Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2023, n. 14086
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Nel caso in cui l'azione revocatoria fallimentare abbia ad oggetto il trasferimento di un bene gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, l'esecuzione forzata che sia stata successivamente intrapresa dal creditore ipotecario nei confronti del debitore non fallito è opponibile alla procedura concorsuale, essendosi determinato, per effetto della trascrizione della garanzia, un effetto di "cristallizzazione giuridica" che mantiene ancorato il bene alla condizione giuridica in cui si trovava al momento dell'iscrizione medesima, rendendola insensibile agli atti successivamente iscritti o trascritti e conseguentemente consentendo di far salvo l'acquisto da parte dell'aggiudicatario.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 8136/2021 Numero sezionale 955/2023 Numero di raccolta generale 14086/2023 Data pubblicazione 22/05/2023 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta da Opposizione ad espropriazione immobiliare – prevalenza di azione revocatoria esperita da FRANCO DE STEFANO Presidente - Curatela su vendita di quota parte dei beni PASQUALINA A. P. CONDELLO Consigliere Rel. R.G.N. 8136/2021 AUGUSTO TATANGELO Consigliere - Cron. STEFANO GIAIME GUIZZI Consigliere - UP 21/03/2023 RAFFAELE ROSSI Consigliere – ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8136/2021 R.G. proposto da LUCHI ANNAMARIA, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. B M, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. F C, in Roma viale delle Milizie, n. 48 – ricorrente –
contro
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A., in persona del legale rappresentante, in qualità di mandataria con rappresentanza della Voba N. 3 s.r.l., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al Numero registro generale 8136/2021 Numero sezionale 955/2023 Numero di raccolta generale 14086/2023 Data pubblicazione 22/05/2023 controricorso, dall'avv. S M ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. F V Pizzi, in Roma, via Donatello, n. 23 - controricorrente – e nei confronti di FALLIMENTO PCHERI FAUSTINO & C. S.N.C. e FALLIMENTO PCHERI MAURIZIO, entrambi in persona del Curatore, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. Verena Gadotti, domiciliati per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione - controricorrente – e nei confronti di CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA, in persona del legale rappresentante - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 23/2021 depositata in data 27 gennaio 2021 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. B M, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore della Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a., avv. F V Pizzi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
2 Numero registro generale 8136/2021 Numero sezionale 955/2023 Numero di raccolta generale 14086/2023 Data pubblicazione 22/05/2023 udito il difensore del Fallimento Pancheri Faustino & C. s.n.c. e del Fallimento di P M, avv. Luca Fontana, per delega dell'avv. Verena Gadotti, che ha chiesto, in via principale, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. A L, con contratto di compravendita del 3 novembre 2010, acquistò da Maurizio Pancheri la quota di un mezzo indiviso della particella 150/1 in P.T. 490 C.C. Brez, nonché l'intera proprietà delle pp.mm. 1 e 3 della p. 151/1 in P.T. 244 e, in pari data, stipulò mutuo fondiario con la Südtiroler Volksbank - Banca Popolare dell'Alto Adige, che iscrisse ipoteca a garanzia del mutuo. Il Fallimento Pancheri Faustino & C. s.n.c. ed il Fallimento P M, dichiarati con sentenza del Tribunale di Trento n. 53/15, esperirono, con domanda trascritta in data 16 novembre 2015, azione revocatoria nei confronti di A L e della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia – Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti dell'atto di compravendita immobiliare stipulato in data 3 novembre 2010. Nelle more di tale giudizio, Südtiroler Volksbank, quale mandataria di Voba n. 3 s.r.l. (che aveva acquistato il credito da Banca Popolare dell'Alto Adige nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione), annotò, in data 5 luglio 2016, l'atto di pignoramento immobiliare promosso, a garanzia del proprio credito ipotecario, nei confronti della debitrice A L, a carico delle particelle in C.C. Brez, p.ed. 150/1 in P.T. 490, pp.mm. 1 e 3 della p.ed. 151/1 in P.T. 244, pp.ff. 1029/1 e 1029/2. 3 Numero registro generale 8136/2021 Numero sezionale 955/2023 Numero di raccolta generale 14086/2023 Data pubblicazione 22/05/2023 Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 868/2017, divenuta definitiva per difetto di impugnazione, accogliendo la domanda spiegata dalle Curatele dei Fallimenti, dichiarò l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, dell'atto di compravendita concluso da A L con il figlio P M. Con atto depositato in data 29 novembre 2017, il Fallimento Pancheri Faustino & C. s.n.c. e il Fallimento P M intervennero nella procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti di A L, chiedendo ‹‹che le somme ricavate dalla vendita della quota di ½ della particella 150/1 e delle particelle 1 e 3 della p.ed. 151/1, eccedenti la quota che in sede di riparto risulterà eventualmente spettante a Südtiroler Volksbank - Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a., vengano [venissero] attribuite agli odierni istanti››.
