Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 12/05/2022, n. 15136

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 12/05/2022, n. 15136
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15136
Data del deposito : 12 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8882/2019 R.G. proposto da Agenzia Delle Entrate (c.f.06363391001), in persona del direttore p.t., e Ader - Agenzia delle Entrate - riscossione (c.f.13756881002), quale successore di Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., in persona del presidente p.t., rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliate,

- ricorrente -

contro

S A;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 775, depositata il 10 settembre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022, dal Consigliere dott. F P;
Rilevato che:

1.S A ha impugnato l'avviso di comunicazione di iscrizione ipotecaria, riferito a quattro cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche, eccependo: 1) l'inesistenza del presupposto di imposta;
2) la prescrizione dei debiti;
3) la mancata conoscenza della cartella n. 02520090011335566;
4) la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 5) il vizio di motivazione della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria.

2. Costituitisi l'ente impositore e l'agente di riscossione, il giudice di primo grado ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'ente di esazione ed ha parzialmente accolto il ricorso del contribuente, riducendo l'iscrizione ipotecaria, non avendo l'Agenzia delle entrate fornito alcuna prova circa la regolare notifica degli atti di accertamento e liquidazione da cui scaturisce il debito fiscale per tasse automobilistiche per l'importo di euro 54.066,49, indicato nella cartella di pagamento n. 02520090011335566. 3.Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, chiedendo, in via preliminare, la sua estromissione per difetto di legittimazione passiva in ordine ad espetti concernenti l'attività di riscossione e, previa declaratoria dell'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dichiarare la sussistenza del credito tributario di euro 54.066,44, riportato nella voce n. 44 dell'iscrizione ipotecaria. In particolare l'ente impositore ha eccepito l'inammissibilità del ricorso notificato tramite spedizione per plico raccomandato, privo della sottoscrizione dei difensori del ricorrente (sottoscrizione presente solo sulla fotocopia) e la violazione dell'art. 112 cod.proc.pen., avendo il giudice affermato l'inesistenza del debito tributario nonostante la difesa del contribuente fosse limitata alla omessa notifica della cartella di pagamento e non si riferisse agli avvisi di accertamento.
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