Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/02/2011, n. 3669

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Massime2

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, le ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 configurano fattispecie di illecito cosiddetto di evento, per le quali, non diversamente da quanto si verifica nell'ambito del diritto penale, la consumazione non si esaurisce con la condotta tipica, ma esige la verificazione di un concreto accadimento lesivo, in danno del soggetto passivo, che costituisca la conseguenza diretta, voluta o comunque prevista dall'agente, dell'azione o dell'omissione vietate. Ne consegue che, ai fini dell'integrazione dell'illecito contestato, è necessario che la condotta non si esaurisca con la violazione dei doveri di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006 ma che arrechi anche un "ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti". (Nella specie, la contestazione aveva ad oggetto il comportamento omissivo, in violazione dei doveri di diligenza, operosità e imparzialità, tenuto da un sostituto procuratore nello svolgimento di attività d'indagine, senza che, nella sentenza, fosse stato individuato l'ingiusto danno a favore di una parte ovvero l'indebito vantaggio a favore dell'altra derivanti dalla ritardata celebrazione del processo; le S.U., in applicazione del principio di cui alla massima, hanno annullato con rinvio la decisione rilevando che per la parte offesa, a sua volta imputata di gravissimi reati di criminalità organizzata, il pregiudizio poteva apparire solo teorico, mentre, sull'altro versante, l'incolpato aveva dedotto che le risultanze già in atti erano sufficienti alla definizione del processo, il che aveva trovato conferma nel successivo esito del giudizio, svoltosi con le forme del giudizio abbreviato).

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrato, il diritto all'ammissione delle prove a discarico sui fatti addebitati, riconosciuto all'incolpato, va contemperato con il potere-dovere del giudice del dibattimento di valutare la rilevanza della prova richiesta ai fini della decisione, la cui negativa valutazione, ove adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la richiesta di audizione del Procuratore distrettuale era stata disattesa dalla Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura perchè "irrilevante", atteso che il supplemento di istruttoria avrebbe potuto solo confermare la presentazione, da parte dell'incolpato, di una informale istanza di astensione e di conseguente diniego del Procuratore, di per sè ininfluenti, in assenza di una formalizzazione mai intervenuta e, comunque, inidonei a giustificare l'ulteriore persistenza del comportamento omissivo nello svolgimento delle attività d'indagine).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/02/2011, n. 3669
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3669
Data del deposito : 15 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. P R - Presidente di Sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P L - rel. Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
Dott. M U - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21727-2010 proposto da:
C.S.F. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 61, presso lo studio dell'avvocato V A, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 112/2010 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 05/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2011 dal Consigliere Dott. L P;

udito l'Avvocato A V;

