Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2023, n. 06583

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2023, n. 06583
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06583
Data del deposito : 16 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROVETO ROMANO nato a CETRARO il 23/09/1961 avverso l'ordinanza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere M B;
lette/setite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16/3/2022, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della pronuncia di condanna emessa a carico di R R in data 19/12/2013 (irrev. 30/4/2015) dal Tribunale di Milano (sent. n. 14519/2013), avente ad oggetto tre episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina a S M, avvenuti in data 25 febbraio 2009, 27 febbraio 2009 e 4 marzo 2009, contestati ai capi C) D) E) della rubrica, per i quali è stata irrogata la pena di anni sei mesi, due di reclusione ed C 30.000 di multa. L'istante assumeva che i fatti posti a base della sentenza di condanna sono inconciliabili con quelli stabiliti nella sentenza del Tribunale di Voghera n. 177/2020 emessa in data 24/11/2010 (irrevocabile il 5/5/2018) pronunciata nel processo che vedeva imputata, tra gli altri, F S. Con tale ultima sentenza F S, imputata di avere concorso con S M nella commissione di una serie di episodi di acquisto di sostanza stupefacente, fra i quali quelli contestati ai capi C) D) E) della rubrica, corrispondenti a quelli per i quali è intervenuta condanna definitiva a carico di R R, è stata assolta "per non avere commesso il fatto". La Corte d'appello, sulla base di una prima delibazione, ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di revisione, assumendo che non ricorresse l'ipotesi d'inconciliabilità di giudicati.

2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di R R, la difesa propone ricorso per cassazione lamentando il vizio dell'omessa motivazione ela violazione degli artt. 630, 631, 634, 636 cod. proc. pen. Si duole del fatto che la Corte d'appello di Brescia si sia pronunciata con provvedimento de plano senza fissazione dell'udienza camerale;
si duole altresì della mancata pronuncia della Corte di merito sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, si legge nel ricorso, l'inammissibilità de plano può essere pronunciata solo in presenza di una manifesta infondatezza dei motivi, rilevabile ictu oculi, tale da non rendere necessario un particolare esame. Nei casi in cui, invece, la valutazione di ammissibilità richieda un esame, anche solo superficiale e sommario degli atti, è necessario il rispetto del principio del contraddittorio. Ciò posto, sostiene, appare di tutta evidenza come la Corte di appello di Brescia abbia proceduto ad una vera e propria delibazione del merito senza fissare preventivamente l'udienza camerale.In fase preliminare se il richiedente deduce l'inconciliabilità tra giudicati, come previstod all'art.630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudice della revisione è chiamato semplicemente a verificare l'irrevocabilità della sentenza, il cui contenuto si assume in contrasto con la pronuncia impugnata, e l'attinenza di tale decisione coi fatti oggetto del giudizio di condanna. Non può invece esaminare i contenuti di tale decisione in rapporto alla "tenuta" della sentenza oggetto della domanda di revisione, poiché ciò equivale ad entrare nel merito della domanda di revisione, che esige la garanzia del contraddittorio. Gli elementi portati a conoscenza della Corte d'appello di Brescia hanno intrinsecamente la capacità di superare il vaglio di ammissibilità richiesto dal dettato codicistico, rivelando specifiche situazioni riconducibili a quelle ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario, con conseguente ingiustizia della sentenza irrevocabile oggetto della richiesta di revisione. La sentenza di assoluzione emessa a favore della F trae origine dall'indagine dalla quale è scaturito anche il procedimento penale a carico del Rto, che si è concluso con la sua condanna. I fatti storici posti a fondamento di entrambi i provvedimenti, sebbene valutati da due diversi Giudici, sono gli stessi. La richiesta di revisione, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata ammissibile, garantendo il contraddittorio. La Corte distrettuale, in modo erroneo, entra nel merito della questione, analizzando il contenuto della sentenza assolutoria ed esprimendo valutazioni che avrebbero dovuto seguire la fase di merito.
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