Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2021, n. 12872
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso n. 22276/17 proposto da: .) R F, elettivamente domiciliata a Roma, via Livio Andronico n. 24, difeso dagli avvocati I G, M G e I R in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso;
- ricorrente -
contro
-) B M, elettivamente domiciliato a Roma, via Marcello Prestinari n. 13, difeso dall'avvocato L M e P R in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché -) B M, E M, G M e S T, tutti elettivamente domiciliati a Roma, via Marcello Prestinari n. 13, difeso dagli avvocati A S V e P R in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
R.G.N. 22276/17 Camera di consiglio del 14 gennaio 2021 avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia 24 maggio 2017 n. 775;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 gennaio 2021 dal Consigliere relatore dott. M R;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa A M S;
che ha concluso chiedendo l'accoglimento del secondo motivo di ricorso;
udito per la ricorrente l'avv. I R;
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2000 R F, vedova di S M, convenne dinanzi al Tribunale di Brescia gli altri coeredi (e cioè B M, fratello del de cuius;
S T, B M, E M e G M, rispettivamente moglie e figli di E M, altro fratello premorto di S M). L'attrice espose che il proprio marito, in vita, aveva dissimulatamente donato agli altri eredi le quote di proprietà di due terreni;
che inoltre uno dei convenuti aveva compiuto operazioni bancarie in nome e per conto del de cuius, sottraendo in tal modo somme di denaro all'attivo ereditario. Concluse pertanto chiedendo che il Tribunale: -) accertasse che i trasferimenti immobiliari compiuti dal de cujus dissimulavano altrettante donazioni;
-) accertasse la conseguente lesione della quota di legittima spettante all'attrice;
-) previa riduzione delle disposizioni testamentarie, dei legati e delle donazioni dissimulate "assegnasse" all'attrice la quota ereditaria a lei spettante secondo le norme della successione necessaria;
-) dichiarasse di conseguenza lo scioglimento della comunione ereditaria e condannasse i convenuti "al rilascio dei beni assegnati".
2. Con sentenza 5 giugno 2013 n. 2183 il Tribunale di Brescia accolse la domanda, e condannò i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 787.049,35, oltre gli interessi e le spese di lite.R.G.N. 22276/17 Camera di consiglio del 14 gennaio 2021 Né la sentenza impugnata, né il ricorso, né i due controricorsi, riferiscono con esattezza la ratio decidendi di tale condanna. Il ricorso tace, limitandosi a riferire che la condanna avvenne "in solido" (circostanza anomala, in verità, con riferimento ad una azione di riduzione). Il controricorso di B M riferisce che la condanna avvenne "ai sensi dell'art. 560 c.c." (circostanza riferita anche dalla sentenza impugnata, a p. 6, ultimo capoverso). Gli altri controricorrenti, per contro, riferiscono che il Tribunale "ha disposto la divisione e condannando i convenuti al pagamento del corrispondente valore in denaro della quota di pertinenza della moglie del de cuius". Tanto è necessario premettere sin d'ora, per miglior chiarezza di quanto si verrà dicendo nelle "Ragioni della decisione".
3. R F, non avendo ottenuto l'adempimento spontaneo della suddetta condanna, il 22 luglio 2013 notificò atto di precetto agli altri coeredi, intimando loro il pagamento della somma complessiva di euro 1.102.252,05. B M da un lato, e gli altri quattro coeredi dall'altro (S T, B M, E M e G M), pagate le spese di soccombenza (secondo quanto riferito dalla sentenza d'appello), proposero separate opposizioni all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. A fondamento di esse dedussero, per quanto in questa sede ancora rileva, che la sentenza di primo grado era priva di efficacia esecutiva, in quanto avente natura costitutiva e non condannatoria, e non era ancora passata in giudicato al momento dell'inizio dell'esecuzione.
4. Con sentenza 19 giugno 2014 n. 2170 il Tribunale di Brescia rigettò, previa riunione, le due opposizioni. Il Tribunale, richiamando a sostegno della propria decisione una sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 4059 del 22/02/2010), ritenne che la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di reintegrazione della quota di legittima non fosse "in rapporto di stretta sinallagmaticità" con la statuizione accertativa della lesione di legittima e della nullità delle donazioni che l'avevano determinata.R.G.N. 22276/17 Camera di consiglio del 14 gennaio 2021 Ritenne invece che la suddetta statuizione di condanna fosse una "statuizione dipendente o accessoria" della lesione di legittima, e che di conseguenza fosse immediatamente esecutiva.
5. La sentenza venne appellata dalle parti soccombenti. Con sentenza 24 maggio 2017 n. 775 la Corte d'appello di Brescia accolse il gravame. La Corte d'appello ritenne che la condanna dei coeredi al pagamento di una somma di denaro in favore del legittimario pretermesso fosse una statuizione "in rapporto di stretta sinallagmaticità, ovvero di interdipendenza e addirittura corrispondenza, con la lesione della quota di legittima e con la divisione del compendio".
