Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 15/06/2018, n. 15880
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Testo completo
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25285/2011 R.G. proposto da TE Nazionale per la Protezione ed Assistenza dei Sordi Onlus, in persona del I.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Fusillo, presso cui è elettivamente domiciliato in Roma al viale delle Milizie n.22;
ricorrente -
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
-contro ricorrente- avverso la sentenza n. 76/35/11 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione n.35, emessa il 14 febbraio 2011, depositata il 3 marzo 2011 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2018 dal Consigliere Andreina Giudicepietro;RILEVATO CHE:
1. l' TE Nazionale per la Protezione ed Assistenza dei Sordi Onlus ricorre con cinque motivi contro l' Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 76/35/11 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione n.35, emessa il 14 febbraio 2011, depositata il 3 marzo 2011 e non notificata, che ha accolto l'appello dell'Ufficio, in controversia concernente l'impugnativa del diniego tacito del rimborso IRPEG per le somme versate in eccesso relativamente alle annualità 2000, 2001, 2002 e 2003, riconoscendo per l'anno d'imposta 2000 la tardività dell'istanza di rimborso, presentata il 2/12/2005, oltre il termine di cui all'art. 38 D.P.R. n. 602/73;
3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 30 maggio 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
4. a seguito del ricorso dell'TE, l'Agenzia delle Entrate si è costituita, resistendo con controricorso;
CONSIDERATO CHE:
1.1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2966, 2967, 2946 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c.;
secondo il ricorrente, l'Agenzia delle Entrate avrebbe espressamente riconosciuto la fondatezza del diritto al rimborso dell'TE (che può usufruire del beneficio di cui all'art. 6 D.P.R. n.601/73), per cui il riconoscimento impedirebbe la decadenza;
1.2. il motivo è infondato;
1.3. l'Amministrazione ha riconosciuto che l'TE ha i requisiti per