Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 10/12/2021, n. 39412
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7025-2019 proposto da: DI F A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI N.134, presso lo studio degli avvocati LUIGI FIORILLO, ANNA BUTTAFOCO, che lo rappresentano e difendono;- ricorrente -contro GS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro 2021 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 2974 EZIO N.24, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende;- controricorrente - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 7025/2019 avverso la sentenza n. 545/2018 della CORTE Numero sezionale 2974/2021 Numero di raccolta generale 39412/2021 D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/02/2018 R.G.N. Data pubblicazione 10/12/2021 5209/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. C P. Rilevato che: 1. A D F ha impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli dalla G.S. s.p.a. perché irrituale e comunque privo di giusta causa, chiedendo al Tribunale di Velletri la dichiarazione di illegittimità dello stesso, con ordine di reintegra nel posto di lavoro e con condanna al pagamento delle retribuzioni maturate. Il Tribunale di Velletri con sentenza del 27.5.2010 ha rigettato la domanda e la Corte di appello di Roma con sentenza del 23.2.2013 ha respinto l'appello del D F. La Corte territoriale ha giudicato il licenziamento non irrituale (come invece sostenuto dal ricorrente sul rilievo che fosse stato intimato dopo il termine di 10 giorni previsto dall'art.84 del c.c.n.l. Commercio), ritenendo applicabile il c.c.n.l. Terziario, che prevedeva il termine di 15 giorni, in concreto rispettato. Nel merito, ha giudicato legittimo il recesso in base al rilievo che il D F era stato indicato dal Di Vincenzo, autore di un furto di materiale sottratto alla G.S. s.p.a., come responsabile della ricettazione della merce trafugata;inoltre, durante una perquisizione in casa dell'appellante era stata rinvenuta parte della merce rubata, che alcuni responsabili dell'azienda avevano identificato, nonché interi imballaggi di prodotti, tutti con etichette e codici appartenenti alla società appellata;l'ingente quantitativo di merce eccedeva di certo le esigenze di una famiglia media. Il fatto era molto grave anche in F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 relazione al disvalore ambientale della condotta del dipendente e Numero registro generale 7025/2019 tale da ledere il vincolo fiduciario tra le parti. Numero sezionale 2974/2021Numero di raccolta generale 39412/2021 2. Con sentenza n. 18103 del 2016 la S.C., accogliendo il Data pubblicazione 10/12/2021 ricorso del D F, ha cassato con rinvio la sentenza d’appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata, in ordine all'applicabilità del c.c.n.l. Terziario non fosse idonea a soddisfare i requisiti di cui all’art. 132 cod. proc. civ., anche in riferimento al cd. minimo costituzionale, “in quanto si compone di due parti, la prima (contiene, ndr.) un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado contrario ai principi espressi da questa Corte secondo cui il rinvio non può essere formulato in termini di mera adesione…La seconda parte consiste in un richiamo generico al contratto di assunzione che, invece, fa riferimento proprio al diverso contratto per le aziende commerciali”. 3. Con sentenza n. 545 del 2018, emessa a definizione del giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Roma ha respinto tutte le domande proposte da A D F col ricorso introduttivo di primo grado. 4. La Corte di rinvio ha ritenuto applicabile al rapporto di lavoro il c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi in base al comportamento tenuto dalle parti successivamente all’assunzione;ha dato atto che il contratto di assunzione del 26.4.1994 recava un espresso rinvio al “contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle aziende commerciali”;che tuttavia nello stesso contratto di assunzione era richiamato, a proposito di trasferimento, “l’art. 83 del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente…” e che il c.c.n.l. Terziario del 14.12.1990 all’art. 83 conteneva disposizioni sul trasferimento (non potendosi svolgere alcuna verifica sul c.c.n.l. Commercio all’epoca vigente perché non prodotto in causa);che nella lettera del 15.11.2000, con cui la G.S. s.p.a. aveva comunicato al dipendente il passaggio al terzo livello, si faceva riferimento “all’art. 89 del vigente CCNL” e l’art. 89 del c.c.n.l. Terziario del 3.11.1994 contemplava proprio disposizioni sui F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 7025/2019 passaggi di livello;che la lettera di licenziamento del 19.11.2004 Numero sezionale 2974/2021 richiamava “l’art. 131 del vigente contratto collettivo di Numero di raccolta generale 39412/2021Data pubblicazione 10/12/2021 categoria” e l’art. 131 del c.c.n.l. Terziario del 3.11.1994 disciplinava le infrazioni che legittimano il licenziamento per giusta causa. 5. Per effetto dell’applicabilità del c.c.n.l. Terziario del 2.7.2004 (vigente all’epoca del licenziamento), il cui art. 219 prevedeva (conformemente all’art. 153 del contratto collettivo del 3.11.1994) che l’adozione del provvedimento disciplinare di licenziamento deve avvenire con lettera raccomandata entro quindici giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per rendere le giustificazioni, il licenziamento doveva considerarsi intimato tempestivamente.
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