6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da R F con ricorso fondato su due motivi. Hanno resistito con separati controricorsi B M da un lato, e gli ulteriori quattro coeredi dall'altro. La causa, fissata per la discussione dinanzi alla Sezione Sesta, Sottosezione Terza, di questa Corte, per essere decisa con le forme di cui all'articolo 380 bis c.p.c., con ordinanza 21 ottobre 2019 n. 26745 è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, sul presupposto del rilievo nomofilattico delle questioni poste dal ricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. Tale nullità deriverebbe dal difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell'articolo 132, comma secondo,
- ricorrente -
contro
-) B M, elettivamente domiciliato a Roma, via Marcello Prestinari n. 13, difeso dall'avvocato L M e P R in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché -) B M, E M, G M e S T, tutti elettivamente domiciliati a Roma, via Marcello Prestinari n. 13, difeso dagli avvocati A S V e P R in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
R.G.N. 22276/17 Camera di consiglio del 14 gennaio 2021 avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia 24 maggio 2017 n. 775;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 gennaio 2021 dal Consigliere relatore dott. M R;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa A M S;
che ha concluso chiedendo l'accoglimento del secondo motivo di ricorso;
udito per la ricorrente l'avv. I R;
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2000 R F, vedova di S M, convenne dinanzi al Tribunale di Brescia gli altri coeredi (e cioè B M, fratello del de cuius;
S T, B M, E M e G M, rispettivamente moglie e figli di E M, altro fratello premorto di S M). L'attrice espose che il proprio marito, in vita, aveva dissimulatamente donato agli altri eredi le quote di proprietà di due terreni;
che inoltre uno dei convenuti aveva compiuto operazioni bancarie in nome e per conto del de cuius, sottraendo in tal modo somme di denaro all'attivo ereditario. Concluse pertanto chiedendo che il Tribunale: -) accertasse che i trasferimenti immobiliari compiuti dal de cujus dissimulavano altrettante donazioni;
-) accertasse la conseguente lesione della quota di legittima spettante all'attrice;
-) previa riduzione delle disposizioni testamentarie, dei legati e delle donazioni dissimulate "assegnasse" all'attrice la quota ereditaria a lei spettante secondo le norme della successione necessaria;
-) dichiarasse di conseguenza lo scioglimento della comunione ereditaria e condannasse i convenuti "al rilascio dei beni assegnati".
2. Con sentenza 5 giugno 2013 n. 2183 il Tribunale di Brescia accolse la domanda, e condannò i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 787.049,35, oltre gli interessi e le spese di lite.R.G.N. 22276/17 Camera di consiglio del 14 gennaio 2021 Né la sentenza impugnata, né il ricorso, né i due controricorsi, riferiscono con esattezza la ratio decidendi di tale condanna. Il ricorso tace, limitandosi a riferire che la condanna avvenne "in solido" (circostanza anomala, in verità, con riferimento ad una azione di riduzione). Il controricorso di B M riferisce che la condanna avvenne "ai sensi dell'art. 560 c.c." (circostanza riferita anche dalla sentenza impugnata, a p. 6, ultimo capoverso). Gli altri controricorrenti, per contro, riferiscono che il Tribunale "ha disposto la divisione e condannando i convenuti al pagamento del corrispondente valore in denaro della quota di pertinenza della moglie del de cuius". Tanto è necessario premettere sin d'ora, per miglior chiarezza di quanto si verrà dicendo nelle "Ragioni della decisione".
3. R F, non avendo ottenuto l'adempimento spontaneo della suddetta condanna, il 22 luglio 2013 notificò atto di precetto agli altri coeredi, intimando loro il pagamento della somma complessiva di euro 1.102.252,05. B M da un lato, e gli altri quattro coeredi dall'altro (S T, B M, E M e G M), pagate le spese di soccombenza (secondo quanto riferito dalla sentenza d'appello), proposero separate opposizioni all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. A fondamento di esse dedussero, per quanto in questa sede ancora rileva, che la sentenza di primo grado era priva di efficacia esecutiva, in quanto avente natura costitutiva e non condannatoria, e non era ancora passata in giudicato al momento dell'inizio dell'esecuzione.
4. Con sentenza 19 giugno 2014 n. 2170 il Tribunale di Brescia rigettò, previa riunione, le due opposizioni. Il Tribunale, richiamando a sostegno della propria decisione una sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 4059 del 22/02/2010), ritenne che la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di reintegrazione della quota di legittima non fosse "in rapporto di stretta sinallagmaticità" con la statuizione accertativa della lesione di legittima e della nullità delle donazioni che l'avevano determinata.R.G.N. 22276/17 Camera di consiglio del 14 gennaio 2021 Ritenne invece che la suddetta statuizione di condanna fosse una "statuizione dipendente o accessoria" della lesione di legittima, e che di conseguenza fosse immediatamente esecutiva.
5. La sentenza venne appellata dalle parti soccombenti. Con sentenza 24 maggio 2017 n. 775 la Corte d'appello di Brescia accolse il gravame. La Corte d'appello ritenne che la condanna dei coeredi al pagamento di una somma di denaro in favore del legittimario pretermesso fosse una statuizione "in rapporto di stretta sinallagmaticità, ovvero di interdipendenza e addirittura corrispondenza, con la lesione della quota di legittima e con la divisione del compendio".
6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da R F con ricorso fondato su due motivi. Hanno resistito con separati controricorsi B M da un lato, e gli ulteriori quattro coeredi dall'altro. La causa, fissata per la discussione dinanzi alla Sezione Sesta, Sottosezione Terza, di questa Corte, per essere decisa con le forme di cui all'articolo 380 bis c.p.c., con ordinanza 21 ottobre 2019 n. 26745 è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, sul presupposto del rilievo nomofilattico delle questioni poste dal ricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. Tale nullità deriverebbe dal difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell'articolo 132, comma secondo,
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