Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2022, n. 10669
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLINARO EZIO nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 14/05/1972 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G R A M;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore T E, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le note conclusive a firma del difensore del ricorrente, avvocato D B, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 febbraio 2020 la Corte di appello di Trieste ha, per quanto ancora qui rileva, confermato l'affermazione di responsabilità di E M per il reato di diffamazione aggravata, per aver offeso la reputazione di R C, «avendo pubblicato sulla propria pagina Facebook la seguente frase: "I miei confinanti fanno tanto i fighi però mettono a sgocciolare sulla mia proprietà asciugamani con la scritta di un albergo. Comprati alla reception?" completa di fotografia riproducente gli asciugamani ed il terrazzo del C Rodolfo».Con la stessa sentenza è stata dichiarata l'estinzione del reato di cui all'art. 660 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione del delitto di cui all'art. 615 bis cod. pen., per aver installato due telecamere puntate verso l'abitazione confinante del C.
2. Avverso la suindicata sentenza propone ricorso il M, con atto sottoscritto dal suo difensore e affidato ai seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge processuale ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione alla • riqualificazione del reato di cui al capo A) nella fattispecie di cui all'art. 660 cod. pen.
2.2. Violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al capo A).
2.3. Violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al reato di diffamazione ascrittogli al capo B).
2.4. Omessa motivazione in relazione alla quantificazione del risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Manifestamente infondate sono le censure relative alla violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in ordine alla riqualificazione dei fatti oggetto dell'imputazione di cui al capo A). L'originaria contestazione faceva riferimento al delitto di cui all'art. 615 bis cod. pen. Il Tribunale aveva già riqualificato i fatti, ritenendo configurabile la fattispecie di cui agli artt.617 bis e 623 bis cod. pen., in quanto "l'occhio della telecamera non era in grado di giungere all'interno della abitazione" della persona offesa. La Corte territoriale, rispondendo anche al motivo di appello sulla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. ("dato che il fatto storico si mantiene entro i confini del reato contestato in ordine al quale l'imputato ha potuto esercitare ogni difesa" pagg. 3 e 4 della sentenza), ha dissentito dalla qualificazione dei fatti come ritenuta dal tribunale, atteso che le telecamere così poste "non valevano certo a intercettare le comunicazioni altrui nelle trasmissioni che i vicini avessero potuto fare di immagini o altri dati" e "non valevano neppure a procurare al M notizie o immagini attinenti alla vita privata, dato che trovavano la barriera della soglia di ingresso dell'abitazione dei vicini";
ha quindi ritenuto che i fatti potessero essere inquadrati nella fattispecie di cui all'articolo 660 cod. pen., integrando un indubbio atto di molestia dei vicini.
2.1. Inammissibili sono le deduzioni difensive relative alla violazione delle norme processuali in ordine al principio di correlazione tra accusa e sentenza. Non è, infatti, configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora, come nella specie, la diversa qualificazione giuridica del fatto
udita la relazione svolta dal Consigliere G R A M;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore T E, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le note conclusive a firma del difensore del ricorrente, avvocato D B, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 febbraio 2020 la Corte di appello di Trieste ha, per quanto ancora qui rileva, confermato l'affermazione di responsabilità di E M per il reato di diffamazione aggravata, per aver offeso la reputazione di R C, «avendo pubblicato sulla propria pagina Facebook la seguente frase: "I miei confinanti fanno tanto i fighi però mettono a sgocciolare sulla mia proprietà asciugamani con la scritta di un albergo. Comprati alla reception?" completa di fotografia riproducente gli asciugamani ed il terrazzo del C Rodolfo».Con la stessa sentenza è stata dichiarata l'estinzione del reato di cui all'art. 660 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione del delitto di cui all'art. 615 bis cod. pen., per aver installato due telecamere puntate verso l'abitazione confinante del C.
2. Avverso la suindicata sentenza propone ricorso il M, con atto sottoscritto dal suo difensore e affidato ai seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge processuale ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione alla • riqualificazione del reato di cui al capo A) nella fattispecie di cui all'art. 660 cod. pen.
2.2. Violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al capo A).
2.3. Violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al reato di diffamazione ascrittogli al capo B).
2.4. Omessa motivazione in relazione alla quantificazione del risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Manifestamente infondate sono le censure relative alla violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in ordine alla riqualificazione dei fatti oggetto dell'imputazione di cui al capo A). L'originaria contestazione faceva riferimento al delitto di cui all'art. 615 bis cod. pen. Il Tribunale aveva già riqualificato i fatti, ritenendo configurabile la fattispecie di cui agli artt.617 bis e 623 bis cod. pen., in quanto "l'occhio della telecamera non era in grado di giungere all'interno della abitazione" della persona offesa. La Corte territoriale, rispondendo anche al motivo di appello sulla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. ("dato che il fatto storico si mantiene entro i confini del reato contestato in ordine al quale l'imputato ha potuto esercitare ogni difesa" pagg. 3 e 4 della sentenza), ha dissentito dalla qualificazione dei fatti come ritenuta dal tribunale, atteso che le telecamere così poste "non valevano certo a intercettare le comunicazioni altrui nelle trasmissioni che i vicini avessero potuto fare di immagini o altri dati" e "non valevano neppure a procurare al M notizie o immagini attinenti alla vita privata, dato che trovavano la barriera della soglia di ingresso dell'abitazione dei vicini";
ha quindi ritenuto che i fatti potessero essere inquadrati nella fattispecie di cui all'articolo 660 cod. pen., integrando un indubbio atto di molestia dei vicini.
2.1. Inammissibili sono le deduzioni difensive relative alla violazione delle norme processuali in ordine al principio di correlazione tra accusa e sentenza. Non è, infatti, configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora, come nella specie, la diversa qualificazione giuridica del fatto
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