Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2021, n. 10851

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In tema di processo tributario, nelle controversie proposte anteriormente alla riforma dell'art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell'art. 12, comma 2, l. n. 448 del 2001, l'opposizione avverso ingiunzioni doganali (nella specie emesse per accise su alcool etilico ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 e notificate nel 1998) deve essere proposta non dinanzi al giudice civile ordinario ma dinanzi alla Commissione tributaria, alla cui giurisdizione l'art. 11, comma 5, d.l. n. 151 del 1991, conv., con modif., in l. n. 202 del 1991 (applicabile "ratione temporis" fino alla sua definitiva abrogazione per effetto del d.lgs. n. 46 del 1999), pur riferendosi espressamente ai ricorsi contro il ruolo, attribuisce l'intera materia dei tributi elencati nell'art. 67 d.P.R. n. 43 del 1988, tra le quali le imposte di fabbricazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2021, n. 10851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10851
Data del deposito : 23 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 085 1-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TRIBUTI Primo Presidente f.f. - DOGANALI ADELAIDE AMENDOLA ANTONIO MANNA - Presidente di Sezione - Ud. 09/03/2021 - L NANO - Rel. Consigliere - U.P.cam. R.G.N. 26720/2014 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Rep.hon 10851 CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - FRANCESCO TERRUSI - Consigliere - GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - ENZO VINCENTI - Consigliere - Consigliere -IRENE TRICOMI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26720-2014 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI STATO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

- contro 2 0 1 1 2 : CASONI FABBRICAZIONE LIQUORI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati E R e LUCIA BOCCHI;
· controricorrente - avverso la sentenza n. 578/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/02/2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere L NANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, il quale chiede che la Corte a sezioni unite rigetti il ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 578/14, pubblicata il 20 febbraio 2014, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale della città felsinea pronunciando sull'appello proposto - dalla società Casoni Fabbricazioni Liquori S.p.A. (di seguito, breviter, società) avverso la sentenza di primo grado, resa nel giudizio tra la società ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avente ad oggetto le impugnazioni, separatamente proposte dalla società con atti di citazione notificati il 15 giugno 1998 e 26 luglio 1998, di seguito riunite dinanzi al Tribunale, avverso due ingiunzioni doganali emesse dall'allora Ufficio Dogana di Modena del Ministero delle Finanze per accise su alcool etilico disposta l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo per l'effetto le parti dinanzi al Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ. Ric. 2014 n. 26720 sez. SU - ud. 09-03-2021 -2- Avverso detta pronuncia l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito, per brevità, Agenzia) ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui la società resiste con controricorso. La sezione tributaria della Corte, alla quale è stato assegnato il giudizio, con ordinanza interlocutoria del 28 maggio 2019, n. 14552, ritenuta preliminarmente

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