Cass. civ., sez. III, sentenza 26/11/2002, n. 16692

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Ai sensi degli artt. 2383 e 2385 cod. civ., richiamati dal successivo art. 2487, in tema di organi di una società a responsabilità limitata, la nomina e la revoca degli amministratori devono essere iscritte nel registro di cancelleria (art.100 disp. att. cod. civ.) e pubblicate nel bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata, divenendo opponibili ai terzi, ai sensi dell'art.2457 ter cod. civ. (richiamato dal successivo art. 2497 bis), solo dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne fossero comunque a conoscenza, con la conseguenza che, anche ai fini della notifica nelle mani del legale rappresentante della società al di fuori della sua sede legale (art.145 u.c. cod. proc. civ.), il mutamento soggettivo intervenuto in seno alla società, non reso pubblico nelle forme predette, non è opponibile al terzo notificante, salva prova - a carico della società - che quegli, prima di eseguire la notifica nelle mani del rappresentante così come risultante dal detto sistema di pubblicità, abbia avuto conoscenza del mutamento dell'organo rappresentativo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/11/2002, n. 16692
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16692
Data del deposito : 26 novembre 2002

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V G - Presidente -
Dott. P VA - Consigliere -
Dott. R P L - rel. Consigliere -
Dott. M F - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
S S, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 5, presso lo studio dell'avvocato L L, che lo difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
BO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. S V, elettivamente domiciliata in ROMA VLE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato A A, che la difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonché contro
P S;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1111/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione 2^ Civile, emessa il 18/01/99 e depositata il 13/04/99 (R.G. 2521/96);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. R P LATESE;

udito l'Avvocato L L;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S Stefano, premesso che, con la sua mediazione, la s.r.l. B aveva venduto un'auto Ferrari 250 al prezzo di 400.000 dollari;
che tale P Sergio, dichiarando di agire anche per conto di V Fabrizio, legale rappresentante della società, l'aveva incaricato di concludere l'affare, promettendogli, sempre anche a nome del V, una provvigione di lire 20.000.000;

conveniva in giudizio il P, notificandogli la citazione il 16 settembre 1986, e la società B, per sentirli condannare, in solido, al pagamento di tale ultima somma. Il P eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva, per aver agito sempre quale rappresentante della s.r.l. Campidoglio Motori, mai in proprio. La società, cui finalmente la citazione era stata notificata, dopo una serie di inutili tentativi, il 24 dicembre 1987, si costituiva nell'udienza del 3 marzo 1988, eccependo, tra l'altro, la prescrizione ai sensi dell'art. 2950 c.c., del diritto alla provvigione, e, in subordine, l'infondatezza della domanda. Con sentenza del 6 giugno 1995 l'adito Tribunale di Roma dichiarava prescritto il diritto del S e rigettava la domanda nei confronti di entrambi i convenuti.
Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 13 aprile 1999, la Corte d'Appello di Roma, in contumacia del P, ha rigettato il gravame del soccombente.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il S, sulla base di tre motivi, illustrati da una memoria.
Resiste con controricorso la società B in liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La notifica del ricorso al P, contumace in appello, è stata eseguita, oltre che, nullamente, presso il difensore domiciliatario di primo grado, come rileva la resistenza, anche, e ritualmente, il 5 aprile 2000, nella sua residenza, onde non va disposta alcuna rinnovazione.
Col primo mezzo, denunciando la violazione degli artt. 140 e 145 c.p.c. e 2950 C.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente, dopo
aver ribadito i due dati pacifici dell'efficacia interruttiva della prescrizione della raccomandata al V datata 10 aprile 1986 e della tempestività della notifica della citazione al P (16 settembre 1986), sostiene che la prescrizione non è maturata nei confronti della società B, in quanto: 1) non fu possibile eseguire la notifica della citazione in Piazza Carpegna 52, perché, come riferì l'ufficiale giudiziario, a tale indirizzo "non esiste più il V ne' la B, essendosi trasferiti";
2) correttamente la notifica era stata tentata a Piazza Carpegna 52, perché, come da certificazione della cancelleria commerciale, quella, almeno fino alla data dell'8 ottobre 1986, era la sede legale della società e ancora ne risultava presidente il V;
3) non potendo essere eseguita la notifica nella sede sociale, l'atto, ai sensi dell'art. 145 u.c. c.p.c., "veniva quindi ripassato per la

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