Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2024, n. 701
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Il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116, comma 1, c.c., salvo il caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla l. n. 29 del 1979, e salva altresì la speciale ipotesi di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 80 del 1992, non comporta alcun accredito automatico dei contributi non prescritti il cui versamento sia stato omesso in tutto o in parte dal datore di lavoro, ma garantisce al lavoratore il diritto alle prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 2114 c.c. anche quando si sia verificato tale inadempimento.
Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c.
In tema di omissioni contributive, il lavoratore, in caso di omesso versamento dei contributi dovuti da parte del datore di lavoro, non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto al recupero di detti contributi e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno derivato dalla perdita delle prestazioni previdenziali in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo contributivo, o chiedere all'ente la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 22407/2021 Numero sezionale 4693/2023 Numero di raccolta generale 701/2024 Data pubblicazione 09/01/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto CONTRIBUTI UMBERTO BERRINO Presidente PREVIDENZA ROSSANA MANCINO Consigliere GABRIELLA MARCHESE Consigliere LUIGI CAVALLARO Consigliere - Rel. Ud. 14/11/2023 ANGELO CERULO Consigliere PU B ha pronunciato la seguente Cron. R.G.N. SENTENZA 22407/2021 sul ricorso 22407/2021 proposto da: DU KA, elettivamente domiciliato in Roma Via ALBERICO II n. 13 presso lo studio dell'avvocato MARIA CECILIA FELSANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ISIDE B. STORACE;
-ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI;
- controricorrente -
1 Numero registro generale 22407/2021 Numero sezionale 4693/2023 Numero di raccolta generale 701/2024 Data pubblicazione 09/01/2024 avverso la sentenza n. 54/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/03/2021 R.G.N. 292/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato AMOS ANDREONI per delega verbale avvocato ISIDE STORACE;
udito l'Avvocato CARLA D'ALOISIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 3.3.2021, la Corte d'appello di Genova ha rigettato l'appello proposto da DU SA nei confronti della pronuncia di primo grado che aveva disatteso la sua domanda volta ad ottenere dall'INPS la regolarizzazione della propria posizione contributiva, con accreditamento dei contributi omessi nel periodo settembre 2012-agosto 2013 dal proprio ex datore di lavoro e certificazione dei medesimi nell'estratto conto assicurativo. La Corte, in particolare, pur ritenendo che la contribuzione relativa al periodo in contestazione non si fosse prescritta, ha reputato, sulla scorta di Cass. n. 2164 del 2021, che – al di fuori delle specifiche ipotesi previste dalla legge, ad es. in tema di ricongiunzione delle posizioni assicurative – nessuna azione potesse riconoscersi al lavoratore per ottenere l'accredito dei contributi da parte dell'ente previdenziale, residuando semmai in suo favore l'azione risarcitoria di cui all'art. 2116 comma 2° c.c. nonché la speciale azione volta alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, l. n. 1338/1962. Avverso tale pronuncia DU SA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente 2 Numero registro generale 22407/2021 Numero sezionale 4693/2023 Numero di raccolta generale 701/2024 Data pubblicazione 09/01/2024 illustrato con memoria. L'INPS ha resistito con controricorso. Il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2116 c.c. e 27, comma 2°, r.d.l. n. 636/1939 (nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 23-ter, d.l. n. 267/1972, conv. con l. n. 485/1972, e rafforzato dall'art. 3, d.lgs. n. 80/1992), nonché dell'art. 54, l. n. 88/1989, per avere la Corte di merito ritenuto, pur affermando che il termine di prescrizione dei contributi non era ancora spirato, che egli non avesse alcun diritto all'accredito da parte dell'INPS dei contributi omessi dal proprio ex datore di lavoro: a suo avviso, una simile conclusione, oltre a privare di rilevanza la differenza tra contributi prescritti e non prescritti, così svuotando il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., si porrebbe in contrasto con un consolidato orientamento di questa Corte di legittimità e della stessa Corte costituzionale secondo il quale, viceversa, il lavoratore avrebbe un vero e proprio diritto all'integrità della propria posizione contributiva che potrebbe essere esercitato nei confronti dell'INPS allorché quest'ultimo, a seguito di denuncia del lavoratore, non abbia provveduto a recuperare i contributi omessi dal datore di lavoro, salvo in ogni caso il suo diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., anche nella speciale forma di cui all'art. 13, l. n. 1338/1962. Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che, anche a voler seguire la prospettazione adottata dai giudici di merito, la sua domanda non avrebbe dovuto essere rigettata, ma semmai estesa all'ex datore di lavoro, essendo la materia del contendere costituita dalla copertura assicurativa dei periodi di lavoro per i quali era stata omessa la contribuzione. 3 Numero registro generale 22407/2021 Numero sezionale 4693/2023 Numero di raccolta generale 701/2024 Data pubblicazione 09/01/2024 Chiede, in conclusione, che questa Corte dia risposta ai seguenti quesiti di diritto: “Se dall'art. 2116, comma 1°, c.c., e dall'art. 54, l. 88/1989, derivi il diritto del lavoratore all'integrità della posizione contributiva già costituita mediante accredito automatico dei contributi non prescritti il cui versamento sia stato omesso in tutto o in parte dal datore di lavoro, ai fini della percezione delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2114 c.c.;
se di conseguenza tale diritto possa essere esercitato nei confronti dell'ente previdenziale che, malgrado la denuncia di omissione del lavoratore, sia rimasto inerte senza provvedere alla riscossione eventualmente coattiva del proprio credito contributivo dovuto dalla società datrice di lavoro;
se tale diritto possa e debba essere esercitato anche prima del maturare dei requisiti per le relative prestazioni previdenziali, una volta accertato il mancato versamento dei contributi prima dello spirare del termine di prescrizione;
se, in ogni caso, nel giudizio nei confronti dell'ente previdenziale, il diritto alla copertura contributiva di periodi di omesso versamento in relazione ai quali non è spirato il termine di prescrizione possa e debba essere accertato mediante l'integrazione del contraddittorio con il datore di lavoro, indipendentemente dal maturare di una determinata prestazione previdenziale”. Il motivo è infondato. In punto di fatto, è pacifico che l'odierno ricorrente, dopo essersi dimesso per giusta causa dall'impiego alle dipendenze di C.T.I. NY SUD s.r.l., a seguito del mancato pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo settembre 2012-agosto 2013, ha dapprima presentato all'INPS denuncia di omissione contributiva in relazione al medesimo periodo, 4 Numero registro generale 22407/2021 Numero sezionale 4693/2023 Numero di raccolta generale 701/2024 Data pubblicazione 09/01/2024 chiedendo contestualmente all'Istituto di provvedere alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa in forza del principio di automaticità delle prestazioni, e poi, non avendo ricevuto riscontro alcuno, ha promosso l'odierno giudizio esclusivamente nei confronti dell'Istituto medesimo, chiedendone la condanna alla regolarizzazione della sua posizione assicurativa con conseguente certificazione nell'estratto conto assicurativo di cui all'art. 54, l. n. 88/1989. Tanto premesso, giova ricordare che l'art. 2116 c.c. stabilisce, al primo comma, che “le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”, e aggiunge al secondo comma che “nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”. Come correttamente ricordato dai giudici territoriali, questa Corte, interpretando la disposizione citata, ha ormai consolidato il principio di diritto secondo cui il nostro ordinamento non prevede alcuna azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato: ciò che residua in tali casi in favore dell'assicurato è unicamente il rimedio risarcitorio nei confronti del datore di lavoro di cui al secondo comma dell'art. 2116 5 Numero registro generale 22407/2021 Numero sezionale 4693/2023 Numero di raccolta generale 701/2024 Data pubblicazione 09/01/2024 c.c., salva la possibilità del lavoratore di surrogarsi in luogo del datore (e di esser tenuto indenne da quest'ultimo) per la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, l. n. 1338/1962 (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 2164 e 6722 del 2021 nonché Cass. nn. 26002 e 26248 del 2023, tutte sulla scorta di Cass. nn. 6569 del 2010 e 3491 del 2014). Si tratta – come ricordato da Cass. n. 3491 del 2014, cit. – di una conseguenza naturale della scomposizione della fattispecie dell'assicurazione obbligatoria nei due distinti rapporti contributivo e previdenziale: mentre l'obbligazione contributiva ha per soggetto attivo l'ente previdenziale e per soggetto passivo il datore di lavoro, che è debitore di tali contributi nella loro interezza (artt. 2115 comma 2° c.c. e 19, l. n. 218/1952), il lavoratore è unicamente il beneficiario delle prestazioni previdenziali dovutegli dagli enti, restando affatto estraneo al rapporto contributivo e non potendo vantare alcun diritto di natura risarcitoria nei confronti dell'ente medesimo, nemmeno