Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2022, n. 39585

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2022, n. 39585
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39585
Data del deposito : 19 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D M A, nata a Napoli il 21/05/1952 avverso la sentenza del 18/03/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere O D G;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bologna confermava la condanna pronunciata in primo grado a carico di A D M per calunnia (art. 368 cod. pen.) per avere la stessa, mediante denuncia-querela presentata ai carabinieri, incolpato falsamente P M di aver illegittimamente divelto il lucchetto che delimitava la proprietà di terreni di una società di cui era amministratrice unica, in tal modo accusandolo di aver commesso i delitti di violenza privata e violazione del domicilio. Ciò accadeva, nonostante l'imputata sapesse M innocente, avendo conoscenza del fatto che l'accesso era avvenuto in maniera legittima, alla presenza di un ufficiale giudiziario e in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Forlì nell'ambito di un procedimento civile.

2. Contro la sentenza presenta ricorso il difensore dell'imputata, articolandolo in quattro motivi.

2.1. Nel primo motivo è lamentata erronea applicazione della legge penale, vizio motivazionale della sentenza e travisamento della prova, in rapporto alla sussistenza del dolo in capo all'imputata. L'imputata non poteva sapere che M stesse agendo legittimamente, in quanto il preavviso di rilascio dell'immobile era stato notificato il 5 luglio 2013 a un indirizzo in cui da un mese non si trovava più la sede della società (sulla base della giurisprudenza civile di legittimità, la notifica è, dunque, inesistente). Diversamente da quanto asserito in sentenza la notifica non avrebbe potuto essere ritirata da un dipendente, che la società non aveva, come si evince dal bilancio depositato agli atti, dal modello Unico della società e dall'assenza di posizioni previdenziali per lavoratori dipendenti.

2.2. Nel secondo motivo è dedotta ancora errata applicazione della fattispecie di calunnia e vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assenza di dolo, ribadendo che D M non era a conoscenza del fatto che quel giorno sarebbe stata realizzata l'esecuzione e aggiungendo che, il giorno e all'ora del fatto, la ricorrente non poteva essere, come dichiarato in sentenza, presente all'esecuzione, in prossimità dell'accesso al sito chiamato "due lagoni", essendo il transito ancora impedito dai lucchetti, soltanto in seguito rimossi. D M transitava, piuttosto, in una zona vicina e stava facendo una semplice passeggiata in bicicletta. Lo stesso ufficiale giudiziario, diverso peraltro da quello di zona (invece personalmente noto alla ricorrente), su domanda del pubblico ministero, ha dichiarato di non essersi qualificato come tale presso l'imputata poiché questa, chiamata, non si era voltata, sicché la stessa non era presente all'esecuzione. Né l'imputata avrebbe potuto fermarsi, come affermato in sentenza: D M non poteva udire le voci poiché intenta ad ascoltare musica con le cuffie. Infine, irrilevante sarebbe il fatto che, avendo visto M con altre persone, la ricorrente non si fosse avvicinata per chiedere delucidazioni e/o per scongiurare il pericolo insito nel crollo del ponticello a causa del passaggio di mezzi pesanti. La circostanza ben si spiegherebbe, infatti, considerato il timore suscitato dalla elevata conflittualità con lo stesso.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi