Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/10/2022, n. 30964

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/10/2022, n. 30964
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30964
Data del deposito : 20 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8674-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA, con ordinanza n. 220/2022 depositata il 22/02/2022 nella causa tra: GUMINA ROSA;
- ricorrente non costituita in questa fase -

contro

COMUNE DI LIVORNO, CASALP S.P.A. LIVORNO;
- resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere LINA RUBINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale T B, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1. R G conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno il Comune di Livorno e Casalp - Casa Livorno e Provincia s.p.a., riferendo di essere assegnataria di alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) in Livorno, e di essere stata dichiarata decaduta dall'assegnazione con determinazione del dirigente responsabile del Comune di Livorno n. 5576 del 2016, ex art. 35, comma primo, lettera d) della legge regionale n. 96 del 1996, per aver ella perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, in quanto dai controlli effettuati era risultata proprietaria di altro immobile in Pontedera. Proponeva opposizione avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dichiarando che il figlio e la nuora la inducevano a rilasciare una procura grazie alla quale acquistavano ad un'asta immobiliare, intestandone fittiziamente la proprietà a lei, l'immobile già di loro proprietà sottoposto ad espropriazione forzata. Affermava essere solo fittiziamente intestataria dell'immobile, avendo svolto il ruolo di semplice prestanome negli interessi del figlio e della nuora, e pertanto chiedeva che si annullasse il provvedimento di decadenza dal diritto di assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare ed economica.

2. Il Tribunale di Livorno dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, con sentenza n. 514 del 2017, ritenendo che l'atto dichiarativo della decadenza concretasse la Ric. 2022 n. 08674 sez. SU - ud. 27-09-2022 -2- /2) manifestazione di un potere amministrativo di autotutela, espressione della medesima potestà esercitata in fase di assegnazione.

3. La Gumina riassumeva la causa davanti al TAR Toscana nel settembre 2017, chiedendo l'annullamento del provvedimento di decadenza.

4. Con ordinanza n. 220 del 2022 il T.A.R. per la Toscana, all'esito della prima udienza pubblica, ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione in relazione alla controversia introdotta dalla signora Gunnina, segnalando che, in conformità alle chiare indicazioni fornite anche di recente da questa Corte (il collegio amministrativo richiama l'ordinanza di queste Sezioni Unite n. 4366 del 2021), ed a quanto già in precedenza affermato dalla stessa giurisprudenza amministrativa (TAR Toscana n.116 del 2022, n. 466 del 2021), la controversia in materia di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto avente ad oggetto non già una nuova valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla bensì la verifica, su un piano paritetico, della conservazione o del venir meno dei requisiti - in questo caso dell'impossidenza di altro immobile - quali previsti dalla legge per il diritto alla conservazione dell'alloggio, come tale atto idoneo a incidere su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario.
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