Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2023, n. 05633

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2023, n. 05633
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05633
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

nte Ud. 5/12/2022 "11111,ITIMILO7 PII "rAmPraii77AtA" JLAIII I CIIIL/4 sul ricorso 31918-2020 proposto da: SOCIETÀ AGRICOLA V.F.T. SRLS UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pietro Della Valle 2, presso lo studio dell'Avvocato F S, rappresentata e difesa dall'Avvocato M L;

- ricorrente -

contro

Ti i TMTTy RA-U- gpA, in norcnnA 14in>io, rAnnrocontanto nrn tempore, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato G M;

- controricorrente -

nonché

contro

CASAGRANDE LUCA, domiciliato ex lege in Roma, presso la r'ancelleria dcIl rorten eli rneca-7inna rme-Inrcienni-mi-rt n elifnen %A I II IL..., 1 L111..1.11 L...P.1 1 L...1 dall'Avvocato E M;
- con troricorrente - e EQUITALIA MARCHE SPA, DITTA INDIVIDUALE MARCHIONNI TIZIANA, MARCHIONNI TIZIANA IN PROPRIO, EQUITALIA CENTRO SPA, UNICREDIT SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 561/2020 del TRIBUNALE di PESARO, ciepositata ii 3i/08/2020;
udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/12/2022 dal consigliere Dott. S G GUIZZI. F ATTI r

AI ICA

1. La Società Agricola V.F.T. S.r.l.s. (d'ora in poi, "VFT") ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 561/20, del 31 agosto 2020, del Tribunale di Pesaro, che ha dichiarato cessata la materia del contendere ìn relazione all'opposizione agli atti esecutivi dalla stessa proposta, volta ad ottenere la declaratoria di nullità e/o di inefficacia, ovvero la revoca, del provvedimento con il quale - nell'ambito di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare a carico di Tiziana Marchionni - il professionista delegato alla vendita ha dichiarato la validità dell'offerta con cui è stato aggiudicato a L C, per il prezzo di € 433.400,00, l'immobile già di proprietà della debitrice esecutata.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere intervenuta, al pari di altri creditori della Marchionni (nella posizione di uno dei quali, in particolare, essa VFT si surrogava), nella procedura esecutiva intrapresa dalla società

MPS

Gestione Crediti Banca S.p.a., procedura culminata nel pignoramento di un immobile di proprietà della debitrice esecutata. In particolare, avendo il giudice dell'esecuzione fissato - dopo una serie dì vendite, con o senza incanto, andate deserte - una vendita senza incanto per la data dei 17 febbraio 2017, poi differita al 3 marzo 2017, con un prezzo base di C 571.000,00, I-ni I nnti 11-rn ci (eli n In n rn-7-7^ i n fen rinrci ri i 14 ov ri- R7 ) t-nr-rtnn %.‘41 1,-. I 4 i k. .1 S.. ..n k %A Vt... 1.• I ,...1-+L.A.O Il li I

II V I

411 I 1•n MI i. • I a-1.. ìì I 1..1 3, cod. proc. civ.) quello di C 428.400,00, essa VFT presentava, il 23 febbraio 2017, presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Pesaro e presso il professionista delegato alla vendita, la seguente istanza. Con la stessa si chiedeva che agli eventuali offerenti fosse fornita adeguata informativa in ordine all'istanza di assegnazione del bene staggito, da essa VFT presentata - i! precedente .3 febbraio - ex art. .588 cod. proc. civ., per l'importo di C 428.000,00, chiedendo, .altresì, di sospendere e/o anticipare e/o posticipare la vendita, in modo da farla coincidere con la comparizione delle parti a seguito del deposito dell'istanza di assegnazione. Il giudice dell'esecuzione, ritenendo non sussistenti i presupposti per la sospensione o la modificazione della data della vendita, confermava la comparizione delle parti per l'udienza del 16 marzo 2017, nulla osservando sulla regolarità, o meno, dell'istanza di assegnazione. Successivamente, il 3 marzo 2017, L C - avvertito dal professionista delegato dell'esistenza della domanda di assegnazione (nonché delle conseguenze che essa comportava, ai sensi del comma 3 dell'art. 572 cod. proc. cìv.) - si aggiudicava il bene, offrendo l'ulteriore importo di C 5.000,00, rispetto al prezzo di C 428.400,00, sebbene nnt, rinwencen renrnrininren r-nn I e^Ii n n IIS.,111 V ...99 I li I I i li I I.. li I I 1.4 . Ciò premesso, la VFT, all'udienza del 16 marzo 2017, fissata per la comparizione delle partì dopo la vendita, eccepiva, preliminarmente, la nullità del provvedimento di aggiudicazione pronunciato dal professionista delegato, chiedendone, pertanto, la revoca, giacché il C, sebbene informato dell'avvenuto deposito dell'istanza di assegnazione, e dunque invitato ad offrire una somma non inferiore a quella prevista dal comma 3 dell'art.572 cod. proc. civ., si era limitato all'offerta di ulteriori C 5.000,00. In ordine a tale iniziativa - qualificata da VFT come -..-4. C I -7 • .-. I I I ' 4- oJ)UIIUI I A UI L. L)LI COLl. F../1 OC. eiV., ciuca quoie aueriva IO sees-sa Marchionni (mentre tutte le altre parti, compreso il C, ne chiedevano il rigetto) - ìl giudice dell'esecuzione sì pronunciava, previa riserva, con ordinanza dell'Il aprile 2017, ritenendo inammissibile l'istanza di assegnazione, nonché rigettando la richiesta di sospensione dell'esecuzione (in relazione alla quale veniva proposto reclamo al collegio, peraltro rigettato) avanzata dalle opponenti e fissando, infine, termine per l'introduzione del giudizio di merito. Procedeva in tal senso VFT, al duplice fine sia di ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento con cui il professionista delegato alla vendita aveva dichiarato la validità dell'offerta del C, aggiudicandogli definitivamente l'impjobile, sia di richiedere, per l'effetto, l'assegnazione del bene in suo favore, con condanna del creditore procedente e dell'eventuale aggiudicatario al risarcimento del danno, anche ai sensi dei corrimi 1 e 2 dell'art.96 cod. proc. civ. A supporto, in particolare, della domanda dì revoca dell'aggiudicazione, l'opponente rilevava come il C non avesse neppure provveduto al deposito del saldo del prezzo nel termine assegnatogli, donde la decadenza dall'aggiudicazione. L'esito del giudizio consisteva nella declaratoria dì cessazione della materia del contendere (con condanna dell'opponente alle spese di lite), pronunciata sul rilievo della sopravvenienza del decreto di trasferimento dell'immobile ai C e, soprattutto, della rinuncia dell'opponente VFT ad impugnare tale nrnnminel i mnni-n ....
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