Cass. civ., sez. II, ordinanza 22/06/2022, n. 20146
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20278-2017 proposto da: AUTOPARCO COLOMBO S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO, 34, presso lo studio dell'avvocato L R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G M;- ricorrente -contro CONDOMINIO VIA TIMAVO NN. 27, 29, 31 e 33, G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell'avvocato S C, rappresentato e difeso dall'avvocato F G;- con troricorrente - avverso la sentenza n. 69/2017 della CORTE D'APPELLO di G, depositata il 20/07/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2022 dal Consigliere A S. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Autoparco Colombo s.r.l. ha proposto ricorso, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 69/2017, depositata il 20 gennaio 2017. Resiste con controricorso il Condominio di Via Timavo 27, 29, 31, 33, Genova. Con deliberazione dell'assemblea dei condomini approvata in data 19 aprile 2007, il Condominio di Via Timavo 27, 29, 31, 33, Genova, addebitò alla Autoparco Colombo s.r.l. i due terzi delle spese di rifacimento del lastrico solare condominiale, per un importo pari ad C 86.460,00. Dopo aver pagato l'importo di C 61.340,72, la Autoparco Colombo s.r.I., con citazione del 20 maggio 2008, convenne dinanzi al Tribunale di Genova, il Condominio di Via Timavo, per chiedere, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la ripetizione delle somme versate. Venne allora convocata l'assemblea del Condominio di Via Timavo per il 10 ottobre 2008, perché ratificasse quanto deliberato dall'assemblea del 19 aprile 2007. La deliberazione assembleare del 1° ottobre 2008 è stata quindi impugnata dalla Autoparco Colombo s.r.l. ed annullata con sentenza n. 291/2012 del Tribunale di Genova quanto al punto 1) dell'ordine del giorno, limitatamente alla parte in cui si decideva circa "il guardino annesso all'interno numero 2 del civico 33" e l'esecuzione dei lavori affidata all'impresa Edilfevi s.n.c.;nonché quanto al punto 3) dell'ordine del giorno, avente ad oggetto l' "operato della commissione in ordine alla scelta e tipologia dei lavori da eseguirsi ed eseguiti, la scelta dell'impresa, l'approvazione della spesa, dei criteri di Ric. 2017 n. 20278 sez. 52 - ud. 15-02-2022 -2- ripartizione delle spese già adottati ai sensi dell'art. 1126 c.c. ed il relativo riparto". A seguito di appello avanzato dal Condominio di Via Timavo, la Corte d'appello di Genova ha riformato la sentenza del Tribunale di Genova n. 291/2012 ed ha respinto l'impugnazione della delibera assembleare quanto ai punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno. La sentenza impugnata ha rigettato il primo motivo di appello, circa il difetto di legittimazione attiva della Autoparco Colombo s.r.I., essendo quest'ultima comunque rimasta proprietaria di alcuni immobili compresi nel complesso condominiale. Per quanto ancora rilevi, la Corte d'appello ha affermato che era valida la delibera assembleare del 1° ottobre 2008 con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno, relativo alle rateizzazioni ed alla trattativa del costo complessivo dei lavori commissionati alla Edilfevi s.n.c., come da controproposta del Condominio accettata dall'impresa. Parimenti valida, secondo la sentenza impugnata, era la deliberazione inerente al terzo punto dell'ordine del giorno, in quanto l'assemblea non aveva proceduto ad una generica ratifica di determinazioni circa imprecisati lavori da eseguirsi ed eseguiti, né della loro spesa complessiva e neppure appare generico il riferimento alla ratifica dell'operato dell'Amministratore, visto che tutti gli elementi erano specificati per relationem facendo rinvio alla precedente assemblea del 19 aprile 2007, il cui deliberato era noto a tutti i condomini. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria. Il controricorrente pone una "eccezione di carenza di legittimazione attiva" della Autoparco Colombo s.r.I., giacché Ric. 2017 n. 20278 sez. 52 - ud. 15-02-2022 -3- non più condomina. L'eccezione è inammissibile, in quanto la questione della legittimazione attiva della Autoparco Colombo s.r.l. è stata esplicitamente decisa dalla Corte d'appello di Genova, rigettando il primo motivo di appello, e non è stata oggetto di ricorso incidentale. Il primo motivo di ricorso della Autoparco Colombo s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1135 c.c., avendo la sentenza impugnata affermato la validità della delibera assunta dall'assemblea dei condòmini del Condominio di Via Timavo il 1° ottobre 2008 con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, ovvero l'esecuzione dei lavori nel giardino dell'interno 2 del civico 33, deliberata con il voto favorevole dei condòmini, fatta eccezione per la ricorrente. La ritenuta validità di tale delibera d'assemblea condominiale si porrebbe in contrasto con quanto disposto dagli artt. 1117 e 1135 c.c., in quanto, se il giardino in questione è dell'interno 2 del civico n. 33 ed è quindi una pertinenza dell'appartamento contraddistinto dall'interno 2, varrebbe il principio per cui l'assemblea non può deliberare con riferimento a beni immobili di proprietà esclusiva del singolo condomino. Questo primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto pone una questione di diritto (attinente