Cass. pen., sez. I, sentenza 08/09/2022, n. 33130
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GIACOMO GIOVANNI nato a PALERMO il 18/07/1954 avverso l'ordinanza del 13/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere V S;
lette le conclusioni del PG, OLGA MIGNOLO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, resa il 13 gennaio 2022, ha rigettato il reclamo proposto da G D G, detenuto assoggettato al regime differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.), avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di permesso premio emesso 2020 dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo il 29 novembre 2020. Il Tribunale di sorveglianza ha considerato dirimente in senso ostativo alla reclamata concessione del beneficio premiale il riscontro della persistente pericolosità sociale e del pericolo di fuga del detenuto.
2. Avverso l'ordinanza D G, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento e affidando il mezzo a un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 30 -ter Ord. pen. e dell'art. 184 cod. peri. nonché il vizio di motivazione. La difesa ha sottolineato la mancata considerazione, nel provvedimento impugnato, della giuridica necessità di scioglimento del cumulo delle pene in esecuzione, in relazione al tempo dei commessi reati, al fine del conseguimento del corretto inquadramento della posizione del condannato rispetto al contenuto dell'art.
4 -bis Ord. pen. vigente all'epoca dei commessi reati. Per il resto, il ricorrente stigmatizza il mancato espletamento di un'adeguata istruttoria al fine di accertare se il detenuto avesse mantenuti i contatti con la criminalità organizzata. Inoltre, viene segnalato da D G che egli aveva chiesto che il permesso premio venisse fruito nell'area verde dell'istituto penitenziario proprio per contenere il paventato pericolo di fuga, in modo da poter trascorrere qualche ora con i componenti del suo nucleo familiare, mentre non aveva certo inteso ritornare nella zona in cui aveva commesso gli illeciti penali, ma su tale tema il Tribunale non ha fornito adeguata risposta. Infine, la valutazione di pericolosità del detenuto è stata effettuata, secondo la difesa, in modo disconnesso con la situazione reale.
3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso evidenziando che, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, la concessione del permesso premio a coloro i quali hanno commesso reati ostativi ai sensi dell'art.
4 -bis Ord. pen. resta subordinata al rigoroso accertamento dell'esclusione di persistenti collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, a provare la quale non basta la sola regolare condotta inframuraria, accertamento nel caso di specie effettuato con esito sfavorevole per D G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, nel suo complesso, è infondato e va, quindi, rigettato.
2. E' utile premettere che il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimento impugnato, da un lato, ha seguito il ragionamento implicito del primo giudice, che non aveva rilevato alcuna carenza dei presupposti di natura oggettiva, ma, dall'altro, ha confermato la sussistenza attuale di un insuperabile ostacolo di natura soggettiva alla concessione del permesso premio. Nel primo senso, il Tribunale ha premesso che il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto non rilevante nel caso di specie la questione dell'assoggettabilità del caso alla disciplina dell'art.
4-bis Ord. pen., atteso che, dopo la commissione di reati fino al 1991, D G era stato ininterrottamente ristretto in carcere, reputando da ricollegarsi a tale situazione gli effetti di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020. Nel secondo senso ha, però, aggiunto che - posta la ritenuta ammissibilità dell'istanza in relazione ai parametri ostativi dell'art.
4-bis, in ragione della data di vigenza della relativa disciplina (introdotta dal dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) - il Magistrato di sorveglianza aveva fondatamente reputato carente uno dei necessari presupposti soggettivi del beneficio richiesto, in quanto il pericolo di fuga e la persistente pericolosità sociale del detenuto non conséntivano, in ogni caso, una prognosi favorevole per l'accesso al permesso premio. Spiegando questa conclusione, i giudici di sorveglianza hanno anche chiarito che D G - sottoposto al regime di cui all'art.
lette le conclusioni del PG, OLGA MIGNOLO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, resa il 13 gennaio 2022, ha rigettato il reclamo proposto da G D G, detenuto assoggettato al regime differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.), avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di permesso premio emesso 2020 dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo il 29 novembre 2020. Il Tribunale di sorveglianza ha considerato dirimente in senso ostativo alla reclamata concessione del beneficio premiale il riscontro della persistente pericolosità sociale e del pericolo di fuga del detenuto.
2. Avverso l'ordinanza D G, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento e affidando il mezzo a un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 30 -ter Ord. pen. e dell'art. 184 cod. peri. nonché il vizio di motivazione. La difesa ha sottolineato la mancata considerazione, nel provvedimento impugnato, della giuridica necessità di scioglimento del cumulo delle pene in esecuzione, in relazione al tempo dei commessi reati, al fine del conseguimento del corretto inquadramento della posizione del condannato rispetto al contenuto dell'art.
4 -bis Ord. pen. vigente all'epoca dei commessi reati. Per il resto, il ricorrente stigmatizza il mancato espletamento di un'adeguata istruttoria al fine di accertare se il detenuto avesse mantenuti i contatti con la criminalità organizzata. Inoltre, viene segnalato da D G che egli aveva chiesto che il permesso premio venisse fruito nell'area verde dell'istituto penitenziario proprio per contenere il paventato pericolo di fuga, in modo da poter trascorrere qualche ora con i componenti del suo nucleo familiare, mentre non aveva certo inteso ritornare nella zona in cui aveva commesso gli illeciti penali, ma su tale tema il Tribunale non ha fornito adeguata risposta. Infine, la valutazione di pericolosità del detenuto è stata effettuata, secondo la difesa, in modo disconnesso con la situazione reale.
3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso evidenziando che, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, la concessione del permesso premio a coloro i quali hanno commesso reati ostativi ai sensi dell'art.
4 -bis Ord. pen. resta subordinata al rigoroso accertamento dell'esclusione di persistenti collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, a provare la quale non basta la sola regolare condotta inframuraria, accertamento nel caso di specie effettuato con esito sfavorevole per D G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, nel suo complesso, è infondato e va, quindi, rigettato.
2. E' utile premettere che il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimento impugnato, da un lato, ha seguito il ragionamento implicito del primo giudice, che non aveva rilevato alcuna carenza dei presupposti di natura oggettiva, ma, dall'altro, ha confermato la sussistenza attuale di un insuperabile ostacolo di natura soggettiva alla concessione del permesso premio. Nel primo senso, il Tribunale ha premesso che il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto non rilevante nel caso di specie la questione dell'assoggettabilità del caso alla disciplina dell'art.
4-bis Ord. pen., atteso che, dopo la commissione di reati fino al 1991, D G era stato ininterrottamente ristretto in carcere, reputando da ricollegarsi a tale situazione gli effetti di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020. Nel secondo senso ha, però, aggiunto che - posta la ritenuta ammissibilità dell'istanza in relazione ai parametri ostativi dell'art.
4-bis, in ragione della data di vigenza della relativa disciplina (introdotta dal dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) - il Magistrato di sorveglianza aveva fondatamente reputato carente uno dei necessari presupposti soggettivi del beneficio richiesto, in quanto il pericolo di fuga e la persistente pericolosità sociale del detenuto non conséntivano, in ogni caso, una prognosi favorevole per l'accesso al permesso premio. Spiegando questa conclusione, i giudici di sorveglianza hanno anche chiarito che D G - sottoposto al regime di cui all'art.
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