Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 47397
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBA ROSARIO DAVIDE nato a PAVIA il 26/07/1983 avverso l'ordinanza del 17/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere B C;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L B, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Caltanissetta in funzione di riesame, con l'ordinanza impugnata, decidendo sull'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal Pubblico ministero presso il Tribunale in sede, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, resa il 19 gennaio 2022, con la quale era stata applicata a R D A, la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 7) dell'incolpazione provvisoria, nonché rigettata la richiesta per il reato di cui ai capi 5) e 6), ha applicato la medesima misura anche per il capo 6) (artt. 110, 61 n. 2, cod. pen., 4 e 7 legge n. 895 del 1967, concorso in porto di arma comune da sparo con soggetto rimasto ignoto). 1.1. Il provvedimento genetico aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, per i reati di cui ai capi indicati, nell'ambito di una più ampia vicenda conseguente a rapporti di contrapposizione tra l'indagato ed il suo ex legale, avv. M G G, escludendo quanto a quello di cui al capo 5) (minaccia aggravata dall'uso dell'arma) l'applicazione della misura per limiti edittali non compatibili con le misure cautelari personali coercitive, nonché, quanto al reato sub capo 6), per difetto della gravità indiziaria. Il Tribunale del riesame ha ritenuto l'appello della parte pubblica fondato, sulla base della contraddittorietà della motivazione del primo giudice che, da un lato, aveva reputato sussistente la gravità indiziaria a carico dell'indagato, in relazione al reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma di cui al capo 5), dall'altro, aveva escluso la sussistenza di indizi con riguardo al delitto al primo collegato, di cui al capo 6). Il provvedimento censurato, infatti, ha considerato che effettivamente dagli elementi a carico emerso che era proprio intenzione dell'indagato utilizzare un'arma da fuoco (i grilletta di cui alla conversazione ambientale del 30 giugno 2021 n. 84628, valorizzata dall'appellante) per minacciare la persona offesa, non un qualsiasi strumento di offesa, estendendo la valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di reità quanto al capo 5, anche al fatto sub 6). Il Tribunale del riesame, poi, ha escluso la fondatezza di tutte le prospettazioni alternative della difesa, quanto alla valutazione delle intercettazioni sottolineate dall'appellante, con motivazione di cui a pag. 5 e ss. ove si spiega il contenuto delle due conversazioni ambientali ritenute maggiormente indizianti (del 30 giugno 2021 e del 9 luglio successivo), valorizzando, peraltro, il dato che queste erano state seguite, a breve distanza di tempo, dalla realizzazione dell'atto intimidatorio, posto in essere il 20 luglio 2021, allorquando un soggetto travisato, rimasto ignoto, aveva alle prime ore della mattina, esploso sei colpi di arma da (t( fuoco all'indirizzo dell'abitazione di campagna della famiglia Giambra, riuscendo uno dei colpi a penetrare nell'abitazione. Si sottolineano, poi, i passaggi degli interrogatori resi da M P G, in data 7 e 8 febbraio 2022, contenenti elementi a carico dell'odierno ricorrente e la loro rilevanza a conferma della tesi di accusa. Infine, si esclude rilievo alla mancata identificazione dell'autore materiale del fatto sub 6), reputando fondata su mera congettura la deduzione che l'indagato possa essersi avvalso, nel porto dell'arma usata per l'atto intimidatorio, di un'arma lecitamente detenuta, per essere irragionevole che l'indagato, per compiere un attentato gravissimo, come quello descritto al capo 5), si fosse avvalso di un soggetto titolare di porto d'armi (cfr. pag. 7 dell'ordinanza). Con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha esposto che sussiste il pericolo di reiterazione, vista la pluralità delle condotte poste in essere da A, connotate da allarmante gravità ed eseguite in un ampio contesto temporale, per più di due anni, ai danni della medesima parte lesa, da parte di soggetto dal carattere negativo ed incline alla violenza. A ciò il provvedimento impugnato aggiunge la gravità delle condotte avendo l'A commissionato il danneggiamento tramite incendio, nonché attuato un attentato presso l'abitazione della persona offesa, negando l'adeguatezza degli arresti domiciliari, anche con il cd. braccialetto elettronico, per la mancanza di affidamento sulle capacità di autocontrollo dell'indagato, dovendo invece, ipotizzarsi che non sarebbero rispettate le prescrizioni, stante l'inadeguatezza della misura meno afflittiva a garantire uno stringente controllo. \_7 2 Avverso l'indicata ordinanza,,ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, •&annite il difensore di fiducia, avv. A. I, denunciando nei motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., tre vizi.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi