Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/07/2022, n. 30020

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/07/2022, n. 30020
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30020
Data del deposito : 28 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

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SENTENZA

Sui ricorsi proposti da B L M, nato a Sciacca il 23/01/1982 B S, nato a Sciacca il 17/09/1951 M L, nata a Menfi il 10/10/1952 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 11/11/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S R;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria depositata dall'avv. A S, difensore della parte civile Comune di Bassano Romano, in persona del sindaco pro tempore, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Viterbo in data 25 febbraio 2015, nei confronti di L M B, S B e L M, disponeva non diversi procedere per essere estinti i reati loro ascritti per prescrizione, confermando le statuizioni civili ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., e condannando i predetti alla refusione delle spese relative al grado in favore della parte civile costituita, Comune di Bassano Romano in persona del S pro tempore. All'esito del giudizio di primo grado, i ricorrenti erano ritenuti responsabili dei seguenti reati: 1) turbata libertà degli incanti ex artt. 110, 353, commi 1 e 2, cod. pen., per avere, in concorso tra loro e con L D L, S del comune di Bassano Romano, e L L, "socia di fatto" del medesimo (separatamente giudicati), mediante condotte collusive e fraudolente, nonché promesse di utilità, turbato il regolare svolgimento della gara indetta dall'ente locale mediante procedura aperta, ai fini della scelta del socio privato cui cedere la quota del 49% (stimata in euro 690.000,00) del capitale sociale della Farmabassano s.r.l., società a partecipazione pubblica destinata a gestire la costituenda farmacia comunale;
in particolare, facendo il S andare deserta detta gara così da farla proseguire con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, nonché nel dare consigli sulla offerta da presentare, nell'adiuvare i ricorrenti ai fini del reperimento di una polizza fideiussoria, costituente condizione imprescindibile dell'aggiudicazione, e nel garantire modifiche dello statuto della società nel senso dagli stessi auspicato;
2) corruzione ex artt. 319, 319-bis, 321 cod. pen., per avere promesso al D L utilità non dovute, consistite in futuri incarichi per la figlia di lui nell'ambito della farmacia e nella cessione di quote di minoranza della Farmabassano s.r.I., rilevata dagli stessi ricorrenti, nell'ambito di una costituenda associazione in partecipazione, e ciò quale contropartita dell'asservimento delle funzioni di sindaco agli interessi di essi privati e del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio nelle ridette procedure di gara da individuarsi nella modifica dello statuto della predetta società Farmabassano s.r.I., così da consentire la più ampia partecipazione ai privati.

2. Propongono ricorsi congiunti L M B, S B e L M con atto del difensore, avv. Vincenzo Castellano, nel quale sono articolati i motivi di seguito sintetizzati nei limiti funzionali alla motivazione ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Il primo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 353 cod. pen. Non può ritenersi integrativa del reato - si assume - la condotta tenuta dai coimputati in relazione alla prima fase del procedimento di scelta del contraente privato per l'acquisto della quota di minoranza della società Farmabassano s.r.I., conclusa il 23 novembre 2010 con esito infruttuoso, con particolare riguardo alla presentazione di una offerta - l'unica pervenuta in quella sede - apparentemente riferibile ad una società risultata inesistente (Associazione professionale Galeno s.r.I.), ma ritenuta predisposta dallo stesso sindaco D L in combutta con i ricorrenti. In particolare, non risponde al vero che la presentazione di una offerta di tal fatta costituisse il presupposto legale per l'accesso alla trattativa privata, perché all'aggiudicazione mediante procedura negoziata, senza gara, si sarebbe pervenuti anche all'esito dell'asta deserta, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
né può dirsi che, per effetto di tale offerta la procedura di gara abbia subito deviazioni dall'iter normativamente predeterminato.

2.2. Il secondo motivo deduce vizi di motivazione in relazione "all'art. 110 cod. pen., in combinato disposto con l'art. 353 cod. pen.". Non vi è prova del concorso dei ricorrenti nelle condotte di presentazione dell'offerta anomala della Galeno s.r.I., e di uso delle due missive con cui L M B aveva rappresentato l'interesse a partecipare alla futura asta in caso di esito negativo della prima, che il sindaco produsse di propria iniziativa alla commissione aggiudicatrice il 23 novembre 2010, durante la seduta di verifica;
e ciò perché il primo contatto avuto dai B con il comune di Bassano, documentato dagli acquisiti tabulati telefonici, sarebbe successivo al 12 novembre 2011 (data di scadenza del termine di presentazione delle offerte). Incompatibili con l'ipotesi collusiva tra i B e D L sarebbero, poi: - l'annullamento della prima stima della quota da aggiudicare e la sua sostituzione con quella, di importo pressoché doppio (euro 690.000,00), che costituì il prezzo a base d'asta del bando, annullamento e sostituzione i quali avvennero sempre per iniziativa esclusiva del S;
- l'accollo delle spese per l'acquisto del terreno e la costruzione della farmacia, che nell'originario bando erano previsti a carico del Comune, a carico della società Farnnabassano s.r.l. Inoltre, nel novembre 2010, L M B non aveva alcun interesse a partecipare alla gara, in quanto divenuto aggiudicatario provvisorio, sin dal precedente 28 ottobre 2010, della farmacia comunale di Grugliasco (aggiudicazione che sarebbe stata revocata solo in data 29 novembre 2010).

2.3. Il terzo motivo deduce vizi di motivazione e travisamento della prova in relazione alle condotte poste in essere dagli imputati nell'arco temporale tra il 3 dicembre 2010 e il 4 febbraio 2011, con riguardo al reato di cui all' art. 353 cod. pen. La Corte di appello ha valutato idonee ad alterare la seconda gara, esitata nella aggiudicazione, in data 4 febbraio 2011, della quota di minoranza della municipalizzata in favore di L M B, una serie di condotte, quali: la comunicazione della Marino al figlio di avere visionato il luogo dove sarebbe sorta la farmacia;
la comunicazione di D L a S B che non erano state presentate offerte;
le dichiarazioni della farmacista Lorena C alla quale D L aveva fatto intendere che la farmacia comunale sarebbe stata aperta da suo amici medici, scoraggiandola dal proporre offerte proprie;
l'interessamento di D L per la presentazione della polizza fideiussoria. Si tratta, al contrario, di fatti ininfluenti ai fini della alterazione della gara, non idonei a configurare mezzi collusivi e fraudolenti, ma anche in parte travisati dalla Corte di merito. . Non risponde a verità che il 4 dicembre 2010 D L avesse consegnato a S B il bando della seconda gara, perché questo venne materialmente redatto solo il 21 dicembre 2010, avendo nell'occasione il S reso nota la sola delibera della Regione Lazio che concedeva al comune di Bassano la facoltà di istituire una seconda farmacia;
e parimenti non risponde a verità che D L si fosse materialmente interessato per l'acquisizione delle garanzie (polizze fideiussorie) previste dal bando quali condizioni per l'aggiudicazione. La comunicazione della assenza di offerte - oggetto della captazione ambientale del 25 gennaio 2011 - non risulta idonea ad alterare la gara e non rende configurabile alcuna collusione;
e, del resto, l'art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006 vieta la sola divulgazione degli elenchi dei soggetti che abbiano presentato offerte, non l'assenza di esse. Le dichiarazioni rese dalla farmacista C, asseritamente dissuasive alla presentazione di offerte, risalgono ad epoca pregressa alla conoscenza del medesimo S con i coimputati.
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