Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/04/2003, n. 6189
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Le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione (e di chi agisca per conto di essa) solo quando il comportamento perseguito dalla medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interessi legittimi, tutelabili, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali. Ne consegue che, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 37, primo comma, cod. proc. civ. (Nella specie il presunto spossessamento del bene lamentato dai ricorrenti derivava da un atto amministrativo emesso dal Comune nell'ambito e nell'esercizio di poteri pubblicistici di concessione in uso del bene stesso ad una ASL per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, con autorizzazione alla relativa apprensione).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D P M - Presidente di Sez.
ff. di Primo Presidente -
Dott. D V - Presidente di Sez. -
Dott. C R - Presidente di Sez. -
Dott. E A - rel. Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Ricorso n. 8064/01 proposto da:
PARENTE PIETRO GENNARO e SARDINO ORNELLA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 18, presso lo studio dell'Avv. G R, difesi dall'Avv. Gennaro Stellato come da procura a margine del ricorso.
- ricorrenti -
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE SA/3 di Vallo della Lucania, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. C F, elettivamente domiciliata in Roma, Via S. Tommaso D'Aquino n. 104, presso lo studio dell'Avv. D D B, difesa dagli Avv.ti M C e B D V come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
e contro
E BN COOP. EDILE S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. N A, elettivamente domiciliata in Roma, Via Anicio Gallo n. 102, presso lo studio dell'avv. Antonio Alfonsi, difesa dall'Avv. Giuseppe Rotolo come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 428/00 del 03.07.2000 / 27.10.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.10.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e per la giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gennaro Pietro Parente e Omelia Scardino proposero (con ricorso del 05.03.1999) azione davanti al Pretore di Salerno - Sezione di Capaccio - diretta ad ottenere la sospensione dei lavori eseguiti per conto dell'ASL SA/3 di Vallo della Lucania dalla Edil Beton Coop.
Edile S.r.l. (in seguito solo Edil Beton) negli immobili, e in particolare nel loro appartamento, di via Luigi Pepe n. 24 di Bellosguardo, nonché la reintegrazione nel possesso del cortile antistante, mediante rimozione del materiale depositatovi e ripristino della falda di solaio demolita e del cancello d'ingresso al cortile divelto, con il risarcimento dei danni.
Costituitasi, l'ASL SA/3 eccepì preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'AGO e, nel merito, la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, occupanti sine titulo l'appartamento, già alloggio del Comandante la stazione dei CC, nonché carenza di legittimazione in ordine all'azione di manutenzione. Anche la Edil Beton, costituitasi, chiese il rigetto del ricorso e propose domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la cessazione delle molestie e degli atti di boicottaggio posti in essere dagli attori.
Il Pretore dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rigettando sia la domanda degli attori sia la riconvenzionale della Edil Berton. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza n. 284/00 del 03,07.2000 / 27.10.2000, ritenuto che il piazzale era suolo pubblico al pari della strada e che l'ASL SA/3 aveva autorizzato la Edil Beton (autore materiale) ad occuparlo sulla base della legittimazione che le proveniva da un atto amministrativo di concessione in uso dell'area predetta emanato dal Comune di Bellosguardo in data 16.7.1997, per la realizzazione da parte dell'appaltatrice Edil Beton di un'opera dichiarata di pubblica utilità, in parziale accoglimento dell'appello principale dei coniugi Parente-Scardino, ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Salerno - Sezione di Eboli - per il capo di domanda relativo al risarcimento dei pretesi danni, dichiarando limitatamente a tale capo la giurisdizione del giudice ordinario, ed ha confermato nel resto l'impugnata ordinanza-sentenza del Pretore, che aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, condannando i suddetti coniugi al pagamento delle spese del grado di giudizio.
Contro tale sentenza i coniugi Parente-Scardino ricorrono per Cassazione con sei motivi chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Resistono con separati controricorsi la ASL SA/3 di Vallo della Lucania e la Edil Beton. La ASL SA/ 3 ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dei coniugi Parente-Scardino contiene sei motivi. A) Il primo presenta la seguente enunciazione: sussistenza giurisdizione giudice ordinario;
violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost., degli artt. 1141, 1145, 1168 e 1170 c.c., degli artt. 37, 112 e 360, primo comma, nn. 1, 3 e 5 c.p.c, degli artt. 4 e 22 L. n. 2248/1865 all. E, dell'art. 13 L. n. 2359/ 1865, in relazione all'art. 360 nn. 1 e 3 c.p.c.;
contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Assumono i ricorrenti che spetta al giudice
ordinario la cognizione delle azioni di reintegrazione e manutenzione proposte anche nei confronti della P.A., poiché esse costituiscono modi di tutela di un diritto, che è quello di continuare a godere del bene nello stato di fatto e diritto in cui esso era precedentemente posseduto. Ciò, evidentemente, a condizione che sul diritto stesso non abbia inciso un provvedimento della P.A. suscettibile di sottrarre, in maniera permanente o temporanea, la disponibilità della cosa o che sia in grado di mutarne il modo di suo godimento.
La Corte d'appello ha ritenuto di poter individuare un simile atto amministrativo di contenuto "ablativo" nell'atto assunto dal Comune di Bellosguardo il 16.07.1997, col quale l'ente pubblico ha concesso in uso all'ASL SA/3 il complesso immobiliare, contenendo tale