Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2010, n. 16037

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In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2010, n. 16037
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16037
Data del deposito : 7 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. E A - Presidente di Sezione -
Dott. D N L F - Presidente di Sezione -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. S S - rel. Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28184/2007 proposto da:
G A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

QUINTILIO VARO

133, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè medesimo;



- ricorrente -


contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

- intimata -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 06/09/2006 (r.g. n. 53148/2005);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2010 dal Consigliere Dott. S S;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C P P M, che ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. L'avv. A G ha proposto in proprio ricorso per cassazione contro il decreto 6 settembre 2006 della Corte di appello di Roma che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del proprio assistito Enrico Morgane di un indennizzo ai sensi della L. n. 89 del 2001, per l'eccessiva durata di un processo in materia di pubblico impiego svoltosi davanti al giudice amministrativo;e liquidato le spese per complessivi Euro 500,00, omettendo di pronunciarsi sull'istanza di distrazione da lui avanzata malgrado la regolare dichiarazione di averle anticipato e di non aver riscosso onorario. La Presidenza del Consiglio non ha spiegato difese.
La 1^ sez. civile di questa Corte con ordinanza 2 marzo 2010 n. 5007, rilevando la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza sul rimedio esperibile contro la sentenza di appello che abbia omesso di pronunciare sull'istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore, ha rimesso la questione al Primo Presidente che l'ha assegnata alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE


2. L'istituto della distrazione delle spese in favore del difensore trova il suo referente normativo nell'art. 93 c.p.c., il quale dispone che questi è legittimato a chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese la controparte, distragga in suo favore (e degli altri difensori che lo abbiano eventualmente affiancato) gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato al proprio cliente.
Nessuna indicazione, tuttavia, è fornita sul rimedio di tutela processuale azionabile nel caso di omessa pronuncia sull'istanza (ovvero di rigetto di essa);
per cui un primo orientamento di questa Corte,in passato maggioritario, vi ha ravvisato il tipico vizio ricavabile dalla formula dell'art. 112 c.p.c., che gli impone di provvedere "su tutta la domanda",e che deve essere denunciato dal difensore interessato (allorché trattasi di sentenza di appello) con l'ordinario rimedio del ricorso per cassazione. Ciò perché l'accoglimento dell'istanza non è automatico, ma richiede di accertare la sussistenza del requisito dell'anticipazione da parte del difensore;
e perché il rimedio è apparso coerente con la finalità dell'eccezione introdotta dalla norma alla regola generale secondo la quale il compenso al difensore è dovuto solo dal suo rappresentato o assistito salvo (se vittorioso) il diritto di quest'ultimo al rimborso nei confronti della parte soccombente;
e si giustifica con l'opportunità di prevedere un sistema di maggiore garanzia in favore del difensore ai fini del conseguimento del suo compenso direttamente dalla parte soccombente (senza, quindi, la necessità di dover compulsare il proprio cliente). La quale conferisce, appunto, allo stesso difensore, cui è riconosciuta la distrazione, la titolarità di una posizione giuridica soggettiva, autonoma e distinta da quella del suo assistito, ancorché limitatamente a questo aspetto.
Anche la dottrina meno recente ha aderito alla costruzione che il procuratore, fa valere con l'istanza di distrazione un diritto soggettivo autonomo, ancorché indissolubilmente legato alla sentenza che contiene la condanna alle spese nei confronti della controparte:perciò acquisendo la qualità di parte in senso proprio,che legittima la proposizione delle impugnazioni ordinarie, anche se la stessa non può investire sotto alcun profilo i rapporti tra le parti, ma resta "rigorosamente limitata all'ambito del suo interesse giuridicamente riconosciuto alle spese processuali, ne' da tale ambito può sconfinare in nessun caso".


3. Più recenti pronunce, ormai numerose, hanno invece ritenuto doveroso ricercare nell'ordinamento strumenti di garanzia della situazione giuridica fatta valere, alternativi e meno dispendiosi del ricorso al giudice di legittimità (Cass. 11965 e 13982/2009;

14831/2010): ravvisandoli nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., giustificato della necessità di porre rimedio ad un errore solo formale, estraneo alla decisione, in quanto determinato da una divergenza evidentemente e facilmente individuabile, che lascia immutata la conclusione adottata.
Al nuovo indirizzo hanno aderito qualificati studiosi ora richiamando la disposizione dello stesso art. 93, comma 2, che espressamente lo prevede nell'ipotesi di revoca dell'istanza richiesta dalla parte che dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore, ora evidenziando l'autonomia e l'estraneità del provvedimento sulla distrazione rispetto alla pronuncia sul merito, e perciò escludendo l'estensione al primo dei mezzi di reazione processuale che la legge riconosce contro l'altra.
Non sono mancate, infine, pronunce che hanno ritenuto ammissibile il cumulo dei due rimedi (Cass. 7692/2009), ovvero opinioni dottrinali che hanno attribuito al difensore istante,non parte del processo, il rimedio dell'opposizione di terzo o ne hanno equiparato la posizione all'interventore volontario.

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