Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2022, n. 47054
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ANCONAnei confronti di: FILIPPETTI MICOL nato a ANCONA il 05/10/1973 avverso l'ordinanza del 29/04/2022 del TRIB. LIBERTA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere A A;lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;fnVéé-d;letta la memoria del difensore del deranzgq.e., PROF. AVV. ROCCO ALAGNA, che ha insistito per il rigetto del ricorso. 1864 1/2 022 RITENUTO IN FATTO 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 29/04/2022 del Tribunale della stessa città che, limitatamente alla posizione di F M, ha annullato il decreto del 24/03/2022 del GIP dorico, adottato nell'ambito del procedimento iscritto anche a carico di altre persone, che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 81, cpv., 110, cod. pen., 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, contestato ai capi A, B, C, D, F, G, I ed L della rubrica provvisoria, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato o di beni, in disponibilità del F, per un valore ad esso equivalente. 1.1.Con unico motivo deduce il malgoverno del principio di diritto affermato da Sez. U, 36959 del 24/06/2021, sotto il profilo della sua non applicabilità ai casi, come quello in esame, di confisca obbligatoria. 2.Con memoria trasmessa via pec, il difensore del F ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.11 Procuratore generale della Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2.Con sentenza Sez. U. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: «il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cp.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del 'periculum in mora', da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege» (Rv. 281848 - 01). 2.1.Non v'è dubbio - affermano le Sezioni Unite - che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ha natura autonoma rispetto a quello cd. Impeditivor di cui al primo comma dell'art. 321, cod. proc. pen.;ne è indice evidente, oltre alla distinta collocazione topografica all'interno della stessa norma, la diversa finalità, rapportata, nel caso del sequestro impeditivo, all'esigenza di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, e, nel caso del comma secondo (sequestro finalizzato alla confisca), all'esigenza di assicurare al processo cose di cui la legge prevede la confisca indipendentemente dalla "attitudine" delle stesse a dare luogo agli effetti e alle conseguenze, in termini di aggravamento, protrazione degli effetti, e reiterazione del reato, già considerati dal primo comma. Non per questo, però, la motivazione della misura adottata a fini di confisca può sempre esaurirsi nel dare atto, semplicemente, della confiscabilità della cosa. 2.2.In primo luogo è innegabile - affermano - che al carattere discrezionale dell'esercizio del potere di ablazione, rivelato dall'impiego del verbo modale ("il giudice può"), ed ancor più sottolineato, oggi, dalla diversa formulazione del nuovo comma 2-bis dell'art. 321, cod. proc. pen., dedicato ai delitti previsti dal capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale ("il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca"), non possa non coniugarsi l'esigenza della attestazione della sua giustificazione. Non è dato comprendere, da questo punto di vista, perché il dovere di rendere conto della scelta ablatoria dovrebbe essere altro e diverso rispetto all'essenza stessa della motivazione che, già sotto l'aspetto definitorio generalmente accettato, si risolve nella esposizione delle ragioni che giustificano una determinata decisione, e dunque, con riferimento al provvedimento in questione, di spiegare, in termini di fatto e di diritto, le ragioni della sua adozione. 2.3.In secondo luogo, proseguono, il sol fatto che gli effetti di misure limitative di diritti dell'imputato (ordinariamente condizionati all'affermazione di responsabilità o comunque all'accertamento del fatto) vengano anticipati rispetto alla decisione finale, esige un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del "fumus" del reato ma anche sul piano della necessità di una anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili. Affermare il contrario significa semplicemente motivare ciò che è richiesto ai fini della misura finale, in tal modo annullando ogni divaricazione tra il piano cautelare e il piano del giudizio, sì che, davvero, la mera confiscabilità finirebbe, inammissibilmente, per giustificare "ipso iure" il sequestro. Sul piano letterale, l'avverbio aggiuntivo "altresì" del comma 2 non può assumere alcun significato di esclusione di un onere motivazionale del giudice dovendo invece più pianamente essere interpretato nel senso che, accanto al sequestro impeditivo, il giudice può, "inoltre" (sinonimo, questo, appunto, di "altresì"), disporre anche il sequestro a fini di confisca.
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