Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/10/2003, n. 14628

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/10/2003, n. 14628
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14628
Data del deposito : 1 ottobre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA " O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10

DELLA LEGGE

11-8-73 N: 533 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto SEZIONI UNITE SIVE146 28 Composta dagli Ill.mi Sigg. Dott. V G- Primo Presidente f.f. R.G.N. 22705/01 Dott. M G - Presidente di sezione Cron.2956P Dott. G PO Consigliere Rep. Dott. A C Consigliere Ud. 10/07/03 Dott. V P Consigliere - Dott. M V Consigliere Dott. U V Consigliere- Dott. M G L Consigliere - Rel. Consigliere Dott. G V - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 ALTO MOLISE DI AGNONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBALONGA

7, presso lo studio dell'avvocato C P, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO COLALILLO, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente 2003 683 contro -1- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA

171 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, FABBRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 63/00 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 30/09/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI; udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo, giurisdizione dell'a.g.o., remissione a sezione semplice. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso dell'INPS del 3 aprile 1995, il Pretore di Isernia pronunciava decreto ingiuntivo a carico dell'ASL 1 "Alto Molise" di Agnone per l'importo di lire 57.565.809, per contributi e sanzioni amministrative in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi tra l'USL n. 1 di Agnone (cui era succeduta l'ASL n. 1) ed il dott. Basilio Scocchera e, l'infermiera professionistice, Maria Ionata. L'Azienda sanitaria proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, eccependo la insussistenza dei dedotti rapporti di pubblico impiego. Il Tribunale di Isernia con sentenza del 24 giugno 1999 dichiarava il difetto di giurisdizione e per Guide Vide l'effetto l'inefficacia del decreto opposto. La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 30 settembre 2000, in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava la giurisdizione negata dal primo giudice e rimetteva le parti davanti a detto giudice. Osservava al riguardo che la domanda proposta aveva ad oggetto esclusivamente il pagamento dei contributi omessi e che, pertanto, l'accertamento della natura del rapporto di pubblico impiego, presupposto della andava effettuato obbligazione contributiva, 1 2 incidenter tantum. Avverso la suddetta sentenza l'ASL 1 "Alto Molise" di Agnone propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso l'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 "Alto di Agnone deduce violazione e falsa Molise" applicazione dell'art. 37 c.p.c. nonchè delle norme e dei principi in tema di riparto di giurisdizione fra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo nonchè difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene la ricorrente che Gards Violuri l'accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo dello Scocchera e della Ionata (che configura un rapporto di pubblico impiego) rientra nell'oggetto della controversia, costituendo il l'applicazione dei presupposto necessario per contributi. Ne consegue che detto accertamento non può ritenersi meramente incidentale perchè, concretizza, unitamente alla conseguente condanna al pagamento dei contributi, il petitum immediato della domanda, e perchè le modalità di svolgimento dei rapporti lavorativi ne individuano la causa petendi. Rileva, ancora, essa ricorrente che, nel ricorso in 2 : opposizione al decreto ingiuntivo, non si era limitata a contestare la domanda dell'INPS ma aveva configurabilità di un esplicitamente escluso la rapporto di pubblico impiego;
aveva cioè richiesto una pronuncia, con efficacia di giudicato, che presupponeva l'accertamento negativo della sussistenza del suddetto rapporto. Osserva ancora e sempre al fine di escludere che la competenza nella presente controversia venga riconosciuta al giudice ordinario che una diversa soluzione comporterebbe la conseguenza di potere rimettere in discussione in un eventuale giudizio promosso dai lavoratori innanzi Gush Violence al giudice amministrativo per l'accertamento del rapporto di pubblico impiego l'esistenza (ovvero l'inesistenza) del rapporto stesso. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha ripetutamente affermato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia vertente tra un ente pubblico non economico (come, nella specie, una ASL) ed un ente previdenziale, ed avente ad oggetto la sussistenza dell'obbligo contributivo, anche nel caso - in cui sia contestata la configurabilità del rapporto di pubblico impiego in capo al lavoratore assicurato, distinzione fra rapportoattesa la necessaria 3 previdenziale, che trova la propria fonte esclusiva nella legge, e rapporto di lavoro, che trae origine negoziale e da un provvedimentoda un atto amministrativo, e considerata altresì la natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo rapporto (cfr. in tali sensi : Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1996 n. 916 cui adde, per lo stesso indirizzo, Cass., Sez. Un., 12 novembre 1999 n. 756; Sez. Cass., Sez. Un., 5 agosto 1994 n. 7263;
Cass., 13 luglio 1993 n. 7704;
