Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/08/2016, n. 17304

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In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, nei casi in cui sia contestata, ex art. 55 quater, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001, la condotta di false dichiarazioni commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera (nella specie, relativa al possesso dei requisiti di ammissione ad un concorso), la prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento, a carico del datore di lavoro, ha ad oggetto solo la falsità delle attestazioni delle dichiarazioni nella loro oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare la falsa attestazione, e la sua dipendenza da causa a lui non imputabile, in quanto solo l'autore è in grado di provare che la sua condotta è frutto di un incolpevole errore circa il contenuto e la veridicità delle sue dichiarazioni.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/08/2016, n. 17304
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17304
Data del deposito : 24 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

T 24 AGO 2016 IT IR D AULA 'B' E T N E 1 7304.16 S E • E N O I Z A R OggettoREPUBBLICA ITALIANA T S I E G T E N E R S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 22105/2013 Cron. 17304 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente Ud. 07/06/2016 Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Consigliere PU Rel. Consigliere Dott. AMELIA TORRICE Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO ConsigliereDott. ANNALISA DI PAOLANTONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22105-2013 proposto da: COMUNE PORTO TORRES C.F. 00252040902, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, che lo rappresenta e CONDORELLI, difende unitamente all'avvocato PIETRO giusta delega in atti;
2016

- ricorrente -

2277 nonchè

contro

RA AR, PP MA SA;

- intimati -

Nonché da: RA AR C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO 21, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SILVIO GANDINO, rappresentato e difeso dagli avvocati ENRICO MARIA MASTINU e MARCO ENRICO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale

contro

COMUNE PORTO TORRES C.F. 00252040902, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO CONDORELLI, giusta delega in atti;
ши controricorrente al ricorso incidentale nonchè

contro

PP MA SA;
- intimato avverso la sentenza n. 187/2013 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10/07/2013, R.G. N. 62/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;
udito l'Avvocato BIAGIO BERTOLONE;
udito l'Avvocato ENRICO MARIA MASTINU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale. R.G 22105 2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il 20 luglio 2010 l'ing. IO VA AI aveva richiesto al Comune di Porto Torres l'annullamento in autotutela del provvedimento di approvazione della graduatoria di merito definitiva, relativa al concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente tecnico ambientale e del provvedimento di immissione in servizio a tempo pieno ed indeterminato del signor RC RA.

2. Il AI aveva allegato all'istanza gli atti relativi ai rapporti intercorsi tra il RA e USL di Sassari.

3. Con atti del 5 agosto 200 (10 e del 2 settembre 2010, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari del Comune di Porto Torres, aveva contestato al signor RC RA di avere, nella fase di presentazione della domanda di ammissione al concorso per la copertura di un posto di Dirigente Tecnico Ambientale, prodotto "falsità dichiarative, commesse ai fini della instaurazione del rapporto di lavoro”. All'esito del procedimento disciplinare, con provvedimento del 29.9.2010, I'UPD aveva comminato la sanzione del licenziamento senza preavviso.

4. La Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il licenziamento ed ha condannato il Comune alla reintegrazione del RA nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla reintegrazione;
ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento in causa di IO VA AI.

5. Il "decisum", per quanto oggi rileva, è fondato sulle argomentazioni motivazionali che seguono.

6. I termini previsti per la contestazione e per la conclusione del procedimento disciplinare erano stati rispettati, perché il Comune aveva avuto conoscenza dell'infrazione solo il 27.7.2010. 7. Erano irrilevanti sia l'accertamento della idoneità o meno dei titoli in possesso del RA per partecipare al concorso nel quale era risultato vittorioso, sia la decisione del Tribunale Amministrativo, che aveva annullato la graduatoria per la ritenuta inidoneità dei titoli, perché l'Amministrazione datrice di lavoro aveva scelto non di R.G 22105 2013 risolvere il rapporto per insussistenza dei presupposti, ma di recedere per ragioni disciplinari.

8. La condotta contestata "avere falsamente dichiarato o attestato", doveva essere provata dal Comune datore di lavoro non solo con riguardo al fatto oggettivo della falsità ma anche con riferimento alla volontarietà ed alla consapevolezza della condotta anche attraverso indizi concordanti e quest'onere probatorio non era stato assolto;
di contro, la generica previsione del bando di concorso relativa all'avvenuto espletamento di incarichi direttivi, il tenore dei contratti stipulati con la ASL e l'inquadramento risultante dalle buste paga, in una all'esito del procedimento penale, escludevano l'elemento della volontarietà della condotta addebitata e provavano che, piuttosto, questa fu improntata a leggerezza.

9. Il AI, non avendo alcun titolo a partecipare al processo, doveva esserne estromesso. 10. Avverso la sentenza ricorre il Comune di Porto Torres formulando quattro motivi, illustrati da successiva memoria. 11. Il RA resiste con controricorso e propone ricorso incidentale articolato su tre Сей motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi del ricorso principale 12. Con il primo motivo il Comune censura la sentenza, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5, lamentando violazione o falsa applicazione degli artt. 2119 e 2697 c.c,115 c.p.c., e omessa, illogica ed insufficiente motivazione in relazione alla valutazione del vincolo fiduciario ed a fatti controversi e decisivi per il giudizio. 13. Assume che la Corte territoriale avrebbe errato nell'escludere che le false dichiarazioni rese dal RA, nell'ambito della procedura concorsuale, fossero idonee a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario. Deduce che dagli atti della ASL1 di Sassari era emerso che i contratti stipulati con il RA non avevano ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali, requisito questo indispensabile per la partecipazione al concorso bandito da esso Comune;
che il bando di concorso, conforme alla disposizione contenuta nell'art. 28, c. 2 del D. lgs. 165/2001, non era 2 R.G 22105 2013 generico nella parte in cui aveva previsto, come requisito per la partecipazione, l' "avere ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni..";
che il grado di istruzione del RA, comportante conoscenza della normativa in materia di incarichi dirigenziali pubblici, connotava di gravità la condotta addebitata;
che il medesimo era consapevole delle conseguenze derivanti dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dall'allegato "curriculum vitae" e dalla dichiarazione di notorietà . 14. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che solo il "consapevole mendacio” è condotta di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto di lavoro, e che la condotta del RA era stata improntata solo a leggerezza, atteso che l'art. 127 c. 1 lett. d) del DPR n. 3 del 1957 e l'art. 55 quater c. 1 , lett. d) del D. Lgs 165/2001 prevedono la decadenza dall'impiego, ovvero il licenziamento, nei casi in cui questo sia conseguito dalla produzione di documenti falsi;
che la Corte non avrebbe considerato che il Tar della Sardegna, con la n. 425 del 2013 aveva accertato che tra il RA e la ASL 1 di Sassari era intercorso solo un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione ed aveva annullato il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso. 15. Con il secondo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c., e insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, per avere la Corte territoriale, non confrontandosi con le argomentazioni motivazionali contenute nella sentenza di primo grado, posto a carico di esso Comune l'onere di provare l'elemento soggettivo, sulla scorta di argomentazioni tanto generiche

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