adito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. I D che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di un'istanza di avocazione presentata nell'ottobre 2007 da tale G..G. , patte offesa nel procedimento penale n.
5443/04 presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, originato da uno stralcio da altro processo pendente in appello, assegnato dall'8.6.2005 al Sostituto Procuratore della Repubblica dott. S..C. e fino a quel momento non oggetto di ulteriori atti d'indagine, con segnalazione in data 6.3.2008 il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di quella sede interessava della vicenda il Consiglio Superiore della Magistratura, la cui prima commissione trasmetteva i relativi atti al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, quale titolare dell'azione disciplinare.
Essendo emerso da tali atti che il suddetto magistrato, dopo aver chiesto,con istanza del 7.12.05, la proroga del termine delle indagini preliminari, limitandosi a prospettare, informalmente,al Procuratore Distrettuale dott. S. l'opportunità di un cambio di delega, stante il suo disagio ad occuparsi di quel procedimento (in quanto la parte offesa era imputata di gravissimi delitti in altro processo da lui trattato,mentre uno degli imputati, tale I. gli stava rendendo,in altro procedi mento, una preziosa collaborazione), non aveva compiuto alcuna attività istruttoria fino alla definitiva scadenza del 20.6.07, tanto che il procedimento,assegnato ad altro sostituto,era stato poi archiviato,e che alla richiesta di chiarimenti da parte del P.G. interessato per l'eventuale avocazione,il dott. C. non aveva fornito risposta, il P.G. presso questa Corte dava inizio all'azione disciplinare sulla base di unico complesso addebito che l'incolpato, sentito alla presenza del difensore,contestava,producendo una memoria, con vari allegati. Successivamente l'incolpazione venne scissa in due capi, dal secondo dei quali (relativo all'omessa risposta alla richiesta di chiarimenti) intervenne, su richiesta dello stesso P.G., proscioglimento da parte della sezione disciplinare con provvedimento del 5.3.10, procedendosi al rinvio al giudizio per il primo, del seguente testuale tenore: "degli illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a), d), g), e q) perché,nella qualità di sostituto procuratore della Repubblica addetto alla DDA di Reggio Calabria, ha violato i doveri di diligenza e laboriosità arrecando un ingiusto danno a tale G.G. parte offesa nel procedimento n. 5443/04 RGNR DDA, nonché per negligenza inescusabile, gli artt. 326, 405 e 407 c.p.p.. In particolare, assegnatogli in data 8 giugno 2005, per ragioni di connessione ad altro procedimento da lui trattato ( 1595/01 RGNR DDA),il suddetto procedimento n. 5443/05 a carico di I.P. e Ca.Ca. per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 629 c.p.c e D.L. 14 maggio 199, n. 152, art. 7 convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, commessi (omesso) in danno
del G. , ometteva di compiere qualsiasi attività di indagine e ciò malgrado che la proroga del termine delle indagini, da lui stesso richiesta, scadesse il 9 giugno 2006 e nonostante le sollecitazioni avanzate dalla parte offesa".
All'esito della conseguente istruttoria dibattimentale, nel corso della quale la difesa aveva prodotto documentazione relativa alla laboriosità dell'incolpato e concluso per il proscioglimento o, in subordine, per l'audizione del Procuratore dott. S. , la sezione disciplinare del C.S.M., accogliendo per quanto di ritenuta ragione le richieste del P.G., con sentenza del 16.4, depositata il 5.7.2010,dichiarava il dott. C. responsabile dell'illecito disciplinare ascrittogli,limitatamente alle ipotesi sub a) e d) del capo d'incolpazione, e gli irrogava la sanzione della censura. Premesso che la condotta omissiva si era protratta fino al giugno 2007,per cui doveva trovare integrale applicazione la nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 109 del 2006, e che, ai sensi degli artt. 326, 358 e 405 c.p.c., il P.M. era obbligato allo svolgimento delle attività d'indagine in ordine all'acquisita notitia criminis, riteneva la sezione che il dott. C. non le avesse compiute per sua deliberata scelta,sostanzialmente ammessa nel corso delle sue audizioni ed ascritta a ragioni di opportunità, tuttavia sintomatiche di una inammissibile "gestione del tutto personalistica e privatistica della giurisdizione". In particolare, non avrebbe potuto assumere alcuna efficacia scriminante la circostanza che il magistrato avesse oralmente prospettato al capo dell'ufficio l'opportunità di essere sostituito nella delega,poiché il mancato esito della richiesta gli avrebbe posto due alternative,o di formalizzarla per iscritto ribadendone le ragioni,oppure di compiere le attività istruttorie necessarie all'esercizio dell'azione penale;
tale inerzia, pur esclusa la ricorrenza degli estremi delle fattispecie contestate sub g) e q),integrava gli estremi di quelle residue contestate e comportava l'irrogazione della sanzione.
Avverso la suddetta sentenza il dott. C. ha proposto,a mezzo del suo difensore di fiducia,ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L'intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta "violazione ex art.606 c.p.p., lett. b) e e) in relazione all'art. 2 c.p., D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 32, L. n. 269 del 2006, art. 32 bis, R.D.L. n. 511 del 1946, art. 17 e ss..
Si sostiene che la sezione disciplinare abbia erroneamante applicato la disciplina contenuta nel D.Lgs. del 2006, disattendendo il principio generale del favor rei desumibile dall'art. 2 c.p. e la stessa ratio ispiratrice della riformarne avrebbero imposto l'applicazione della normativa previgente, quanto meno in parte, tenuto conto che i comportamenti ascritti all'incolpato avevano avuto inizio e si erano svolti prevalentemente in epoca anteriore all'entrata in vigore del suddetto D.Lgs..

1.1. La censura non merita accoglimento,alla luce dell'indirizzo al riguardo espresso da queste Sezioni Unite in due decisioni (sent. nn. 16577/09 e 967710), che hanno affermato il principio così massimato:
"in tema di responsabilità disciplinare a carico di magistrati, l'ultrattività della legge anteriore più favorevole è prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 32 bis, comma 2, esclusivamente in riferimento alle condotte poste in essere e compiutamente esauritesi in data anteriore al 19 giugno 2006,mentre alle condotte successive, quand'anche iniziatesi nel vigore della precedente disciplina ma protrattesi oltre la predetta data, si applicano esclusivamente le nuove disposizioni, senza alcuna possibilità di scissione, quanto all'apprezzamento della gravità del fatto, dell'unica condotta permanentemente lesiva dell'interesse tutelato". Il collegio non ritiene di doversi discostare dal suindicato indirizzo,osservando come l'interpretazione nello stesso fornita dell'art.

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