Cass. civ., sez. II, ordinanza 29/03/2023, n. 8942
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In tema di protezione dei dati personali, l'imposizione di un termine per fornire le informazioni necessarie al Garante per l'espletamento dei propri compiti ex art. 157 del d.lgs. n. 196 del 2003 è un elemento tipico della fattispecie dell'illecito omissivo proprio di cui all'art. 164 del codice della "privacy", che si perfeziona e consuma nel momento in cui scade il termine senza che l'Autorità abbia avuto risposta.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 8230/2020 Numero sezionale 954/2023 Numero di raccolta generale 8942/2023 Data pubblicazione 29/03/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. MARIO BERTUZZI - Presidente - SANZIONI AMMINISTRATIVE Dott. ALDO CARRATO - Consigliere - Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere - Ud. 07/03/2023 - CC Dott. STEFANO OLIVA - Consigliere - R.G.N. 8230/2020 Dott. CRISTINA AMATO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8230-2020 proposto da: GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO VERRUSIO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1307/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 15.07.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.03.2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:
1. Con ordinanza-ingiunzione n. 59 notificata il 16.02.2018, il Garante per la Protezione dei Dati Personali (il Garante) condannava Numero registro generale 8230/2020 Numero sezionale 954/2023 Numero di raccolta generale 8942/2023 Data pubblicazione 29/03/2023 la Provincia di Benevento al pagamento di una sanzione pecuniaria di €60.000,00 per inottemperanza alle misure prescritte: - con provvedimento n. 585 del 12.11.2015, per aver pubblicato dati sensibili di una graduatoria dell'anno 2012 ai fini del collocamento di disabili: accanto ai dati identificativi degli aventi diritto compariva, infatti, il codice fiscale degli stessi, nonché la qualificazione giuridica di «invalido civile». Veniva accertata, dunque, la diffusione di dati da cui era possibile desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, rientranti nei dati sensibili;
- con provvedimento dell'08.02.2016 l'Ufficio del Garante, preso atto della mancata adozione delle misure prescritte, contestava alla Provincia: a) ai sensi dell'art. 162, comma 2-bis, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 167 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy, vigente ratione temporis), con riferimento all'art. 22, comma 8 della stessa legge;
b) ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter Codice Privacy, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 154, comma 1, lett. c) e d) (inosservanza delle prescrizioni del Garante comminate con provvedimento n. 585/2015);
c) ai sensi dell'art. 164 Codice Privacy, la violazione della disposizione di cui all'art. 157: mancato riscontro alla richiesta di informazioni inoltrata dal Garante. Con nota n. 33103 del 24.11.2015 il Garante aveva invitato la Provincia a comunicare le misure adottate per rimuovere l'infrazione contestata, assegnandole un termine di 20 giorni per ottemperare. Solo l'08.04.2016 il Garante prendeva atto dell'intervenuta cancellazione dei dati sensibili dal sito web della Provincia. Il contravventore non aveva provveduto ad impugnare il provvedimento n. 585/2015 nel termine di 30 giorni, né aveva provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Ric. 2020 n. 08230 sez. S2 - ud. 07-03-2023 -2- Numero registro generale 8230/2020 Numero sezionale 954/2023 Numero di raccolta generale 8942/2023 Data pubblicazione 29/03/2023 1.2. La Provincia di Benevento impugnava l'ordinanza-ingiunzione innanzi