Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/07/2019, n. 20699

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/07/2019, n. 20699
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20699
Data del deposito : 31 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 26910-2017 proposto da: ABBRUZZESE MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLE NAVI

30, presso lo studio dell'avvocato F S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M D S;
- ricorrente e controricorrente al ricorrente successivo -

contro

C N, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI

87, presso lo studio dell'avvocato C A M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato E M;
- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

C M D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO

107, presso lo studio dell'avvocato A P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L F;
- controricorrente e ricorrente incidentale - MERCADANTE CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA ADRIANA

11, presso lo studio dell'avvocato U G, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente successivo -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI

25;
- con troricorrente - nonchè

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO, PETRUCCI LUCA, BOTTA MAURO, BIANCHI EDI MARIO;

- intimati -

Ric. 2017 n. 26910 sez. SU - ud. 07-05-2019 -2- avverso la sentenza n. 226/2017 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 03/07/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2019 dal Consigliere MARIA ACIERNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso in via principale per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Massimo Di Sotto, Federico Sorrentino, Ugo Giurato, Alessandra Principe e Ciro Alessio Mauro.

FATTI DI CAUSA

1.La prima sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti ha rigettato le impugnazioni proposte da Claudio M, Mario Aruzzese, Nazzareno C ed accolto parzialmente quella proposta da Marco Daniele C (nonché Mauro Botta, Edi Mario Bianchi e Luca Petrucci che, tuttavia, non hanno proposto ricorso per cassazione) avverso la pronuncia della sezione territoriale che ne aveva riconosciuto la responsabilità per danno erariale, determinandone l'entità a carico di ciascuno degli appellanti. Le condotte causative del danno, secondo l'impostazione accusatoria, si sono fondate sull'incarico conferito con delibera del 13 maggio 2009 n. 28 a Claudio M con decorrenza 1/6/2009 e con scadenza 16/11/2011, consistente in un incarico dirigenziale di studio avente ad oggetto "Autonomia del Consiglio Regionale alla luce del nuovo Statuto e delle specifiche leggi settoriali. Analisi ed eventuali proposte di modifica dei regolamenti consiliari vigenti" con contestuale stipula di un contratto di diritto privato che espressamente prescriveva la presentazione da parte del M con cadenza periodica semestrale di una relazione al Segretario generale e all'Ufficio di Ric. 2017 n. 26910 sez. SU - ud. 07-05-2019 -3- presidenza sulle modalità di svolgimento dell'incarico, sulle tematiche affrontate, sulle problematiche sollevate e sulle soluzioni prospettate con corresponsione di retribuzione annua lorda di E 157.722 per tredici mensilità e di un'indennità di risultato pari al 30% della retribuzione medesima. L'incarico veniva conferito all'esito di un ampio contenzioso intercorso con il M causato dalla sua precedente rimozione dall'incarico di dirigente responsabile della struttura di supporto del CO.RE.COM , giustificata dallo spoil system, giudicata illegittima dal giudice del lavoro, con pronuncia divenuta definitiva, sfociata in condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del recesso a quello dell'effettiva reintegra. L'incarico conferito ed oggetto dell'indagine della magistratura contabile veniva prorogato su richiesta del M indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale e al Segretario generale. Quest'ultimo, su sollecitazione del Presidente, accoglieva la richiesta e l'incarico veniva prorogato di ulteriori due anni, sulla base di specifica motivazione che faceva espresso riferimento al lavoro svolto dal M "come risultante dalle relazioni dallo stesso presentate al Segretario generale e all'Ufficio di Presidenza". Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza accertavano, tuttavia, che durante tutto il periodo in cui è stato attribuito l'incarico in questione, nessuna relazione era stata predisposta ad eccezione di due relazioni dell'ottobre 2012, successive al rinnovo, non protocollate, di contenuto compilativo, consegnate su richiesta della Guardia di Finanza, quando era già in corso l'indagine. La retribuzione complessivamente percepita dal M era stata superiore a 600.000 euro oltre a 123.994,02 come indennità di risultato. Il giudice di primo grado ha ritenuto responsabili oltre al M, il presidente del Consiglio regionale dr. A ed il segretario generale dr. C nonchéi limitatamente all'indennità di risultatoi i Ric. 2017 n. 26910 sez. SU - ud. 07-05-2019 -4- componenti del nucleo di valutazione (attualmente in giudizio è rimasto C) per aver ascoltato in audizione il M senza chiedere ragione del mancato deposito delle relazioni, necessarie per valutare il raggiungimento degli obiettivi quale necessario presupposto per l'erogazione dell'indennità di risultato e per avere espresso un giudizio favorevole con elevata valutazione di una attività in concreto non svolta.

1.1 La sezione territoriale, in conclusione, per quel che ancora interessa, aveva condannato il M, l'Aruzzese ed il C rispettivamente al pagamento della somma di E 183.243 ciascuno e il C al pagamento delle somme di E 7.680 e 21.680 in favore della regione Lazio, oltre accessori.

2. Nella sentenza impugnata le condanne inflitte a M, Aruzzese e C sono state confermate. Sono state ridotte quelle relative ai componenti del nucleo di valutazione.

2.1 A sostegno della decisione assunta è stata ritenuta accertata la responsabilità ed il danno contestati, consistente nelle erogazioni stipendiali indebite a carico del bilancio regionale, per un incarico dirigenziale di studio, effettuato per un primo biennio e successivamente rinnovato senza avere adempiuto all'obbligo, previsto dal contratto, di relazionare semestralmente al fine di dimostrare lo svolgimento ed i risultati dell'attività richiesta, in assenza di qualsiasi vigilanza e controllo da parte degli organi di vertice e del Nucleo di valutazione quanto all'attribuzione dell'indennità di risultato.

2.2 In relazione alle singole posizioni è stato affermato:

2.2.1 per quanto riguarda Claudio M è stata disattesa la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione contabile in favore del giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro). Il ricorrente M ha sostenuto che nella specie, la giurisdizione contabile sarebbe potuta sorgere soltanto all'esito della declaratoria d'illiceità Ric. 2017 n. 26910 sez. SU - ud. 07-05-2019 -5- del comportamento del dipendente, nello svolgimento delle mansioni previste nel contratto di diritto privato stipulato con la Regione. Si afferma al contrario, nella pronuncia impugnata, che nella fattispecie non viene contestata la regolarità del rapporto di lavoro ma l'esborso di danaro pubblico, risultato privo di giustificazione, in assenza di alcuna utilità da parte della p.a., non essendo stati adempiuti gli obblighi di servizio, previsti contrattualmente, cui è seguita un'illecita corresponsione di emolumenti. Non è pertanto configurabile alcuna efficacia pregiudiziale nell'accertamento del giudice del lavoro che conosce del rapporto di lavoro privatistico mentre la giurisdizione contabile giudica del rapporto di servizio. E' stata altresì disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal M in quanto lo stesso non può ritenersi mero percettore passivo di indebito oggettivo essendogli stato specificamente contestato di essersi fattivamente adoperato, con evidente contributo causale, nel sollecitare la proroga del rapporto oltre che di aver omesso consapevolmente di relazionare, come prescritto contrattualmente, dell'attività cui era tenuto. Nel merito è stata accertata l'omissione reiterata dall'obbligo di relazionare periodicamente al segretariato generale e all'ufficio di Presidenza sulle modalità di svolgimento dell'incarico, sulle tematiche in concreto affrontate, sulle problematiche sollevate e sulle proposte formulate dal dirigente, obbligo espressamente previsto nel contratto stipulato con il Consiglio regionale del Lazio, oltre che la fattiva sollecitazione degli organi di vertice al fine di ottenere un rinnovo dell'incarico di studio, concesso per due anni. Il M ha opposto di essere stato presente sempre sul posto di lavoro, sostenendo che questo era l'oggetto del contratto ma la Corte dei Conti ha ritenuto che si trattasse di un incarico di studio con obiettivi ben precisati e con la finalità di formulare istanze di analisi nonché proposte di modifiche normative, che dovevano estrinsecarsi Ric. 2017 n. 26910 sez. SU - ud. 07-05-2019 -6- attraverso relazioni scritte quali sintesi dell'attività di analisi svolta con indicazione delle soluzioni possibili in relazione alle problematiche affrontate. La reiterata omissione di tale adempimento, previsto espressamente nel contratto, ha determinato l'ingiustificata e non lecita violazione di obblighi di servizio regolati contrattualmente tanto più che, a fronte di un incarico di studio affidato con un compenso complessivo di oltre seicentomila euro, non è stata fornita alcuna prova dello svolgimento dell'attività dovuta. Non può darsi, infine, rilievo al fatto che l'incarico è derivato dalla obbligatorietà della reintegra e il suo rinnovo dall'esigenza di trovare una soluzione transattiva al contenzioso che era in atto con il M, dal momento che tali circostanze non esimono dall'esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto di servizio così come espressamente definiti nel contratto.
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