Cass. civ., sez. I, sentenza 27/12/2021, n. 41512

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/12/2021, n. 41512
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41512
Data del deposito : 27 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 16586-2015 r.g. proposto da: FONDIARIA CINECITTA' s.r.l. (cod. fisc. e P. Iva 06562321007), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato M M e dall'Avv. G M B, con cui elettivamente domicilla in Roma, Via Dardanelli n. 46, presso lo studio dell'Avvocato B.

- ricorrente -

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (cod. fisc. e P.Iva 00884060526), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato M L, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Antonio Bosio n. 2.

- controricorrente -

contro

Fallimento Partecipazioni Immobiliari Associate s.r.l.

- intimato -

avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato in data 20.5.2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/4/2021 dal Consigliere dott. R A;
letta la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G B N, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con decreto del 20.5.2015, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di Fondiaria Cinecittà s.r.I., società che aveva proposto domanda di insinuazione tardiva allo stato passivo del Fallimento Partecipazioni Immobiliari Associate s.r.I., avverso l'ammissione del credito tempestivamente insinuato di Banca Monte Paschi di Siena (MPS) s.p.a. Il Tribunale ha premesso in fatto che Fondiaria Cinecittà aveva proposto il ricorso per impugnazione il 26.10.2012, ovvero in data successiva al deposito della domanda ex art. 101 I. fall. (avvenuto il 27. 9.2012, nello stesso giorno in cui era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo), ma anteriore all'udienza del 13.2.2013, fissata per l'esame di tutte le tardive, all'esito della quale il suo credito era stato ammesso;
ha quindi rilevato che Fondiaria aveva acquistato la qualità di creditrice concorrente solo ai seguito del provvedimento di sua formale ammissione, emesso quando lo stato passivo esecutivo era già divenuto definitivo, ed ha pertanto escluso che la società fosse legittimata all'impugnazione;
ha osservato al riguardo che, poiché la legittimazione sorge solo a far data dall'ammissione, il creditore tardivo, così come non partecipa alle ripartizioni parziali che intervengano anteriormente a detta data, neppure può impugnare i crediti tempestivamente ammessi, per essere di regola (come accaduto nella specie) spirato il relativo termine, e potrà dunque in concreto esercitare l'impugnazione solo contro altri creditori ammessi tardivamente.

2. Il decreto è stato impugnato da Fondiaria Cinecittà s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui MPS spa ha resistito con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. 3 <

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata inammissibile la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avanzata dalla banca controricorrente nella memoria in ragione della sopravvenuta chiusura del Fallimento. Nel giudizio di cassazione, che è caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non sono infatti applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c., sicché non è consentito il deposito ai sensi dell'art. 372 c.p.c. di documenti attestanti la chiusura del fallimento (cfr. Cass. n. 25603/2018;
v. anche Cass. nn. 8959/2006, 21729/2013, 4514/2019).

2.Con il primo motivo Fondiaria Cinecittà denuncia la violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.;
secondo la ricorrente, il decreto impugnato sarebbe nullo perché sottoscritto solo dal presidente, che non ne risulta l'estensore, senza che vi si faccia menzione dell'impedimento alla sottoscrizione da parte del (diverso) giudice relatore.

2.1 Il motivo è infondato, atteso che, ai sensi dell'art. 135, comma 4, c.p.c. il decreto adottato in forma collegiale deve essere sottoscritto dal solo presidente del collegio e non anche dal relatore. E' stato peraltro già chiarito che "In materia di opposizione allo stato passivo, il provvedimento con cui il tribunale, a norma dell'art. 99, comma 11, l.fall., pronuncia sul ricorso, è emesso nella forma del decreto, sicché, sebbene abbia natura decisoria, va sottoscritto, ai sensi dell'art. 135, comma 4, c.p.c., dal solo presidente del collegio, non essendo necessaria la firma del relatore" (Cass. nn. 19722/2015;
24791/2016).

3. I successivi tre motivi del ricorso sono volti a censurare la statuizione di inammissibilità dell'impugnazione e possono essere congiuntamente esaminati.La ricorrente - nel denunciare, nell'ordine, violazione degli artt. 81, 115 e 116 c.p.c. e 24 Cost., violazione degli artt. 115, 116 e 327 c.p.c. e 97, 98 e 99 I.fall., e violazione degli artt. 98, 99 e 101 I. fall.- assume: che il tribunale ha errato nel ritenerla priva di legittimazione all'impugnazione, atteso che nella specie, ai fini della legitimatio ad causam- costituente una condizione dell'azione intesa come potere di ottenere dal giudice una decisione nei confronti di altro soggetto, e operante su un piano diverso da quello della titolarità del diritto controverso - non è necessario l'acquisto della qualità di creditore concorrente, ma è sufficiente affermare di essere titolare di detta qualità;
che, comunque, la legittimazione può essere conseguita anche in corso di causa, dovendo sussistere al momento della decisione;
che, infine, la domanda è stata proposta tempestivamente, in quanto, in difetto di comunicazione da parte del curatore, il termine per impugnare lo stato passivo è quello "lungo", di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c.. 4. I motivi sono fondati.
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