Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/02/2023, n. 04607

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/02/2023, n. 04607
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04607
Data del deposito : 14 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 9698/2022 Rep. ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 9698/2022R.G. proposto da COMUNE DI COLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. A C, p.e.c. , elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazionegiusta procura in calce al ricorso;
–ricorrente –

contro

BERTUZZI DINA e PUGNI GIOVANNI, rappresentati e difesi dagli Avv.ti T G,p.e.c. , e M L, elettivamente domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione,giusta procura in calce al controricorso;
–controricorrenti – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2530/2021 del Tribunale di Piacenza. Oggetto: Regolamento di giurisdizione –illecito edilizio -sanzione pecuniaria sostitutiva ordine di demolizione Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023 dal Consigliere G F T;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Paola D’Ovidio, il quale conclude chiedendo che la Corte di cassazione, in accoglimento del proposto ricorso, voglia dichiarare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dinanzi al quale andranno rimesse le parti per la prosecuzione del giudizio. Rilevatoche: B D e P G proponevano ricorso innanzi al Tribunale diPiacenza avverso la determina n. 48 del 9 ottobre 2021 di applicazione della sanzione pecuniariain luogo del ripristino dello stato dei luoghi (demolizione del manufatto realizzato in difformità). Nel ricorso, per quanto qui rileva,le parti esponevano le seguenti circostanze di fatto: a) in data 12 giugno 2021 il Comune di Coli emetteva ordinanza di demolizione di un fabbricato e di una porzione di muro esterno di contenimento del terreno, da eseguireentro il termine di 90 giorni;
b) decorso il termine concesso, il muro di recinzione non risultava abbattuto, per cui il Comune, con successivo attodel 9 ottobre 2021, nel dare atto, previa perizia, che la demolizione era suscettibile di pregiudicare la stabilità del manufatto per la parte conforme, oltre che dell’adiacente fabbricato adibito a ricovero degli attrezzi agricoli, stabiliva di non procedere alla demolizione d’ufficio e irrogava sanzione pecuniaria, il cui ammontare era determinato in considerazione del tempo trascorso e della rilevanza dell’abuso. Si costituiva il Comune di Coli eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale adito accoglieva, inaudita altera parte, l’istanza di sospensiva del provvedimento impugnato.Il Comune ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ., poi illustrato con memoria. B D e P G hanno resistito con controricorso, poi anch’esso illustrato con memoria, eccependo l’inammissibilità del ricorso e, comunque, chiedendone il rigetto. Il pubblico ministero ha presentato le sue conclusioniscritte. Le conclusioni del pubblico ministero e il decreto di fissazione dell’adunanza sono stati notificati agli avvocatidelle parti.

Considerato che:

1. Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dai controricorrenti per tardività dell’iscrizione a ruolo, effettuata oltre i termini di cui all’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., nonché per carenza dei requisiti ex art. 41 cod. proc. civ. per aver il giudice di merito sospeso, in via cautelare, l’atto amministrativo impugnato.
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