Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 47397
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBA ROSARIO DAVIDE nato a PAVIA il 26/07/1983 avverso l'ordinanza del 17/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere B C;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L B, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Caltanissetta in funzione di riesame, con l'ordinanza impugnata, decidendo sull'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal Pubblico ministero presso il Tribunale in sede, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, resa il 19 gennaio 2022, con la quale era stata applicata a R D A, la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 7) dell'incolpazione provvisoria, nonché rigettata la richiesta per il reato di cui ai capi 5) e 6), ha applicato la medesima misura anche per il capo 6) (artt. 110, 61 n. 2, cod. pen., 4 e 7 legge n. 895 del 1967, concorso in porto di arma comune da sparo con soggetto rimasto ignoto).
1.1. Il provvedimento genetico aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, per i reati di cui ai capi indicati, nell'ambito di una più ampia vicenda conseguente a rapporti di contrapposizione tra l'indagato ed il suo ex legale, avv. M G G, escludendo quanto a quello di cui al capo 5) (minaccia aggravata dall'uso dell'arma) l'applicazione della misura per limiti edittali non compatibili con le misure cautelari personali coercitive, nonché, quanto al reato sub capo 6), per difetto della gravità indiziaria. Il Tribunale del riesame ha ritenuto l'appello della parte pubblica fondato, sulla base della contraddittorietà della motivazione del primo giudice che, da un lato, aveva reputato sussistente la gravità indiziaria a carico dell'indagato, in relazione al reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma di cui al capo 5), dall'altro, aveva escluso la sussistenza di indizi con riguardo al delitto al primo collegato, di cui al capo 6). Il provvedimento censurato, infatti, ha considerato che effettivamente dagli elementi a carico emerso che era proprio intenzione dell'indagato utilizzare un'arma da fuoco (i grilletta di cui alla conversazione ambientale del 30 giugno 2021 n. 84628, valorizzata dall'appellante) per minacciare la persona offesa, non un qualsiasi strumento di offesa, estendendo la valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di reità quanto al capo 5, anche
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L B, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Caltanissetta in funzione di riesame, con l'ordinanza impugnata, decidendo sull'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal Pubblico ministero presso il Tribunale in sede, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, resa il 19 gennaio 2022, con la quale era stata applicata a R D A, la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 7) dell'incolpazione provvisoria, nonché rigettata la richiesta per il reato di cui ai capi 5) e 6), ha applicato la medesima misura anche per il capo 6) (artt. 110, 61 n. 2, cod. pen., 4 e 7 legge n. 895 del 1967, concorso in porto di arma comune da sparo con soggetto rimasto ignoto).
1.1. Il provvedimento genetico aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, per i reati di cui ai capi indicati, nell'ambito di una più ampia vicenda conseguente a rapporti di contrapposizione tra l'indagato ed il suo ex legale, avv. M G G, escludendo quanto a quello di cui al capo 5) (minaccia aggravata dall'uso dell'arma) l'applicazione della misura per limiti edittali non compatibili con le misure cautelari personali coercitive, nonché, quanto al reato sub capo 6), per difetto della gravità indiziaria. Il Tribunale del riesame ha ritenuto l'appello della parte pubblica fondato, sulla base della contraddittorietà della motivazione del primo giudice che, da un lato, aveva reputato sussistente la gravità indiziaria a carico dell'indagato, in relazione al reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma di cui al capo 5), dall'altro, aveva escluso la sussistenza di indizi con riguardo al delitto al primo collegato, di cui al capo 6). Il provvedimento censurato, infatti, ha considerato che effettivamente dagli elementi a carico emerso che era proprio intenzione dell'indagato utilizzare un'arma da fuoco (i grilletta di cui alla conversazione ambientale del 30 giugno 2021 n. 84628, valorizzata dall'appellante) per minacciare la persona offesa, non un qualsiasi strumento di offesa, estendendo la valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di reità quanto al capo 5, anche
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