Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2007, n. 15983

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2007, n. 15983
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15983
Data del deposito : 18 luglio 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
AP MO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 7, presso lo studio dell'avvocato MARINA PETROLO, rappresentate e difese dall'avvocato CARBONE NICOLA PASTORE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 929/03 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 26/03/03 - R.G.N. 47893/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/07 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN AP adiva il Pretore di Caserta deducendo di avere avuto in data 10 gennaio 1994 l'incarico di prestare la propria attività specialistica di cardiologo presso l'Ospedale Militare di Caserta, in regime di convenzione ai sensi della L. 21 giugno 1986, n. 304 e del D.P.R. n. 316 del 1990. Aggiungeva poi di avere svolto detto incarico ininterrottamente sino al 31 dicembre 1995 e di avere ricevuto in data 6 dicembre 1995 una lettera dell'Ospedale Militare di Caserta con la quale gli veniva comunicata la rescissione della convenzione. Chiedeva, quindi, dichiararsi in forza del combinato disposto della L. n. 304 del 1986, art. 1 e del D.P.R. n. 316 del 1990 la natura indeterminata del rapporto intercorso e, di conseguenza, la illegittimità di detto recesso perché effettuato sull'erroneo presupposto della durata determinata della convenzione ed, in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa disciplinante la materia, con condanna dell'amministrazione alla reintegra nel posto di lavoro. Dopo la costituzione del contraddittorio, il Pretore di Capua - cui era stata rimessa la controversia dal Pretore di Caserta dichiaratosi territorialmente incompetente - dichiarava il detto rapporto a tempo indeterminato e l'illegittimità del recesso operato dall'Ospedale militare di Caserta, che condannava anche al pagamento a titolo di risarcimento di sei mensilità dell'ultima retribuzione, facendo applicazione in via equitativa della L. n. 604 del 1966, art. 8, per il licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo. A seguito di appello proposto dall'Ospedale Militare di Caserta e dal Ministero della Difesa e dopo la costituzione del AP, che spiegava anche impugnazione incidentale (con la quale chiedeva la condanna in solido dell'Ospedale e del Ministero al pagamento delle somme a titolo di corrispettivo per il periodo dal 1 gennaio 1996 sino al 1 luglio 1998), il Tribunale di Napoli con sentenza del 26 marzo 2003 rigettava l'appello principale ed, in accoglimento dell'appello incidentale, condannava il Ministero della Difesa al pagamento a favore di AP AN della retribuzione maturata dal 1 gennaio 1996 al 1 luglio 1998 nella misura dell'ultima retribuzione percepita da AP AN prima dell'illegittimo recesso del Ministero, con interessi e rivalutazione secondo gli indici Istat dalla scadenza dei singoli ratei a partire dal 1 febbraio 1996 al saldo.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che doveva riconoscersi il difetto della legittimazione passiva dell'Ospedale, che in quanto mero organo del Ministero era privo di rilevanza esterna ai fini processuali. Nel merito poi della controversia il giudice d'appello precisava che si era in presenza di un contratto di lavoro autonomo di natura privatistica assoggettato ala normativa propria dei medici convenzionati con le Aziende sanitarie. Ed invero la L. n. 304 del 1986, art. 1, comma 4, assimilava espressamente il rapporto dei medici convenzionati con l'amministrazione della Difesa a quello dei medici convenzionati di cui alla L. 23 dicembre 1978, n.833, art. 48. Ne conseguiva che il richiamo alla disciplina degli
accordi collettivi regolanti il rapporto di questi ultimi non era limitato al solo trattamento economico ma si estendeva all'intera regolamentazione giuridica dei rapporti tra medici ed USL. Da qui l'applicabilità al rapporto di lavoro del AP del D.P.R. n. 316 del 1990, art. 9 il quale dispone che, qualora allo scadere del terzo
mese, la USL non notifichi al medico, con lettera raccomandata, la mancata conferma dell'incarico lo stesso deve ritenersi conferito a tempo indeterminato. Aggiungeva ancora il giudice d'appello che comunque emergeva dagli atti di causa e dalla documentazione acquista l'impossibilità di soddisfare con il proprio personale medico le esigenze istituzionali della sanità militare per cui anche per tale motivo doveva trovare fondamento la domanda del AP, il quale aveva fondatamente spiegato appello incidentale pure per ottenere il risarcimento del danno per mancato guadagno ex art. 1223 c.c.. Avverso tale sentenza il Ministero della Difesa propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso AN AP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e secondo motivo il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 304 del 1986, del D.P.R. n. 316 del 1990, art. 9 e della L. n. 230 del 1962, art. 3 (art. 360 c.p.c., n.3), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) In particolare il Ministero ricorrente deduce che la L. n. 304 del 1986 tende a far fronte alle esigenze della sanità militare, che non
possono essere soddisfatte mediante il personale medico interno e ciò giustifica il ricorso a rapporti convenzionali che, non possono, quindi, che avere durata limitata e strettamente condizionata alle esigenze temporanee dell'Amministrazione, tanto che nelle varie convenzioni viene prevista la facoltà di recesso unilaterale dal contratto al venire meno di detta necessità. Ritenere, pertanto, che le suddette convenzioni debbano avere una durata diversa, conforme a quella prevista dalla contrattazione collettiva, significa svuotare di contenuto la L. n. 304 del 1986. Aggiunge ancora il ricorrente, con la seconda censura, che la sola condizione richiesta per il recesso dell'amministrazione è quella di motivare il recesso, proprio come era avvenuto nel caso di specie.
Il ricorso è fondato.
Ai fini di un ordinato iter argomentativo va premesso che, come già si è ricordato, l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli ha ritenuto che nella fattispecie in esame in ragione della L. 21 giugno 1986, n. 304 ("Autorizzazione per l'Amministrazione della Difesa a
stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed esperti esterni"), e precisamente del disposto dell'art. 1, comma 4, di detta legge ("Le convenzioni con i medici civili devono essere stipulate con l'osservanza dei criteri normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici") deve trovare applicazione integrale il disposto del D.P.R. 28 settembre 1990, n.316, art. 9 ("Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione
dei rapporti dei medici specialisti ambulatoriali ai sensi della L.23 dicembre 1978, n. 833, art. 48"). Da tale assetto normativo il
giudice d'appello ha fatto scaturire che - per porsi il termine di durata (di oltre tre mesi) della convenzione stipulata tra il Ministero ed il AP in contrasto con il minore termine (non oltre i tre mesi) previsto dal citato articolo 9 - si era determinata, in forza del tenore letterale di detta norma, una trasformazione del rapporto in oggetto in rapporto a tempo indeterminato. Passaggio obbligato per la decisione della presente controversia è, quindi, l'interpretazione da dare - al fine di stabilirne l'applicabilità alla fattispecie in esame - al D.P.R. 28 settembre 1990, n. 316, art.9, n.

7. Su tale opzione ermeneutica, si è manifestato un contrasto
in giurisprudenza. Orbene - sulla problematica riguardante la disciplina cui devono essere assoggettate le convenzioni intervenute tra Ministero della Difesa e sanitari esterni - un primo indirizzo ha ritenuto che il n. 7 della scrutinata disposizione regola il conferimento di un "primo incarico" del "turno disponibile", rispetto al quale viene previsto un periodo di prova per la durata massima di tre mesi, all'esito del quale ove da parte dell'U.S.L. a mezzo raccomandata, non venga

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