alla invalidità della delibera per esorbitanza rispetto ai poteri dell'assemblea condominiale, giacché attinente alla sfera di proprietà di singoli condomini) che non è affrontata nella sentenza impugnata, senza che la ricorrente neppure indichi, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quale atto delle pregresse fasi di merito fosse stata utilmente allegata e discussa dalle parti la relativa doglianza. Né la questione può essere accertata per la prima volta nel giudizio di cassazione, supponendo lo svolgimento di necessari accertamenti di fatto circa la natura condominiale o meno del Ric. 2017 n. 20278 sez. 52 - ud. 15-02-2022 -4- gOardino oggetto dell'intervento di manutenzione approvato dall'assemblea, natura che, in forza dell'art. 1117 c.c., non dipende dalla mera circostanza che il medesimo giardino sia, o meno, all'interno di una determinata porzione del fabbricato, quanto dalla verifica della eventuale relazione funzionale di accessorietà ed utilità fra il bene e l'edificio in comunione. Il secondo motivo di ricorso della Autoparco Colombo s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., in quanto la deliberazione dell'assemblea del 1° ottobre 2008 risente della invalidità derivata dalla precedente delibera del 19 aprile 2007, risultando violata la competenza esclusiva assembleare in tema di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Come da questa Corte ribadito anche in sentenza resa fra le medesime parti (Cass. Sez. 2, 14/10/2019, n. 25839, cui ha fatto seguito la pronuncia resa in sede di rinvio che la ricorrente indica nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.), occorre l'autorizzazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., e con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 4, c.c., per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale (si vedano indicativamente Cass. Sez. 2, 21/02/2017, n. 4430;Cass. Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865). La delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria deve, peraltro, determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa (Cass. Sez. 6 - 2, 10/09/2020, n. 18793). Ric. 2017 n. 20278 sez. 52 - ud. 15-02-2022 -5- L'assemblea condominiale può altrimenti deliberare la nomina di una commissione di condomini (cui ora equivale il "consiglio di condominio" ex art. 1130 bis, comma 2, c.c.: cfr. Cass, Sez. 6-2, 15/03/2019, n. 7484), con l'incarico di esaminare i preventivi di spesa per l'esecuzione di lavori, ma le decisioni di tale più ristretto consesso condominiale sono vincolanti per tutti i condomini - anche dissenzienti - solamente in quanto rimesse alla successiva approvazione, con le maggioranze prescritte, dell'assemblea, le cui funzioni (quale, nella specie, l'attribuzione dell'approvazione delle opere di manutenzione straordinaria, ex art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, c.c.) non sono delegabili ad un gruppo di condomini (Cass. Sez. 2, 6 marzo 2007, n. 5130;Cass. Sez. 2, 23 novembre 2016, n. 23903;Cass. Sez. 2, 25 maggio 2016, n. 10865;Cass. Sez. 2, 20/12/2018, n. 33057;Cass. Sez. 2, 08/07/2020, n. 14300). Perché la delega alla commissione non si intenda come un esautoramento del condominio nell'amministrazione della cosa comune, e non comporti l'annullamento dei diritti della minoranza dei partecipanti al condominio, nel cui interesse è stabilita la competenza istituzionale dell'organo assembleare, occorre, dunque, che le decisioni della commissione, incaricata di esaminare i preventivi di spesa, vengano poi rimesse all'approvazione, con le maggioranze prescritte, dell'assemblea. Ciò è quanto la Corte d'appello di Genova ha inteso essere avvenuto con la delibera del 1° ottobre 2008, terzo punto dell'ordine del giorno, allorché l'assemblea aveva proceduto alla ratifica dei lavori di manutenzione da eseguirsi ed eseguiti, nonché delle rispettive spese, sulla base di quanto già approvato con la precedente assemblea del 19 aprile 2007 Ric. 2017 n. 20278 sez. 52 - ud. 15-02-2022 -6- (come allega la stessa ricorrente ancora nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.). È certo, invero, che l'assemblea ai sensi dell'art. 1135 c.c., nell'esercizio dei poteri di gestione del condominio, ha il potere di ratificare l'operato di una commissione o gli atti compiuti dall'amministratore in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni. Parimenti nulla si oppone, in linea di principio, a che l'assemblea, sulla base di una valutazione di dati obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione, proceda a ratificare o integrare un precedente deliberato rimasto improduttivo di effetti, neppure potendosi prospettare al riguardo, come si assume dalla ricorrente nella memoria, un vizio di eccesso di potere, il quale suppone un grave pregiudizio per la cosa comune (art. 1109, comma 1, n. 1, c.c. Il contenuto organizzativo della delibera del 10 ottobre 2008, anche mediante rinvio al contenuto della delibera del 19 aprile 2007 (atti con riguardo ai quali la ricorrente neppure adempie in ricorso all'onere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., senza che a tali lacune dell'atto di impugnazione possano sopperire le integrazioni e i chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis.
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