Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2018, n. 15166
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento a carico di M G, nato a Bovalino il 16/01/1952 avverso l'ordinanza del 02/05/2017 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere G F R;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F M che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;udito il difensore avv. A M che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Accogliendo l'istanza di riesame proposta da G M avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria gli aveva applicato le misure cautelari dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 e 323 cod. pen., 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 151, conv., con modiff., nella legge 12 luglio 1991, n. 203, con ordinanza del 2 Maggio 2017 il Tribunale del riesame reggino ha annullato il provvedimento applicativo delle misure ritenendo l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato ipotizzato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria - Ufficio D.D.A. - deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del Comune di Locri ed il vizio di motivazione, per aver il Tribunale escluso l'illegittimità, per contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico, del permesso di costruire rilasciato da G M, quale funzionario responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Locri, il 19 marzo 2012. 3. Argomenta il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, detto provvedimento - con cui si autorizzava il cambio di destinazione d'uso di un complesso edilizio, da anni già di fatto adibito a sede dell'Istituto superiore d'Arte "Panetta", da "Uffici aperti al pubblico" a "Edilizia Scolastica", subordinandone la validità all'acquisizione dell'immobile da parte della Provincia di Reggio Calabria entro 180 gg. dalla notifica del permesso medesimo - sarebbe illegittimo, sia perché la condizione di cui si è appena detto sarebbe stata posta al di fuori di qualsiasi previsione di legge, sia perché l'edificio, ricadente in zona B1 del P.R.G.C. (cioè residenziale di completamento) non avrebbe potuto avere quella destinazione d'uso, essendo stata collocata la realizzazione delle scuole d'istruzione superiore soltanto nella zona F1 del piano regolatore, con la previsione di particolari, diversi, indici urbanistici. A norma dell'art. 10 N.T.A. - allega ancora il ricorrente - il cambio di destinazione d'uso di quell'edificio, costruito nel 2004 e già impropriamente autorizzato ad uso uffici aperti al pubblico, sarebbe potuto avvenire soltanto a seguito di una variante al P.R.G.C., sicché sussisterebbero i gravi indizi di colpevolezza del reato ipotizzato, avendo il Macrì, con il suddetto, illegittimo, permesso di costruire intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio alla società proprietaria, consistito nella possibilità di vendere l'immobile quale edificio scolastico alla Provincia di Reggio Calabria, con l'aggravante di aver agevolato la cosca di 'ndrangheta dei Cordì di Locri, interessata alla costruzione ed allo sfruttamento economico dell'immobile stesso. 4. Con memoria depositata in data 16 febbraio u.s., la difesa di G M ha argomentato l'inammissibilità, o comunque l'infondatezza, del ricorso, osservando come lo stesso riproponga le tesi del c.t. del pubblico ministero, convincentemente disattese dal Tribunale del riesame anche sulla scorta di quanto argomentato nella consulenza tecnica della difesa prodotta in quel giudizio.
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