Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2018, n. 16943
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In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. (In fattispecie anteriore alla delimitazione più stringente del tempo di riattivazione del processo notificatorio - individuato, in via interpretativa, dalla più recente giurisprudenza nell'intervallo temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. -, la S.C. ha ritenuto tempestiva la notifica del ricorso per cassazione, avviata il 26 giugno 2013 e rinnovata il 14 agosto 2013).
Sul provvedimento
Testo completo
ة 27 610 2018 ل ح م ا م ل ي ا AULA 'A' 169 43.18 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 16551/2013 1.16943/18 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 15/03/2018Dott. VITTORIO NOBILE Dott. FEDERICO BALESTRIERI Consigliere PU Dott. A PVANNI PATTI Rel. Consigliere Consigliere Dott. F GRI Consigliere - Dott. ANTONELLA PTA ha pronunciato la seguente M SENTENZA sul ricorso 16551-2013 proposto da: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. P. I. 07516911000, in rappresentantepersona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 271 TRIFIRO' PARTNERS, presso lo STUDIO rappresentata e difesa dagli avvocati GIACINTO FAVALLI e P Z, giusta delega in atti;
2018 ricorrente 1112
contro
B P A, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato N M, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 170/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/06/2012 R.G.N. 338/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GIUSEPPE SOTTILE per delega verbale Avvocato P Z e GIACINTO FAVALLI. RG 16551/2013 FATTI DI CAUSA Con sentenza in data 26 giugno 2012, la Corte d'appello di Milano condannava Autostrade per l'Italia s.p.a. al pagamento, in favore della dipendente Paola Adele Baratelli a titolo di differenze retributive per gli anni da 2003 a 2008, della somma di € 3.588,23 oltre accessori: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato la domanda della lavoratrice. A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva la spettanza della somma suindicata, incontestata nella determinazione quantitativa, per l'ingiustificato trattamento meno favorevole ricevuto dalla predetta, in quanto dipendente a tempo parziale, in comparazione con un lavoratore a tempo pieno pure turnista con analogo avvicendamento, in riferimento all'applicazione (prevista dall'art. 24 CCNL