Cass. pen., sez. VII, ordinanza 10/01/2020, n. 00519

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 10/01/2020, n. 00519
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00519
Data del deposito : 10 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: P RO nato a SAN GAVINO MONREALE il 08/03/1954 avverso la sentenza del 25/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza pronunciata in data 25.02.2019, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 07.08.2018 che aveva dichiarato P R responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5 dpr n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e l'aveva condannato alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla disposta confisca del denaro in sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez.5, n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601;
Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855;
Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid Orna, Rv. 250039;
Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464);
nella specie, la Corte di appello ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando come, alla luce dei numerosi precedenti specifici dell'imputato (tredici) e delle modalità della condotta (fingersi inabile alla deambulazione per destare meno sospetti durante la sua attività criminosa), risultasse evidente che il nuovo delitto commesso fosse espressione di una elevata capacità a delinquere e di un alta pericolosità sociale.
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