Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2022, n. 16287

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2022, n. 16287
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16287
Data del deposito : 28 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente balmm sui ricorsi proposti da: BAGGIO ANGELO MARIO ENZO nato a BASSANO DEL GRAPPA il 13/09/1961 BAGGIO EDITH nato il 08/07/1964 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A M S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F B, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 4 dicembre 2020, riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Firenze del 6 dicembre 2018, appellata dalla Procura della Repubblica e dagli imputati, e dichiarava B A M E e B E responsabili del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen., loro ascritto in concorso (in tal senso riqualificata l'originaria imputazione) e li condannava alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per B A M E e di anni 1 di reclusione per B E, con la confisca dei beni in sequestro.

2. I due imputati hanno proposto ricorso per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 452 quaterdecies cod. pen.). La riqualificazione del fatto nell'ipotesi dell'art. 452 quaterdecies cod. pen. risulta in violazione di legge. Il Tribunale di Firenze in primo grado aveva qualificati i fatti nell'ipotesi dell'art. 256, d. Igs. 152 del 2006 in relazione alla sentenza del Tribunale di Firenze del 10 novembre 2008 che aveva escluso illeciti edilizi sull'area in questione. Infatti, i containers posti nell'area erano stati considerati rimovibili, non definitivi e pertanto leciti. Invece la sentenza di appello ha ritenuto illeciti i containers in quanto definitivi, non provvisori ritenendo in conseguenza falsa la dichiarazione per ottenere l'autorizzazione per l'iscrizione all'albo Gest. Ambientali (fondata su presupposti non veritieri). 2. 1. 2. Erronea valutazione della nozione di rifiuto. Violazione di legge (art. 183 d. Igs. 152 del 2006). Tutti i materiali trattati dai ricorrenti sono stati considerati rifiuti, in violazione di legge. Invece, come esattamente ritenuto dal giudice di primo grado, la gran parte dei materiali non potevano considerarsi rifiuti in quanto erano beni di scambio ancora utilizzabili senza alcun trattamento. 2. 2. Violazione di legge (art. 256 e 260 d. Igs. 152 del 2006). Per la configurabilità del reato ex art. 260 d. Igs 152 del 2006 è necessaria un'attività che sia in grado di gestire ingenti quantità di rifiuti in modo continuativo. La norma richiede oltre a plurime operazioni anche l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti. Nel caso in giudizio (se si esclude la moglie di Baggio Angelo, coimputata in quanto legale rappresentante) l'unico soggetto interessato al trattamento dei materiali era solo Baggio Angelo. Conseguentemente nessuna organizzazione potrebbe ritenersi in capo ad un solo soggetto. 2. 3. Violazione di legge (art. 183 d. Igs. 152 del 2006). Per il capo 6 dell'imputazione si discute solo di 3 veicoli (Ducato, Transit e Fiorino) tutti già radiati per esportazione. Erano nella sede della ditta dei ricorrenti in attesa di una loro rivendita a terzi. Per l'art. 103 del Codice della Strada la ditta aveva solo l'obbligo di comunicazione al Pubblico Registro Automobilistico della definitiva esportazione all'estero del veicolo radiato, entro 60 giorni. I veicoli in oggetto erano ancora marcianti e di sicuro valore nei mercati esteri. 2. 4. Per B E: violazione di legge in considerazione della mancanza dell'elemento soggettivo del reato nei suoi confronti. La ricorrente E B era legale rappresentante della società, ma aveva rilasciato piena e amplissima procura speciale a favore del coniuge, da molto tempo;
la stessa non è stata mai coinvolta in nessuna trattativa o gestione concreta della società. Non sussistono riscontri, nemmeno presuntivi, della conoscenza da parte della ricorrente dell'attività gestita totalmente dal marito. 2. 5. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità dei ricorrenti.La sentenza in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria in appello ha ritenuto che i fatti sarebbero diversi da quanto accertato in primo grado. L'istruttoria è stata rinnovata solo per tre testi, mentre in primo grado sono stati escussi ben 23 testi, non si comprende, quindi, come in appello i fatti sarebbero stati accertati in maniera difforme da quelli di primo grado. E' la Corte di appello che non ha adeguatamente valutato la sentenza di assoluzione, dalle contestazioni per reati edilizi, del Tribunale di Firenze del 10 novembre 2008. Non risulta motivato da quali elementi probatori emerge la stabilità della collocazione dei containers. Mentre il Tribunale con adeguata e profonda motivazione aveva qualificato i fatti nell'ipotesi dell'art. 256 d. Igs. 152 del 2006, la Corte di appello in modo alquanto sbrigativo configura il reato più grave ex art. 452 quaterdecies cod. pen., solo per la testimonianza di B (Arpat). I beni trattati dalla ditta dei ricorrenti erano riutilizzabili, se non in Italia in altri paesi, anche in quelli del terzo mondo. Tutti i materiali erano posti in vendita e la ditta acquistava i beni in blocco proprio per il loro valore commerciale. Per la commessa Tessilform (capo 1 lettera C) si discute di abiti confezionati con materiali di pregio (seta o pelle) e non cero di stracci destinati al macero. Per la commessa Perfetti Ricasoli i beni erano solo custoditi, dietro corrispettivo. I mastodontici macchinari della Galleria Melarancio - cantiere autostradale - erano assolutamente utilizzabili e di discreto valore economico (12.000,00 €). In pratica la ditta dei ricorrenti acquistava dei beni (e non dei rifiuti) e li custodiva in attesa della rivendita. Hanno chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. In subordine riqualificati i fatti nel reato di cui all'art. 256 d. Igs. 152/2006 dichiarare di non doversi procedere nei loro confronti per l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Per la ricorrente B E annullarsi la sentenza impugnata in quanto estranea ai fatti di reato.
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