Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/09/2018, n. 23144

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/09/2018, n. 23144
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23144
Data del deposito : 26 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9181-2017 proposto da: EU PROMOTIONS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato M R;

- ricorrente -

contro

ISIDIL S.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE

76, presso e herR0 re9-29QA lo studio detiavvocato G F, rappresentata e difesa dall'avvocato A L;

- controricorrente -

avverso la sentenza n, 3570/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/10/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2018 dal Consigliere G B;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale L S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati M R ed A L. Rilevato che 1. EU.Promotions s.r.l. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano la società francese ISIDIL s.a.r.l. esponendo di essere specializzata nella ideazione e realizzazione di progetti per la grande distribuzione e di essersi affidata alla ISIDIL, mediante un contratto di agenzia stipulato il 13 giugno 2008, Ric. 2017 n. 09181 sez. SU - ud. 17-04-2018 -2- per la promozione della propria attività in Svizzera, Francia e Austria. Il contratto prevedeva un versamento fisso mensile e un saldo a consuntivo sul fatturato procurato. Alla scadenza del contratto di agenzia del 31 dicembre 2008 il rapporto era proseguito come procacciamento di affari ma i risultati deludenti avevano indotto la società EU.Promotions a recedere per giusta causa con comunicazione del 30 settembre 2010 cui la ISIDIL aveva replicato con missive offensive diramate anche a terzi (clienti e collaboratori di EU.Promotions) e con la emissione di fattura del 14 febbraio 2011 per l'importo di 84.000 euro a titolo di compensi per l'attività svolta. La EU. Promotions ha chiesto l'accertamento negativo del credito vantato dalla società ISIDIL di 84.000 euro. Ha chiesto inoltre la condanna di ISIDIL al risarcimento dei danni provocati con il comportamento diffamatorio posto in essere dopo il recesso per giusta causa e la restituzione degli anticipi su provvigioni corrisposti alla ISIDIL per un importo complessivo di 15.000 euro.

2. La società ISIDIL si è costituita e ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. italiana.

3. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10251/2013, ha dichiarato la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. italiana in favore di quella francese. Hanno rilevato i giudici milanesi che Ric. 2017 n. 09181 sez. SU - ud. 17-04-2018 -3- oggetto del rapporto contrattuale intercorso fra le parti è la promozione, da parte di ISIDIL, degli affari di EU.Promotions in Svizzera, Francia e Austria, obbligazione caratterizzante il contratto rispetto a quella, esclusivamente pecuniaria, a carico di EU.Promotions, del pagamento dei servizi ricevuti dalla controparte. Dalle allegazioni delle parti e dalla fissazione della sede di Isidil in Francia emergeva che la prestazione prevalente sia stata resa in Francia. Il Tribunale milanese ha inoltre ritenuto che anche sotto il profilo del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione di pagamento di EU.Promotions - e cioè il domicilio del creditore - la giurisdizione è del giudice francese, avendo la ISIDIL sede in Francia, a Cannes. Il Tribunale ha condannato EU.Promotions ex art. 96, u.c., c.p.c. al pagamento della somma di 4.000 euro.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi