Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 10027
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 04/02/1989 avverso il decreto del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere M B;lette le conclusioni del PG dott. F C che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto depositato in data 24 maggio 2022 la Corte di appello di Bari ha respinto l'appello proposto da A R avverso il decreto in data 19 gennaio 2022 con cui il Tribunale di Bari aveva respinto l'istanza di revoca della sorveglianza speciale. La Corte ha osservato che il giudizio di pericolosità formulato in sede di applicazione della misura doveva essere confermato, in quando, seppur nelle more il R fosse stato assolto da uno dei reati che, come procedimenti pendenti, erano stati considerati, comunque in relazione all'altro reato - qualificato come tentata violenza privata aggravata dal metodo mafioso - il R era stato condannato;inoltre, dalla sentenza di assoluzione risultava comunque accertata la presenza di R in compagnia di altri soggetti che avevano commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Il difensore di A R ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del decreto impugnato. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto tardiva la presentazione, in data 11 febbraio 2022, di un atto di ricorso in appello, il cui contenuto era stato valutato come memoria di motivi nuovi, con conseguente inammissibilità di un motivo diverso da quelli proposti con il ricorso in appello. Si trattava, invece, di atto di impugnazione tempestivo, che dunque doveva essere valutato. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto il Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca modificando il giudizio di pericolosità già formulato in sede di applicazione della misura. Con il terzo motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto era stato confermato il giudizio di pericolosità pur in assenza del requisito della non occasionalità della dedizione al delitto.
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