Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2004, n. 6587

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2004, n. 6587
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6587
Data del deposito : 3 aprile 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D P M - Presidente -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. L M G - rel. Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IDRONTINO TOMMASO e C C, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A

BERIGNANI

12, presso l'avvocato S P, rappresentati e difesi dall'avvocato C D, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorresti -
contro
UFFICIO DISTRETTUALE DEL SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI di Lecce, AGROSI LUCIANA, curatore del Minore LONOCE ANNITA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'

APPELLO

2004 DI LECCE;



- intimati -


avverso la sentenza n. 21/03 della Corte d'Appello di LECCE, Sez. Minorenni depositata il 04/08/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/02/2004 dal Consigliere Dott. M G L;

udito per il ricorrente l'Avvocato D, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C A che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 13 aprile 2000 il Tribunale per i Minorenni di Lecce dichiarava lo stato di adottabilità della minore A Lonoce, nata il 25 agosto 1991, figlia naturale di Addolorata Idrontino e di Fabio Lonoce, sospendendo i genitori dall'esercizio della potestà. Avverso tale decreto proponevano opposizione i nonni materni Tommaso Idrontino e Cosima Ciracì, contestando lo stato di abbandono e chiedendo l'affidamento della bambina. Con sentenza del 23 aprile 2002 - 18 febbraio 2003 il Tribunale per i Minorenni, espletata una consulenza tecnica collegiale al fine di accertare le condizioni psicofisiche della minore, la relazione esistente con i nonni e le capacità educative di questi ed acquisite ulteriori informazioni dai carabinieri, rigettava l'opposizione.
L'appello proposto dall'Idrontino e dalla Ciracì era rigettato dalla Corte di Appello di Lecce, sezione per i Minorenni, con sentenza del 4 giugno - 4 agosto 2003. Osservava la Corte territoriale che andava confermato il giudizio di inadeguatezza dei nonni a garantire un equilibrato sviluppo della personalità della bambina, a prescindere dalla volontà da questa espressa di rimanere presso la famiglia cui era stata da tempo affidata, sulla base della duplice considerazione che entrambi i congiunti, di età non più giovanissima, dovevano già occuparsi della crescita e dell'educazione di altri due nipoti, figli di 4 un' altra figlia, avuti in affidamento, e che essi stessi si erano dimostrati privi di qualsiasi capacità educativa nei confronti delle proprie figlie, dedite entrambe ad una vita immorale e senza regole.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l'Idrontino e la Ciracì deducendo un unico motivo. Non vi è controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 1, 8 e 12 della legge n. 184 del 1983, si deduce che la Corte di Appello ha omesso ogni accertamento circa l'esistenza di una reale situazione di abbandono della minore, tale da legittimare la dichiarazione di adottabilità, limitandosi a confermare, in termini generici e con motivazione contraddittoria, il giudizio di inadeguatezza degli appellanti e fondando il proprio convincimento su circostanze del tutto irrilevanti ai fini del decidere. Si deduce in particolare che detta valutazione di inadeguatezza è inconciliabile con la circostanza che altri due nipoti sono stati affidati ai medesimi esponenti;
si rileva inoltre che l'unico episodio negativo al quale si è ancorato l'apprezzamento di inidoneità, concernente le lesioni riportate dal fratellino di A, C, non è addebitarle ai ricorrenti e non è idoneo a rivelare una loro mancanza di cure ed affetto;
si sostiene altresì che non si è svolto alcun accertamento circa i rapporti tra i nonni e la minore;
si deduce infine che illegittimamente non sono state accolte le richieste istruttorie volte a dimostrare il forte legame della bambina con gli esponenti ed il loro desiderio di provvedere alla sua crescita ed alla sua istruzione.
Il complesso motivo è inammissibile.
EJ noto invero che l'estensione al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. della ricorribilità per cassazione delle sentenze di appello
rese nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, introdotta dall'art. 16 della legge n. 149 del 2001, è stata differita dal decreto legge n. 150 del 2001, convertito in legge n. 240 del 2001, al 30 giugno 2002, e successivamente dal decreto legge n. 126 del 2002, convertito in legge n. 175 del 2002, al 30 giugno
2003, ed ancora dal decreto legge n. 147 del 2003, convertito in legge n. 200 del 2003, al 30 giugno 2004: per effetto di tali disposizioni ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ed ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato in subiecta materia, e comunque non oltre la richiamata data del 30 giugno 2004, le disposizioni processuali già vigenti, e non quelle di cui alla legge di riforma dell'adozione (v. sul punto Cass. 2003 n. 4124;
2003 n. 3333;
2002 n. 18132;
2001 n. 7065
).
È peraltro noto che ai sensi dell'art. 17 ultimo comma della legge n. 184 del 1983 possono essere proposte in Cassazione soltanto
violazioni di legge, intese con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso sia alla legge regolatrice del processo, e che tra dette violazioni può essere ricompresa l'inosservanza del principio che impone la motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, ovvero si risolva in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre resta escluso qualsiasi controllo sulla sufficienza e razionalità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie (v. in tal senso, tra le tante, Cass. 2001 n. 6475;
2001 n. 5854;
1999 n. 13419;
1999 n. 4292;
1999 n. 4139;
1998 n. 3101
). E poiché nella specie i ricorrenti, nonostante il richiamo formale al vizio di violazione di legge contenuto nella intestazione del motivo, denunciano soltanto carenze motivazionali in ordine al giudizio espresso dalla Corte di Appello circa la loro idoneità a prendersi cura della minore, o prospettano - peraltro in termini del tutto generici - il mancato accoglimento di istanze istruttorie, o addirittura tendono a sollecitare una diversa vantazione di merito in ordine alla loro capacità di assolvere alla funzione vicariante dei genitori, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto le parti intimate attività difensiva.

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