Cass. civ., sez. II, sentenza 13/07/2023, n. 20076
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L'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte territoriale, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della l. n. 183 del 2011, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del cit. art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 2497/2018 Numero sezionale 1963/2023 Numero di raccolta generale 20076/2023 Data pubblicazione 13/07/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.02497/18 U.P. 24/05/2023 Rosa Maria DI VIRGILIO - Presidente Aldo CARRATO - Consigliere Rel. Vincenzo PICARO - Consigliere Mutuo Rossana GIANNACCARI - Consigliere Valeria PIRARI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 02497/2018) proposto da: UB MA (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv. Attilio Scarcella ed elettivamente presso lo studio dell'Avv. Guido Fiorentino in Roma, via Tibullo n. 19;
- ricorrente -
contro
CH DO (C.F.: [...]), CH IN (C.F.: [...]) e AG IN LI (C.F.: [...]), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. Giulia Numero registro generale 2497/2018 Numero sezionale 1963/2023 Numero di raccolta generale 20076/2023 Data pubblicazione 13/07/2023 Forlini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Laura Trimarchi in Roma, via della Scrofa n. 57;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 1077/2017, pubblicata il 14 giugno 2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2023 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il P.G., in persona del Sostituto procuratore generale Aldo Ceniccola, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avv.ti Annalisa Giacchino (per delega), nell'interesse del ricorrente, e Laura Trimarchi (per delega), nell'interesse DE controricorrenti. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 23/2011, il Tribunale di Teramo – Sezione distaccata di Giulianova rigettava la domanda di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., del contratto definitivo di compravendita immobiliare di bene in comunione formulata da RI BI nei confronti di IA e LA CH nonché di SE Giulia RN;
riteneva, invece, fondata l'eccezione di inadempimento proposta da questi ultimi, non avendo l'attore né allegato né provato di aver adempiuto, entro il termine previsto per la stipula del contratto definitivo, agli obblighi assunti con la scrittura privata del 23 dicembre 1995, ed, in particolare, all'obbligazione di mettere a disposizione DE convenuti le somme necessarie per estinguere il mutuo a favore di NT DE SC di EN (obbligo di estinzione previsto al punto F della menzionata scrittura). Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale DE convenuti, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare basata sul ravvisato inadempimento, condannando l'attore al pagamento 2 di 9 Numero registro generale 2497/2018 Numero sezionale 1963/2023 Numero di raccolta generale 20076/2023 Data pubblicazione 13/07/2023 della somma di euro 8.700,00, respingendo, nel contempo, la domanda di restituzione della somma di euro 38.734,26 versata dai convenuti CH ad estinzione del mutuo concesso dal citato istituto di credito. Con la stessa sentenza, il Tribunale adito condannava sempre l'attore a pagare ai CH l'ulteriore importo di euro 2.000,00, a titolo di risarcimento danni per il discredito subito per la pubblicazione, mediante affissione, degli atti esecutivi.
2. Decidendo sul gravame interposto dal BI e nella resistenza di IA e LA CH, nonché di Giulia SE RN, la quale ultima proponeva anche appello incidentale, la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza n. 1077/2017, rigettava entrambi gli appelli. La Corte abruzzese – esaminando proritariamente il gravame principale - rilevava, innanzitutto, che l'azione promossa dal BI non avrebbe dovuto essere dichiarata prescritta. Quindi, riqualificando il contratto posto a fondamento dell'azione come contratto definitivo (stante il tenore della relativa scrittura privata con la quale i CH avevano dichiarato di retrocedere l'immobile), la Corte di appello rilevava la correttezza della statuizione del primo giudice circa l'inadempimento rispetto a quanto previsto al punto “F” dello stesso contratto, che aveva costituito il presupposto per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione avanzata dagli appellati. Inoltre, sulla base delle vicende fattuali succedutesi, si sarebbe dovuto presumere, in difetto di diversa pattuizione, che le parti avevano inteso riaccollare al BI l'intero debito. La Corte di appello di L'Aquila rilevava anche l'infondatezza del gravame incidentale proposto dall'RN, ravvisando la correttezza 3 di 9 Numero registro generale 2497/2018 Numero sezionale 1963/2023 Numero di raccolta generale 20076/2023 Data pubblicazione 13/07/2023 della pronuncia di prime cure che aveva basato la