Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2022, n. 43576

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2022, n. 43576
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43576
Data del deposito : 16 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOSCATO FRANCESCO LEONARDO, nato a Vibo Valentia il 27/08/1993 avverso l'ordinanza del 15/03/2022 della TRIBUNALE DI VIBO VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia M T;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale L G che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
lette le conclusioni del difensore Avv. A D, che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata con tutte le conseguenze di legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/03/2022 il Tribunale di Vibo Valentia, decidendo sull'istanza di riesame - presentata nell'interesse di M F L, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Vibo Valentia in data 12/02/2022 - confermava il provvedimento impugnato e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento incidentale.

2. Ha proposto ricorso M F L, a mezzo del proprio difensore, proponendo quattro motivi, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della violazione perché omessa e o apparente, in mancanza di qualsiasi considerazione quanto alla rilevata legittimità del possesso dell'immobile da parte del M F L;
l'immobile era stato lasciato al ricorrente dalla madre C nel momento in cui la stessa aveva avviato il percorso di protezione per collaborazione con la giustizia;
il Tribunale ha ritenuto irrilevante che il ricorrente fosse stato indicato come comodatario dalla madre e nell'affrontare il tema della legittimità o meno del possesso da parte del ricorrente utilizza una mera formula di stile.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inosservanza di norme extra penali delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con particolare riferimento alla legittimità del possesso dell'immobile da parte del M, nonché quanto alle facoltà connesse alla signoria di fatto sull'immobile;
ricorre nel caso concreto un'ipotesi di comodato, che implica una detenzione qualificata autonoma, compresa nella nozione di possesso penalistico;
pur non potendo il comodatario concedere il bene in locazione a terzi, tuttavia l'insieme delle circostanze emerse durante il procedimento, ovvero il fatto che la C una volta avuto conoscenza della presenza di terzi nell'appartamento non avesse richiesto al M la restituzione del bene, ma bensì un canone di locazione agli occupanti, da destinare proprio al M stesso, equivale ad una vera e propria forma di consenso quanto alla possibilità di concedere il bene a terzi da parte del figlio.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 56, 629 cod. pen. per omessa motivazione in ordine alla richiesta riqualificazione del fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nonostante specifici motivi presentati sul punto sia in sede di riesame che in relazione al provvedimento genetico del tutto privo di argomentazione sul punto;
ne consegue anche una totale assenza di motivazione, tale da integrare violazione di legge, quanto alla pertinenzialità che lega il bene sottoposto a sequestro impeditivo al fatto reato per cui si procede 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione circa l'esistenza del nesso di pertinenzialità tra l'immobile sequestrato e il fatto di reato concretamente posto in essere, con conseguente inosservanza delle norme giuridiche in tema di presupposti legittimanti l'adozione del sequestro.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. La parte ricorrente ha sostanzialmente dedotto assenza di motivazione, con conseguente violazione di legge, con riferimento alla propria posizione di soggetto titolare del bene oggetto di sequestro e nel legittimo possesso dello stesso grazie al contratto di comodato intercorso con la madre C.
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