Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/03/2023, n. 6263

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/03/2023, n. 6263
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6263
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, gli atti oggetto di causa (avvisi di accertamento e atti di irrogazione sanzioni) furono emessi in relazione alle importazioni di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, di cui era stata dichiarata l'origine filippina (con aliquota daziaria pari a 0%), effettuate nel corso degli anni 2010 2011 e 2012 dalla società INOX MARE Srl tramite le società estere TAPU e CANU. A seguito di indagini dell'OLAF, iniziate nell'aprile 2011, nel 2013 si era giunti alla revoca dei certificati di origine preferenziale Form A rilasciati alle società esportatrici TAPU e CANO in quanto le due società avevano presentato dichiarazioni false per l'ammissione di merci straniere nel porto franco filippino di (Omissis).

Secondo gli accertamenti, si trattava di prodotti finiti importati da Taiwan, per i quali era stata presentata all'Autorità filippina documentazione falsificata al fine di dimostrare che le merci erano prodotti semilavorati, successivamente esportati in Europa come prodotti di provenienza filippina.

Con plurimi ricorsi la società INOX MARE Srl impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di La Spezia gli atti notificati dall'Ufficio, contestando in particolare la legittimità della ripresa e chiedendo l'applicazione dell'esimente ex art. 220 CDC. Riuniti i ricorsi, il Giudice di primo grado, con sentenza n. 380/2/2015, annullava gli atti impugnati, accogliendo la tesi della Società relativa alla sussistenza dei requisiti necessari per ottenere dall'autorità doganale la non contabilizzazione a posteriori dei dazi. ai sensi dell' art. 220, par. 2, lett. b) Reg. Cee n. 2913/92 (C.D.C.).

Appellava l'Ufficio soccombente e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) Liguria rigettava l'appello con sentenza n. 1054/1/2016 .

A seguito di ricorso per cassazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, questa Corte con l'ordinanza n. 26911/2019 cassava con rinvio l'impugnata decisione.

La società contribuente riassumeva il giudizio avanti alla CTR Liguria che ha accolto l'appello erariale con la sentenza n. 112/2021.

La Inox Mare Srl ha proposto ricorso per cassazione avverso questa sentenza affidato a sei motivi.

Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La ricorrente ha depositato due memorie, una ex art. 378 c.p.c. , e la seconda intestata "ex art. 379 c.p.c. ".

Motivi della decisione



1. Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità della seconda memoria depositata dalla Inox Mare in data 13 ottobre 2022, ad esito dell'udienza di discussione.

L' art. 379 c.p.c. , come novellato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. d) , n. 2 , conv. con L. n. 197 del 2016 , applicabile ai ricorsi depositati successivamente alla sua entrata in vigore (e, quindi, anche a quello in esame), ha escluso la possibilità, prevista dalla norma previgente, di depositare osservazioni scritte nell'ambito dell'udienza di discussione.

Si noti, oltretutto, che nel precedente regime le osservazioni scritte dovevano riguardare le conclusioni del Pubblico Ministero mentre, in questo caso, la memoria è diretta a confutare affermazioni rese dalla controparte durante la discussione, cosicchè si pone in contrasto anche con il divieto di repliche stabilito dalla stessa disposizione e rimasto fermo con la novella.



2. Passando all'esame dei motivi, con il primo la ricorrente deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) , nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 2 , 24 , 53 , 97 , 101 e 111 Cost. , art. 6 Cedu, art. 47 Carta dei Diritti e delle Libertà Fondamentali dell'UE e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33 , in quanto la causa era stata decisa mediante trattazione scritta nonostante l'istanza proposta dalla contribuente per la trattazione in pubblica udienza ovvero, in subordine, con collegamento in videoconferenza.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 , che la CTR della Liguria aveva omesso di esaminare il fatto decisivo che l'autorità doganale filippina era informata o avrebbe dovuto ragionevolmente essere informata che le merci non avevano diritto al regime preferenziale (art. 220, comma 2, lett. b) CDC), così incorrendo nella violazione dell'art. 220 CDC. Con il terzo motivo deduce illegittimità ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5) , per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in merito all'asserito difetto della buona fede di Inox Mare.

Con il quarto motivo deduce ex art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 4) e 5) , nullità del procedimento e violazione dell' art. 112 c.p.c. , avendo il giudice di secondo grado omesso di esprimersi sull'illegittimità degli avvisi di accertamento per illegittimità dei sottostanti atti dell'OLAF, nonchè omesso esame circa il fatto decisivo dell'illegittimità degli atti dell'OLAF e che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Con il quinto motivo deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) , violazione dell' art. 112 c.p.c. , per nullità del procedimento avendo il giudice di secondo grado omesso di esprimersi sulla richiesta di annullamento degli atti impositivi doganali per violazione della normativa regolante il dazio-antidumping, nonchè, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5) , omesso esame circa il fatto decisivo che il dazio anti-dumping non può essere applicato se non è espressamente e specificamente previsto dal Legislatore UE già all'atto dell'importazione.

Con il sesto motivo deduce l'illegittimità ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , per violazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio del 7 marzo 2013 , del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2/2012 del 4 gennaio 2012 , Reg. (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 , Regolamento (UE) n. 502/2012 della Commissione del 13 giugno 2012 sulla base delle medesime circostanze di cui al motivo precedente.



3. Il primo motivo deve essere disatteso.

La ricorrente, in sostanza, lamenta che, nonostante le reiterate richieste di udienza pubblica o, in subordine, di discussione orale da remoto, la CTR aveva deciso sulla base della trattazione scritta, anzichè rinviare a nuovo ruolo in attesa della implementazione degli strumenti telematici o della possibilità di udienza in presenza, così pregiudicando il diritto di difesa della parte e gli altri diritti di rango costituzionale di cui alle norme indicate nella rubrica sopra riportata.



3.1.La ricorrente richiama l'ordinaria disciplina processuale - oltre al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33 , sull'udienza pubblica di discussione, si cita il D.L. n. 119 del 2018, art. 16 comma 4 , che per l'udienza con collegamento da remoto

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