Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 12/05/2022, n. 15136
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8882/2019 R.G. proposto da Agenzia Delle Entrate (c.f.06363391001), in persona del direttore p.t., e Ader - Agenzia delle Entrate - riscossione (c.f.13756881002), quale successore di Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., in persona del presidente p.t., rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliate,
- ricorrente -
contro
S A;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 775, depositata il 10 settembre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022, dal Consigliere dott. F P;
Rilevato che:
1.S A ha impugnato l'avviso di comunicazione di iscrizione ipotecaria, riferito a quattro cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche, eccependo: 1) l'inesistenza del presupposto di imposta;
2) la prescrizione dei debiti;
3) la mancata conoscenza della cartella n. 02520090011335566;
4) la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 5) il vizio di motivazione della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria.
2. Costituitisi l'ente impositore e l'agente di riscossione, il giudice di primo grado ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'ente di esazione ed ha parzialmente accolto il ricorso del contribuente, riducendo l'iscrizione ipotecaria, non avendo l'Agenzia delle entrate fornito alcuna prova circa la regolare notifica
- ricorrente -
contro
S A;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 775, depositata il 10 settembre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022, dal Consigliere dott. F P;
Rilevato che:
1.S A ha impugnato l'avviso di comunicazione di iscrizione ipotecaria, riferito a quattro cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche, eccependo: 1) l'inesistenza del presupposto di imposta;
2) la prescrizione dei debiti;
3) la mancata conoscenza della cartella n. 02520090011335566;
4) la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 5) il vizio di motivazione della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria.
2. Costituitisi l'ente impositore e l'agente di riscossione, il giudice di primo grado ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'ente di esazione ed ha parzialmente accolto il ricorso del contribuente, riducendo l'iscrizione ipotecaria, non avendo l'Agenzia delle entrate fornito alcuna prova circa la regolare notifica
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