2. Respinta l'istanza di sospensione e l'opposizione all'atto di intervento, formulate dalla debitrice esecutata, e rigettato il successivo reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., A L propose opposizione all'esecuzione, chiedendo che, previa divisione materiale della particella indivisa p.ed. 150/1 C.C. Brez, venisse accertata la prevalenza sul titolo dell'esecutante della domanda di revocatoria promossa dalla Curatela dei Fallimenti e venisse accertato il diritto alla restituzione dei beni oggetto di revocatoria;
contestò, altresì, l'atto di intervento nella procedura esecutiva della Curatela dei due Fallimenti e dedusse la nullità ed inefficacia della esecuzione immobiliare avente ad oggetto la quota indivisa di ½ della part. 150/1, nonché delle pp.mm. 1 e 3 della 151/1. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 115/2020, rigettò l'opposizione.
3. La sentenza, impugnata dalla esecutata, è stata confermata dalla Corte d'appello di Trento che ha disatteso l'eccezione dell'opponente di 4 Numero registro generale 8136/2021 Numero sezionale 955/2023 Numero di raccolta generale 14086/2023 Data pubblicazione 22/05/2023 prevalenza delle ragioni del Fallimento, in forza della trascrizione della domanda di revocatoria fallimentare in data anteriore al pignoramento trascritto in data 5 luglio 2016, sottolineando che il diritto del creditore procedente restava indifferente alle vicende relative ai beni ipotecati successive all'iscrizione di ipoteca. Respingendo pure la tesi, secondo cui, per effetto dell'accoglimento della domanda di revocatoria, l'opponente fosse tenuta alla restituzione dei beni alla massa fallimentare, poiché l'azione revocatoria non dava origine ad effetti recuperatori o restitutori, la Corte territoriale ha inoltre escluso la necessità, evidenziata dall'esecutata, per il creditore ipotecario di doversi soddisfare mediante insinuazione al passivo del Fallimento in forza di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, legge fallimentare, posto che il diritto di ipoteca non gravava sui beni ‹‹compresi nel fallimento›› e stante la presenza di esecuzione avviata dal creditore in forza di mutuo fondiario garantito da ipoteca contro la debitrice, parte non fallita e proprietaria esclusiva dei beni intavolati a suo nome. Ha, inoltre, rilevato la manifesta carenza di interesse dell'opponente a contestare ‹‹le modalità di soddisfo poste in essere dai due Fallimenti, mediante l'intervento nella procedura esecutiva››, anche per la qualificazione dell'opposizione, sotto tale profilo, come opposizione agli atti esecutivi e, comunque, l'infondatezza delle doglianze formulate, considerato che le ragioni della massa dei creditori potevano trovare soddisfazione sulla sola somma residua, una volta che fosse stato soddisfatto il creditore ipotecario e con il limite della quota parte della metà del ricavato della vendita del bene immobile di cui alla particella n. 150/1 (nonché del residuo di quanto ricavato dalla vendita delle altre particelle), e dovendo riservarsi alla fase distributiva ogni questione afferente alla esatta determinazione della quota di ricavato spettante ai Fallimenti. Ha infine ritenuto non necessario procedere alla divisione dei beni immobili, atteso che i beni colpiti dal 5 Numero registro generale 8136/2021 Numero sezionale 955/2023 Numero di raccolta generale 14086/2023 Data pubblicazione 22/05/2023 pignoramento risultavano intestati – per l'intero – alla debitrice, la quale non poteva che soggiacere alle iniziative espropriative del creditore ipotecario.
3. A L ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con undici motivi. Resistono, con autonomi controricorsi, la Banca Popolare dell'Alto Adige, il Fallimento Pancheri Faustino & C. s.n.c. e il Fallimento P M. Cassa Rurale e Novella Alta Anaunia non ha svolto attività difensiva in questa sede.
