Cass. pen., sez. II, sentenza 18/09/2024, n. 43662
Sentenza
18 settembre 2024
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18 settembre 2024
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Massime • 1
In tema di delitti contro la persona, il disposto dell'art. 603-bis, comma primo, n. 2, cod. pen. non trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, nel caso di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d'opera che, svolgendo attività di tipo intellettuale, esulano, in radice, dalla categoria dei lavoratori manuali, impiegati in ambito agricolo, artigianale od industriale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non configurabile il delitto in questione in relazione alla condotta del presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, esercente attività di istruzione secondaria, che, approfittando del loro stato di bisogno, costringeva i docenti a restituire la retribuzione ricevuta ovvero a lavorare sottopagati).
Sul provvedimento
Testo completo
ACAL 43662-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: ANDREA PELLEGRINO - Presidente - Sent. n. sez. 1671/2024 CC 18/09/2024 PIERLUIGI CIANFROCCA MICHELE CALVISI R.G.N. 22031/2024 GIUSEPPE NICASTRO FRANCESCO FLORIT Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI ZI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/04/2024 del TRIB. per la LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, Avv. GIUSEPPE MUFFOLETTO del foro di TERMINI IMERESE ed Avv. VINCENZO PILLITTERI del foro di PALERMO in difesa di FI ZI che si sono riportati al ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Palermo, sezione del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da IA CC, confermando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese del 9 aprile 2024 con cui era stata applicata nei confronti dell'indagata la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603 bis c.p.) ed estorsione aggravata (art.629 c.p.). In particolare, l'indagata, quale presidente del consiglio di amministrazione di società cooperativa, esercente attività di istruzione secondaria, (i) una sottoponeva i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno nonché (ii) costringeva taluni dipendenti a restituire la retribuzione ricevuta ovvero a lavorare sottopagati con minaccia consistita nel prospettarne la 1 mancata riassunzione in occasione di successivi rinnovi contrattuali. Condotte commesse, secondo la prospettazione accusatoria accolta nei provvedimenti giudiziali, in concorso con il Preside, la Segretaria e due ulteriori responsabili (di fatto) degli istituti scolastici gestiti dalla cooperativa.
2. La difesa dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza adducendo i seguenti cinque motivi.
2.1 Violazione dell'articolo 606 lettera c) c.p.p. in relazione agli artt. 273, 274, 292 comma 2 lett. b), c) e c-bis e 2-ter, c.p.p. (nullità dell'ordinanza di custodia cautelare per mancanza di motivazione) nonché 606 lett. e) c.p.p. per contraddittorietà della motivazione. Con il riesame si era rappresentato che l'ordinanza genetica forse nulla per mancanza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari essendosi il giudice limitato a recepire e ripetere pedissequamente la richiesta del pubblico ministero. Si era inoltre eccepito che il giudice delle indagini preliminari non avesse effettuato alcuna valutazione in ordine alle investigazioni difensive depositate con memoria anteriore all'emissione dell'ordinanza. Il tribunale ha rigettato la questione per mezzo di una motivazione a sua volta carente e non correlata con le specifiche questioni poste dalla difesa. Nell'ordinanza cautelare genetica, si evidenzia nel ricorso, la prospettazione degli elementi addotti dal pubblico ministero e delle ragioni per cui fossero da ritenersi idonei a supportare l'applicazione della misura cautelare è riportata in corsivo da pagina 5 a pagina 45 ed è seguita da tre 'paragrafetti' che costituiscono una mera adesione del giudice per le indagini preliminari alla prospettiva inquirente. Totalmente pretermessa è poi la considerazione delle investigazioni difensive.
2.2 Violazione dell'art.606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 603 bis c.p. ed agli artt.309 e 273 c.p.p., nonché dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per contraddittorietà della motivazione. Nella ricostruzione fattane nell'ordinanza impugnata come in quella genetica sono carenti l'analisi della struttura del reato di cui all'art. 603 bis c.p. sotto plurimi profili: - la prospettazione delle condizioni contrattuali era chiara fin dall'inizio; - la CC informò sempre le controparti prima della stipula dei contratti;
- il mancato corrispettivo era circostanza nota agli interlocutori in epoca anteriore ai primi contatti con la scuola;
· è fatto notorio che nel Palermitano vi siano decine di scuole parificate che praticano le stesse condizioni ed alle quali il personale si sarebbe potuto rivolgere liberamente;
2 l'assunzione da parte della scuola non è l'unica modalità per maturare punteggio valevole per la graduatoria della scuola pubblica;
la finalità di chi si rivolgeva all'indagata per l'assunzione era il conseguimento del punteggio piuttosto che della retribuzione;
-- le dichiarazioni della persona offesa, tal IA, non sono state correttamente comprese ed in ogni caso avrebbero dovuto essere soggette a valutazione di attendibilità, del tutto omessa da parte del giudice per le indagini preliminari. Si deve ulteriormente considerare sempre secondo la prospettazione del ricorrente che la ricerca del punteggio scolastico non costituisce un elemento - strutturale dello stato di bisogno, quanto l'obbiettivo principale della scelta di insegnamento nell'istituto privato da parte del lavoratore. Inoltre, la paventata crisi economica ed occupazionale del territorio è un argomento spurio, atteso che nessuna delle persone informate ve ne aveva fatto riferimento esplicito e perché la crisi occupazionale è situazione tipica dell'intera società statale' (pg.9), a differenza dello stato di bisogno che, invece, deve riferirsi al singolo lavoratore;
da tale operazione ermeneutica consegue sempre secondo la prospettazione difensiva l'indebita estensione della fattispecie. È mancata, quindi, una seria analisi dello stato di bisogno e dello sfruttamento, tanto in linea generale che in relazione a ciascun lavoratore in particolare.
2.3 Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alla seconda imputazione ascritta alla CC. Pur avendo il Tribunale delimitato l'ambito delle estorsioni a sei ipotesi in cui i lavoratori sarebbe stati minacciati, a rapporto in corso, del mancato rinnovo del contratto nel caso non avessero restituito in