Cass., Sez. Un., 5 Un., febbraio 1991 n. 1076). Per ritenere competente il giudice amministrativo, Garda Vilni non vale poi addurre come ha fatto la ricorrente ASL - che la controversia spetta all'autorità giudiziaria posto in ordinaria solo allorquando non venga discussione il rapporto di pubblico impiego, e che, invece, nel caso di specie, per essere stato contestato proprio il suddetto rapporto, non poteva che riconoscersi la giurisdizione del giudice amministrativo. Anche se è indubbio che l'autonomia del rapporto previdenziale non significa affatto indifferenza di questo rispetto al rapporto di lavoro, che costituisce sempre l'imprescindibile presupposto per il sorgere degli obblighi contributivi, tuttavia la rilevanza della contestazione del rapporto lavorativo in ordine alla individuazione del giudice competente va esaminata alla stregua dei principi generali in materia di accertamenti incidentali. Ed invero, come è stato affermato più volte in giurisprudenza, l'esistenza di un rapporto di lavoro costituisce un punto pregiudiziale che il giudice deve accertare al fine dell'accertamento della domanda relativa ai contributi. Anche se detto punto abbia formato oggetto di contestazione ed abbia avuto origine una questione pregiudiziale, la decisione su sempre un carattere puramentedi essa assume Gurls liken strumentale ed incidentale (incidenter tantum) senza efficacia autonoma di giudicato al di fuori della causa in cui l'accertamento avviene. Solo se le parti decidono che, sulla questione pregiudiziale relativa alla sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, sia emessa una pronunzia con autorità di giudicato si configura l'esistenza di una causa pregiudiziale, la quale nel necessario contraddittorio con tutti i - soggetti ai quali è riferita l'omissione contributiva dedotta in giudizio non può che essere devoluta al giudice amministrativo, senza che però il giudice (quella(ordinario) della causa pregiudicata previdenziale) perda la giurisdizione (cfr. in tali 5 sensi tra le altre : Cass., Sez. Un., 12 novembre 1999 n. 756 cit.;
Cass., Sez. Un., 5 agosto 1994 n. 7263 cit.;
Cass. Sez. Un., 3 febbraio 1991 n. 1076 cit., che hanno ritenuto doversi da parte del giudice della causa principale adottarsi la sospensione del giudizio in attesa della decisione da parte del giudice amministrativo sulla causa pregiudiziale relativa all'esistenza del rapporto di pubblico impiego). Va dunque in questa sede ribadito che, ai fini della determinazione della competenza, affinchè una questione pregiudiziale possa trasformarsi in una Gunslo Viden causa pregiudiziale è necessario da una parte che vi sia una richiesta che, seppure non rivestita di particolari forme, mostri tuttavia palesemente la volontà delle parte di ottenere sulla questione pregiudiziale un accertamento autonomo, definitivo ed irrevocabile, tale cioè da valere anche al di fuori della causa cui l'accertamento stesso avviene>( cfr. sul punto : Cass., Sez. Un., 12 novembre 1999 n. 756 cit. cui adde Cass., Sez. Un., 5 febbraio 1991 n. 1076 cit., secondo cui la domanda non può essere ritenuta come implicitamente proposta in base alla semplice contestazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sia pubblico che privato), ed è altresì richiesto che l'istante abbia un interesse a far 6 valere l'accertamento con efficacia autonoma anche al di fuori del giudizio in corso. Ed invero, la questione pregiudiziale idonea ad incidere sulla competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., postula non solo che sia investito un punto costituente un antecedente logico necessario, di fatto о di diritto, rispetto alla decisione principale, ma anche che tale punto assuma rilievo autonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre che sul rapporto controverso, anche su altri rapporti, al di fuori Garlo Volum della causa, con la formazione della cosa giudicata, a tutela di un interesse che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata. Occorre, in altri termini, distinguere quelle che sono questioni pregiudiziali soltanto in senso logico, in quanto investono circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e devono essere necessariamente decise incidenter tantum, ed invece questioni pregiudiziali in senso tecnico, che concernono circostanze distinte e indipendenti dal dedotto fatto costitutivo, del quale tuttavia costituiscono un presupposto giuridico, e che possono dare luogo ad un giudizio autonomo, con la conseguenza 7 che la formazione della cosa giudicata sulla pregiudiziale in senso tecnico può aversi, unitamente a quella sul fatto dedotto in lite, solo in presenza di una chiara e certa volontà della parte interessata alla soluzione della questione stessa (cfr. sul punto: Cass. 6 marzo 2001 n. 3248;
Cass. 13 aprile 1995 n. 4229;
Cass. 1 aprile 1995 n. 3839). Orbene, nella fattispecie in oggetto non emergono elementi da cui possa dedursi che nel corso del giudizio 1'USL di Agnone (ora ASL n. 1 "Alto Molise" di Agnone) abbia palesato in modo certo la sua nel necessario contraddittorio volontà di ottenere - que lo title di tutti gli interessati - un accertamento definitivo ed irrevocabile relativo alla natura del rapporto instaurato con lo Scocchera e con la Ionata (non essendo, come già detto, la semplice contestazione del rapporto di lavoro subordinato idonea a trasformare la questione pregiudiziale in causa pregiudiziale ex art. 34 c.p.c.). Nè è riscontrabile un interesse, che trascenda la causa in corso, della suddetta USL di Agnone (ora ASL n. 1 "Alto Molise" di Agnone) dell'esistenza del rapporto di all'accertamento pubblico impiego non risultando che sia insorta alcuna contestazione tra la USL ed i suoi asseriti dipendenti. 8 Consegue da quanto sinora detto che il ricorso va rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice - come ha già ordinario sicchè la causa va rimessa disposto, alla stregua del dettato dell'art. 353 la Corte d'appello di Campobasso al primo c.p.c., - giudice, che ha erroneamente declinato la propria competenza. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione

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