4. Per la trattazione del ricorso è stata fissata udienza pubblica. A seguito di fissazione dell'udienza pubblica la parte ricorrente ha depositato istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2000 e prorogato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, ed ulteriormente prorogato dall'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. In prossimità dell'udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente deduce la ‹‹Violazione e/o Falsa applicazione degli artt. 67 l.f. e 2740 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per non avere la corte applicato il principio per cui la sentenza costitutiva che accoglie l'azione revocatoria fallimentare si inserisce in una procedura esecutiva già in atto, caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono 6 Numero registro generale 8136/2021 Numero sezionale 955/2023 Numero di raccolta generale 14086/2023 Data pubblicazione 22/05/2023 garantire le ragioni dei creditori e quindi determina la restituzione dei beni revocati››. La ricorrente, invocando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 30416/2018, rimarca la natura costitutiva della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare ed il conseguente obbligo di restituzione di beni oggetto dell'azione revocatoria.
2. Con il secondo motivo si prospetta ‹‹violazione e/o falsa applicazione della l. fall. artt. 67 e 100 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La censura espressa richiama il valore del passaggio in giudicato della sentenza revocatoria fallimentare che ha sancito in via definitiva il rientro nella massa di un bene seppure ipotecato, ipoteca ritenuta non in lesione della par condicio creditorum››. La ricorrente insiste nell'affermare che il Fallimento, nel proporre l'azione revocatoria, ha manifestato il proprio interesse ad agire per la restituzione del bene, seppure ipotecato, e che, in esito all'accoglimento della domanda revocatoria, pur permanendo la iscrizione d'ipoteca, il bene da essa gravato deve essere restituito alla massa fallimentare;
sostiene, quindi, che è errata la decisione impugnata nella parte in cui si afferma l'impossibilità alla restituzione del bene in quanto ipotecato.
3. Con il terzo motivo si denuncia ‹‹violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La censura espressa deduce che l'accertamento contenuto nel giudicato ha efficacia riflessa e si riferisce a vizi del negozio costitutivo del diritto di acquisto poi revocato ed è opponibile a colui che titolare di un diritto costituito ex novo su un atto inefficace ex ante››. Assumendo che la sentenza impugnata ha affermato che il giudicato derivante dalla sentenza di accoglimento della revocatoria 7 Numero registro generale 8136/2021 Numero sezionale 955/2023 Numero di raccolta generale 14086/2023 Data pubblicazione 22/05/2023 fallimentare fa stato solo nei confronti delle parti, la ricorrente sostiene che il passaggio in giudicato di una sentenza avente natura costitutiva è sempre opponibile a colui che è titolare di un diritto costituito ex novo (non derivativo) su un atto efficace ex ante. Il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati, con assorbimento del terzo motivo. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 12476 del 2020, pronunciandosi sulla natura e sulle modalità di produzione degli effetti dell'azione revocatoria, hanno precisato che ‹‹La natura costitutiva della sentenza che accoglie l'azione revocatoria costituisce espressione di un insegnamento sedimentato, logico e assolutamente coerente, basato sulla considerazione che la sentenza "modifica ex post una situazione giuridica preesistente". Ciò avviene sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 cod. civ.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto››. Si è, in particolare, chiarito che «l'azione revocatoria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere;
sicché, in caso di esito vittorioso, essa non travolge l'atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma comporta di determinare l'inefficacia dell'atto medesimo nei confronti del solo creditore vittorioso, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto. [...] La revocatoria, quale strumento di conservazione della garanzia generica del creditore [..] realizza lo scopo non di reintegrare il 8 Numero registro generale 8136/2021 Numero sezionale 955/2023 Numero di raccolta generale 14086/2023 Data pubblicazione 22/05/2023 patrimonio di tale debitore, sebbene di recuperare al suo patrimonio (solo) ciò che occorre alle ragioni dei creditori pregiudicati dall'atto in frode (c. d. inefficacia relativa dell'atto). Per tale motivo l'azione giova al creditore che l'abbia esercitata (e ove esercitata dal fallimento giova all'intera massa) senza vulnerare l'esistenza e l'intrinseca validità dell'atto, che resta fermo. Donde l'atto dispositivo non è inefficace anche per il debitore, né per il terzo che ne sia stato controparte». Si è altresì precisato che «oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene a esecuzione» ragion per cui «il bene dismesso con l'atto revocando viene in considerazione, rispetto all'interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore», con la ulteriore conseguenza che «quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi con atto opponibile ai creditori, il naturale sostitutivo è dato dalla reintegrazione dei creditori medesimi per equivalente pecuniario» (in senso conforme, Cass., sez. 3, 23/11/2022, n. 34391). La sentenza qui impugnata si è uniformata ai principi enunciati dalle Sezioni Unite e non merita le censure mosse con i motivi in esame, i quali vanno disattesi, considerato che le pronunce di legittimità