai fini della qualificazione di una proprietà pro indiviso. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre G C, sulla base di sette motivi. Si è costituita con controricorso la sola S B, concludendo per il rigetto del ricorso. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DI DIRITTO 1) Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omissione di motivazione. La Corte d’appello, dopo aver ribadito la qualificazione della domanda come confessoria servitutis, aveva respinto la domanda di ripristino del preesistente tracciato, sulla scorta di principi giurisprudenziali estranei al regime della prova della servitù e coerenti invece con l’esistenza di una comunione excollatione privatorum agrorum . 1.2) Il secondo motivo concerne l’asserita violazione dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. I richiami operati dalla sentenza impugnata al regime probatorio della collatioprivatorum agrorum , costitutiva di un godimento iure proprietatis, rispetto al presupposto dell’azione confessoria, avrebbero viziato il contenuto della decisione. 1.3) Con la terza doglianza, rubricata come violazione e falsa applicazione degli artt. 1068, 1079 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente ripropone il tema dell’incompatibilità fra l’inquadramento dell’azione da parte del giudice di secondo grado ed il regime probatorio applicato. 1.4) Il quarto mezzo
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