Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2019, n. 14063
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In tema di licenziamento per giusta causa, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento irrogato per l'indebito utilizzo per acquisti della carta dipendenti, senza operare alcuna parametrazione con le previsioni di giusta causa codificate dalle parti sociali).
Sul provvedimento
Testo completo
IT R 23 MAG 2019 C E T N E S E - I L L AULA 'A' O 14063/ 19 C E T N E S S N O I Oggetto REPUBBLICA ITALIANA S S E C E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R E R E R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE B R.G. N. 16402/2017 Cron. 14063 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. V D CO Presidente Ud. 26/02/2019 Dott. D BTO Consigliere PU Dott. A PTA Consigliere Dott. G CQUE Consigliere Dott. E B Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16402-2017 proposto da: LICCIARDELLO CLARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso 10 studio degli avvocati ENRICO IVELLA, FRANCESCO SAVERIO IVELLA che la rappresentano e difendono;
ricorrente 2019 contro 787 LIMONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 83 domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 311 presso lo studio degli avvocati FABIO PULSONI, R R, S PTE che la rappresentano e difendono;
controricorrente - avversO la sentenza n. 2236/2017 della depositata ilCORTE D'APPELLO di ROMA, 19/04/2017 R.G.N. 374/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2019 dal Consigliere Dott. E B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato FRANCESCO SAVERIO IVELLA;
udito l'Avvocato SILVIA MARESCA. n. 16402/2017 R.G.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede pronunciata in sede di opposizione ex art. 1, comma 57, della legge n. 92 del 2012, ha rigettato la domanda di annullamento del licenziamento intimato dalla Limoni s.p.a. a Clara Licciardello con lettera del 12.1.2015, addetta alle vendite, per aver utilizzato la fidelity card, riservata ai dipendenti, per l'acquisto di alcuni prodotti destinati alla madre e per aver consentito alla stessa di partecipare ad un concorso per la promozione di prodotti della campagna Cielo Alto senza aver effettuato alcun acquisto.
2. La Corte respingeva il reclamo proposto dalla lavoratrice rilevando che l'utilizzo della card dipendenti a favore di un familiare, espressamente vietato dal regolamento aziendale, e la conseguente applicazione di uno sconto indebito nonché l'utilizzo dello scontrino per la partecipazione ad un concorso riservato ai clienti integravano una condotta che violava gravemente i doveri di correttezza della lavoratrice, suscettibile di ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
3. Per la cassazione di tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso affidato a sei motivi. La società resiste con controricorso illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 30 della legge n. 183 del 2010, 2106 e 2119 cod.civ., 220, 225, 229 C.C.N.L. settore Commercio 18.7.2008 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, omesso di effettuare la