Cass. pen., sez. VII, ordinanza 05/04/2018, n. 15099
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IN AO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/04/2016 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
RITENUTO IN FATTO
1. - Il Tribunale di Taranto ha dichiarato non doversi procedere, per essere i reati di cui ai capi a) e b) dell'imputazione (rispettivamente, art. 256, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 e art. 674 cod. pen.) estinti per prescrizione, nei confronti degli imputati BO e AR. Ha condannato gli imputati ET e AR alla pena dell'ammenda per il reato di cui al capo c) dell'imputazione (art. 256, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006). 2. - Avverso la sentenza ha proposto impugnazione qualificata come appello il difensore dell'imputato BO, premettendo che il capo a) dell'imputazione è riferito all'avere consentito il conferimento di rifiuti non pericolosi in discarica in mancanza della prevista certificazione analitica, relativamente al cosiddetto "test eluato". Si contesta la motivazione della sentenza secondo cui, nel caso di specie, era emerso il superamento dei parametri normativi e, comunque, il provvedimento regionale che aveva consentito il superamento di tali parametri (del 1 luglio 2009) era successivo ai fatti oggetto dell'imputazione (contestati come commessi dal gennaio al giugno 2009). Non si sarebbe considerato che il consulente tecnico di parte aveva affermato che dai certificati delle analisi sui rifiuti conferiti era risultato che il "test eluato" era stato effettuato ed aveva dato risultati conformi ai parametri legali. La sentenza impugnata non avrebbe valutato tali elementi, rilevanti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e avrebbe, perciò, erroneamente dichiarato la prescrizione del reato. Analoghe considerazioni sono formulate circa il reato di cui al capo b) dell'imputazione, relativo alle esalazioni maleodoranti derivanti dalla discarica. Non si sarebbe considerato che non era mai stata effettivamente localizzata la provenienza delle esalazioni e che, anzi, la polizia provinciale che aveva provveduto al sopralluogo non ne aveva avvertito la presenza, mentre presso la discarica vi erano diversi sistemi di abbattimento delle esalazioni stesse. 3. - La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore e con unico atto di appello, anche degli imputati AR e ET, i quali svolgono censure analoghe a quelle del coimputato quanto al capo a) e sostengono che il Tribunale avrebbe considerato una condotta diversa da quella indicata nell'imputazione, ovvero il superamento dei valori-limite previsto dalla disciplina di settore, anziché l'inesistenza della documentazione di analisi prevista sugli eluati. Anche quanto al capo b), contestato al solo AR in concorso con BO, la difesa svolge considerazioni analoghe a quelle della difesa di quest'ultimo. In relazione al capo c), riferito all'inosservanza delle prescrizioni e alla carenza di requisiti e condizioni richiesti nella gestione della discarica, analiticamente descritti nell'imputazione, la difesa dei ricorrenti lamenta che vi era stata un'unica ispezione in data 19 dicembre 2011. Più in particolare, in relazione ai singoli addebiti, si deduce che: 1) quanto alla non totale copertura della seconda area di conferimento, la stessa era