Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/02/2023, n. 05972

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/02/2023, n. 05972
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05972
Data del deposito : 28 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9739-2019 proposto da: ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A P, M C O, M F e M F L;

- ricorrente -

contro

ITAS - ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S.

SPIRITO

48, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO D'OTTAVI, che lo rappresenta e difende;
- con troricorrente — RSA -Sun

INSURANCE LTD

Rappresentanza Generale per l'Italia - intimata - avverso la sentenza n. 2626/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/09/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere D S;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale S D M, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.Rilevato che: la RSA-Sun Insurance Office Ltd. Rappresentanza Generale per l'Italia convenne in giudizio la ETRA S.p.A., chiedendone la condanna al pagamento della somma di 25.682,00 euro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, quale ammontare dei premi di tre contratti assicurativi di durata annuale che assumeva essersi automaticamente rinnovati, alla prima scadenza del 31 dicembre 2009, per mancanza di tempestiva disdetta;
la convenuta resistette alla domanda, opponendo il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle società pubbliche in house sancito dall'art. 57, comma 7, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
con sentenza n. 24/2015, il Tribunale di Vicenza accolse la domanda di RSA-Sun e condannò ETRA s.p.a. al pagamento dell'importo suindicato, oltre interessi e spese di lite;
ETRA interpose appello, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), pt. 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), e lamentando, nel merito, l'erroneo rigetto delle proprie tesi difensive;
con sentenza n. 2626/2018, la Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame, confermando integralmente la decisione di primo grado;
per la cassazione di tale sentenza, ETRA s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito ITAS - Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni, depositando controricorso;
con ordinanza interlocutoria n. 23283/22 del 6.6.2022, la Terza Sezione civile della Corte ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite in relazione alla questione di giurisdizione dedotta col secondo motivo del ricorso;
in prossimità dell'adunanza, la ricorrente ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore;il Pubblico Ministero ha concluso per la conferma della giurisdizione del giudice ordinario;
entrambe le parti hanno depositato memoria. Rilevato che: la compagnia controricorrente ha preliminarmente dedotto la «inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva di

ITAS

Mutua ex art. 111 c.p.c.», nonché la «inammissibilità del ricorso per passaggio in giudicato della sentenza impugnata tra le parti originarie» e, altresì, la «inammissibilità/improcedibilità del ricorso per irritualità del contraddittorio processuale (nullità delle notifiche) a

ITAS

Mutua»;
premesso che la controversia era sorta nell'anno 2011 e che, a far data dell'1.1.2016, il portafoglio assicurativo di Sun Insurance Office Ltd. era stato ceduto a
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